LEGGE 23 settembre 1992, n. 386 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, recante misure urgenti per contrastare la criminalita' organizzata in Sicilia

Coming into Force24 Settembre 1992
End of Effective Date08 Ottobre 2010
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1992/09/23/092G0430/CONSOLIDATED/20100508
Published date23 Settembre 1992
Enactment Date23 Settembre 1992
Official Gazette PublicationGU n.224 del 23-09-1992
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, recante misure urgenti per contrastare la criminalita' organizzata in Sicilia, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 23 settembre 1992 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei

Ministri

ANDO', Ministro della difesa

MANCINO, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 25

LUGLIO 1992, N. 349.

All'articolo 1:

al comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: ", con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria.";

al comma 3, le parole da: "Ai fini di identificazione" fino a: "gravi motivi," sono sostituite dalle seguenti: "Ai fini di identificazione, per completare gli accertamenti, per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria,".

All'articolo 2:

il comma 2 e' soppresso.

All'articolo 3:

al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa in ferma di leva prolungata, la predetta indennita' onnicomprensiva, aggiuntiva al trattamento stipendiale o alla paga giornaliera, non puo' superare il trattamento economico accessorio previsto per il personale delle Forze di polizia.

Per i militari di truppa in ferma di leva obbligatoria, tale indennita', aggiuntiva alla paga giornaliera, e' fissata in L. 750.000 mensili, in rapporto al periodo d'impiego.

I predetti trattamenti economici hanno decorrenza ed effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.".

All'articolo 4:

e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-bis. Ai militari in ferma di leva prolungata di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, al termine della ferma di leva, anche qualora non abbiano presentato la domanda di cui al comma 1, e' riservato il 35 per cento dei posti disponibili nei ruoli organici...

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