Le vicende dell'obbligazione

AutoreStefano Ambrogio
Pagine201-213

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@1 Le fonti delle obbligazioni

Come ogni rapporto giuridico, le obbligazioni nascono in virtù di determinati atti o fatti che ne costituiscono il titolo o, come dice l’art. 1173 c.c., la fonte. In base a tale disposizione, in particolare, le obbligazioni possono derivare da contratto, da fatto illecito, e da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico.

Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Esso determina sempre il sorgere di obbligazioni tra le parti: da un contratto di locazione, ad esempio, sorge l’obbligo per una parte di pagare il canone pattuito e l’obbligo per l’altra parte di assicurare al conduttore il pacifico godimento del bene.

Al contratto è dedicata la Parte VI di questo volume.

Il fatto illecito è definito dall’art. 2043 c.c. come qualunque fatto doloso o colposo che causa ad un altro soggetto un danno ingiusto. Esso determina il sorgere di una obbligazione di risarcimento in capo a colui che ha commesso il fatto.

Dei fatti illeciti e della responsabilità di chi li compie si tratterà nel Cap. 30. L’articolo 1173 c.c. fa, infine, riferimento ad ogni altro atto o fatto idoneo a produrre un’obbligazione in conformità dell’ordinamento giuridico, con ciò rinviando ad altre specifiche disposizioni del codice civile o di leggi speciali che affermano, di volta in volta, quando un determinato fatto o atto è idoneo a far sorgere un’obbligazione.

Il codice civile, in particolare, individua come fonti di obbligazione le promesse unilaterali, la gestione d’affari altrui, il pagamento dell’indebito, l’arricchimento senza causa e i titoli di credito. Di tali fonti parleremo nel Cap. 31.

@2 L’estinzione delle obbligazioni: l’adempimento

Il codice non definisce espressamente l’adempimento, ma la sua nozione può essere agevolmente ricavata dall’art. 1218 c.c., il quale stabilisce che "il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è

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stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile": se il debitore è inadempiente quando non esegue esattamente la prestazione dovuta, egli è invece adempiente quando esegue esattamente la prestazione.

L’adempimento, dunque, consiste nell’esatta esecuzione della prestazione da parte del debitore e può essere considerato come la forma di estinzione tipica, perfetta, del rapporto obbligatorio (Trabucchi); esso libera il debitore e determina il soddisfacimento dell’interesse del creditore.

Una volta fornita tale nozione, si pone però il problema di chiarire quando la prestazione può dirsi "esattamente adempiuta", nonché quale cura e quale sforzo può essere legittimamente richiesto al debitore al fine di soddisfare l’interesse del creditore.

Particolarmente importante, a tale proposito, è l’art. 1176 c.c., ai sensi del quale nell’adempiere la prestazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.

Questo significa che al debitore è richiesto l’impegno che ci si può ragionevolmente aspettare da un uomo "medio", in grado di fare bene le cose, ma dal quale non si può pretendere la perfezione. Dal debitore, dunque, è lecito aspettarsi uno sforzo appropriato, secondo criteri di normalità, finalizzato a soddisfare l’interesse del creditore.

Il 2° comma dell’articolo 1176 c.c. precisa che, se l’obbligazione è inerente all’esercizio di una attività professionale, la diligenza deve essere valutata con riguardo alla natura dell’attività esercitata. Si parla, in questo caso, di diligenza tecnica (o professionale) e il debitore è obbligato ad attenersi a quelle regole tecniche che sono proprie di ogni tipo di attività e che gli consentano di eseguire la prestazione "a regola d’arte".

Non sempre, però, un comportamento perfettamente diligente del debitore porta al soddisfacimento dell’interesse del creditore. In questo caso, il debitore è sempre inadempiente La risposta è negativa, in quanto in alcuni casi la condotta diligente del debitore è elemento sufficiente a far ritenere adempiuto l’obbligo gravante su di lui, mentre in altri casi è necessario il raggiungimento di un certo risultato, in assenza del quale il debitore è inadempiente, anche se si è comportato in maniera diligente.

Se l’obbligazione ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, il creditore ha interesse ad ottenere il pagamento e l’obbligazione può dirsi adempiuta solo nel momento in cui tale pagamento avviene. In assenza del pagamento, il debitore è inadempiente e a nulla vale un suo eventuale comportamento diligente.

Se, invece, l’obbligazione ha ad oggetto la prestazione di un avvocato che difende in un giudizio penale il creditore, quest’ultimo ha interesse ad essere

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assolto. Nessun avvocato, però, può ovviamente garantire l’assoluzione e, infatti, in questo caso la diligenza professionale è sufficiente a far ritenere l’obbligazione adempiuta. Lo stesso discorso vale per il medico, che non può garantire la riuscita di una terapia o di un intervento chirurgico, ma che è obbligato a fare tutto il possibile e ad usare tutte le sue conoscenze per soddisfare l’interesse del paziente.

Sulla base di quanto detto, risulterà chiara la distinzione tra:
obbligazioni di mezzi, nelle quali il debitore è tenuto esclusivamente a tenere una condotta diligente;
obbligazioni di risultato, nelle quali il debitore è tenuto a fornire al creditore un determinato risultato finale.

In caso di obbligazioni di risultato, il debitore è considerato inadempiente (ed è tenuto a risarcire il creditore del danno conseguente all’inadempimento) se non prova che l’inadempimento è dovuto ad impossibilità della prestazione, derivante da causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.). Nelle obbligazioni di mezzi, invece, il debitore, per essere esente da ogni responsabilità, è tenuto solamente a dimostrare di aver usato la diligenza dovuta nell’esecuzione della prestazione.

In applicazione dell’art. 1176 c.c., l’art. 1178 c.c. stabilisce che se l’obbligazione ha ad oggetto la prestazione di cose determinate solo nel genere, il debitore è tenuto a prestare cose di qualità non inferiore alla media. In questo caso, il codice detta espressamente un criterio di diligenza relativo alle obbligazioni aventi ad oggetto cose generiche.

@3 Le modalità dell’adempimento

Il codice civile detta alcune specifiche norme relative alle modalità dell’adempimento.

In primo luogo, va evidenziato che il debitore, anche quando l’obbligazione è divisibile, deve eseguire la prestazione interamente...

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