ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 25
LUGLIO 1992, N. 349.
All'articolo 1:
al comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: ", con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria.";
al comma 3, le parole da: "Ai fini di identificazione" fino a: "gravi motivi," sono sostituite dalle seguenti: "Ai fini di identificazione, per completare gli accertamenti, per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria,".
All'articolo 2:
il comma 2 e' soppresso.
All'articolo 3:
al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa in ferma di leva prolungata, la predetta indennita' onnicomprensiva, aggiuntiva al trattamento stipendiale o alla paga giornaliera, non puo' superare il trattamento economico accessorio previsto per il personale delle Forze di polizia.
Per i militari di truppa in ferma di leva obbligatoria, tale indennita', aggiuntiva alla paga giornaliera, e' fissata in L. 750.000 mensili, in rapporto al periodo d'impiego.
I predetti trattamenti economici hanno decorrenza ed effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.".
All'articolo 4:
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-bis. Ai militari in ferma di leva prolungata di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, al termine della ferma di leva, anche qualora non abbiano presentato la domanda di cui al comma 1, e' riservato il 35 per cento dei posti disponibili nei ruoli organici...