La tutela del credito e le garanzie dell?obbligazione

AutoreStefano Ambrogio
Pagine227-239

Page 227

@1 Principi generali

Il Titolo III del Libro VI del codice civile (avente ad oggetto "La tutela dei diritti") è dedicato alla responsabilità patrimoniale, alle cause di prelazione e alla conservazione della garanzia patrimoniale
Tale Titolo contiene una serie di norme, particolarmente importanti, dirette a tutelare il diritto del creditore di soddisfarsi sui beni del debitore in caso di inadempimento e si apre con l’enunciazione dei due principi fondamentali che governano la materia:
in base all’art. 2740 c.c., "il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri". Viene posto, in tal modo, il cd. principio della responsabilità patrimoniale, il quale può essere definito come la soggezione del patrimonio del debitore al diritto di soddisfacimento coattivo dei creditori (Bianca), soddisfacimento coattivo che si attua attraverso l’espropriazione forzata;

Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni anche con i suoi beni futuri, cioè con beni che non sono presenti nel suo patrimonio al momento dell’assunzione dell’obbligazione, ma vi entrano in un momento successivo.

La garanzia opera solo quando i beni sono effettivamente entrati nel patrimonio del debitore e restano pertanto escluse dalla previsione le semplici aspettative.

- in base all’art. 2741 c.c., "i creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione. Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche". Viene posto, in tal modo, il cd. principio della parità di trattamento dei creditori (par condicio creditorum), in base al quale i creditori hanno tutti eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore. Ciò significa che se un soggetto ha più creditori e il suo patrimonio è insufficiente a soddisfare il credito di tutti, ciascun creditore deve rinunciare ad una parte del proprio diritto a vantaggio degli altri, in quanto tutti i creditori devono essere pagati in proporzioni uguali. Vengono fatte salve, però, le cause legittime di prelazione delle quali parleremo nei par. 7 e 8.

Page 228

@2 Mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale

Abbiamo visto che il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. È evidente, dunque, che il creditore ha un rilevante interesse a non vedere diminuita, in suo danno, la consistenza di tale patrimonio.

Il creditore, più precisamente, ha interesse:
ad evitare che il debitore trasferisca ad altri i propri beni depauperando il suo patrimonio;
a fare in modo che il debitore eserciti i diritti e le azioni a tutela del suo patrimonio che ne consentano la conservazione e l’incremento.

A tutela di tali interessi, il creditore può esercitare l’azione revocatoria e l’azione surrogatoria e può, inoltre, chiedere il sequestro conservativo di uno o più beni del debitore.

@3 L’azione surrogatoria

Può succedere che il debitore, per inerzia o per altri motivi, trascuri il proprio patrimonio e non eserciti i diritti e le azioni che gli spettano nei confronti dei terzi. Questa situazione si risolve in un danno per il creditore, perché indebolisce la garanzia del suo diritto di credito, riducendo di fatto la consistenza del patrimonio del debitore.

La legge, pertanto, permette al creditore di esercitare l’azione surrogatoria, prevista e disciplinata dall’art. 2900 c.c.: il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare, purché:
i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale;
non si tratti di diritti o di azioni che, per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare.

Effetto dell’esercizio dell’azione surrogatoria è un incremento del patrimonio del debitore, con un conseguente vantaggio per tutti i creditori e non solo per il creditore che ha agito. La prevalente dottrina, pertanto, riconosce a tale azione una funzione conservativo-cautelare, in quanto è diretta ad assicurare la consistenza del patrimonio del debitore in vista di un eventuale futuro procedimento esecutivo o cautelare.

Page 229

@4 L’azione revocatoria

Il debitore può trasferire a terzi beni facenti parte del suo patrimonio al fine di sottrarli alla garanzia del credito. Può, ad esempio, donare un suo bene immobile di ingente valore ad un proprio familiare per evitare l’esecuzione forzata del creditore oppure può vendere lo stesso bene ad un terzo al fine di ricavare denaro che può essere occultato con maggiore facilità.

Di fronte ad un comportamento di questo genere, il creditore può esercitare l’azione revocatoria, può cioè chiedere al giudice che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni (art. 2901 c.c.).

Affinché l’azione revocatoria possa essere esercitata, è necessaria la sussistenza di due presupposti: l’eventus damni e il consilium fraudis.
È necessario, cioè:
che dall’atto derivi un pregiudizio per il creditore, nel senso che deve prospettarsi, in conseguenza dell’atto stesso, il pericolo concreto che il debi-tore non adempia l’obbligazione e che l’azione esecutiva intentata nei suoi confronti si riveli infruttuosa;
che il debitore fosse a conoscenza di tale pregiudizio, che fosse cioè effettivamente consapevole del carattere pregiudizievole del proprio comportamento. La sussistenza di tali presupposti è sufficiente nel caso in cui l’atto di disposizione posto in essere dal debitore è un atto a titolo gratuito, quale una donazione. Qualora, invece, si tratti di un atto di trasferimento a titolo oneroso, è necessario tutelare il terzo che, per acquistare il bene, ha sopportato una diminuzione patrimoniale, ossia ha pagato un prezzo. In questo caso, l’azione revocatoria può essere esercitata solo se anche il terzo era a conoscenza del pregiudizio che l’atto avrebbe arrecato alle ragioni del creditore (in tale ipotesi, dunque, è richiesta anche la cd. partecipatio fraudis del terzo).

È possibile anche chiedere la revocazione di un atto posto in essere prima del sorgere dell’obbligazione. In questo caso, però, è necessario che il debitore abbia dolosamente preordinato l’atto al fine di pregiudicare il creditore.

Inoltre, se l’atto è a titolo oneroso, è necessario che il terzo sia stato partecipe della dolosa preordinazione.

Il vittorioso esperimento dell’azione revocatoria determina, come detto, l’inefficacia dell’atto posto in essere dal debitore. Ciò significa che tale atto è...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT