DECRETO-LEGGE 30 ottobre 1995, n. 451 - Disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attivita' di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia

Coming into Force31 Ottobre 1995
Published date31 Ottobre 1995
Enactment Date30 Ottobre 1995
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1995/10/31/095G0494/CONSOLIDATED/20170424
Official Gazette PublicationGU n.255 del 31-10-1995
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di utilizzare, ad integrazione delle Forze di polizia gia' dislocate sul territorio, contingenti di Forze armate in attivita' di controllo dell'immigrazione clandestina lungo le coste pugliesi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e dei Ministri dell'interno e della difesa, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1.

  1. A decorrere dal 1 luglio 1995 e fino al 31 ottobre 1995, i prefetti delle province della regione Puglia sono autorizzati ad avvalersi di contingenti di personale militare per lo svolgimento di attivita' di controllo della frontiera marittima per esigenze connesse con il fenomeno dell'immigrazione clandestina nelle medesime province. Al personale militare impiegato nelle predette attivita' sono attribuite le funzioni e le indennita' rispettivamente previste dall'articolo 1 e dall'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386, con l'osservanza delle modalita' indicate dai medesimi articoli e dall'articolo 2 dello stesso decreto.

Art 2.
  1. Per far fronte a situazioni di emergenza connesse con le attivita' di controllo indicate all'articolo 1 e che coinvolgono gruppi di stranieri privi di qualsiasi mezzo di sostentamento ed in attesa di identificazione o espulsione e' autorizzata, per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, la spesa di lire tre miliardi, da destinarsi anche alla istituzione, a cura del Ministero dell'interno, sentita la regione Puglia, di tre centri dislocati lungo la frontiera marittima delle coste pugliesi per le esigenze di prima assistenza a favore dei predetti gruppi di stranieri. Al relativo onere, da imputare ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, per l'anno 1995, al capitolo 4295 del medesimo stato di previsione e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

  2. Gli interventi previsti dal comma 1 sono effettuati con le stesse modalita' e con le risorse ivi indicate per...

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