IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di utilizzare, ad integrazione delle Forze di polizia gia' dislocate sul territorio, contingenti di Forze armate in attivita' di controllo dell'immigrazione clandestina lungo le coste pugliesi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e dei Ministri dell'interno e della difesa, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1.
A decorrere dal 1 luglio 1995 e fino al 31 ottobre 1995, i prefetti delle province della regione Puglia sono autorizzati ad avvalersi di contingenti di personale militare per lo svolgimento di attivita' di controllo della frontiera marittima per esigenze connesse con il fenomeno dell'immigrazione clandestina nelle medesime province. Al personale militare impiegato nelle predette attivita' sono attribuite le funzioni e le indennita' rispettivamente previste dall'articolo 1 e dall'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386, con l'osservanza delle modalita' indicate dai medesimi articoli e dall'articolo 2 dello stesso decreto.