Le modificazioni soggettive del rapporto obbligatorio

AutoreStefano Ambrogio
Pagine241-248

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@1 Le modificazioni nel lato attivo del rapporto obbligatorio

Il credito è il diritto spettante al creditore di pretendere la prestazione dovuta dal debitore ed è, pertanto, la posizione giuridica attiva del rapporto obbligatorio. Il credito, oltre che in tal modo, però, può essere considerato anche come un bene, cioè come un elemento attivo facente parte del patrimonio del creditore. In quanto "bene", il credito può circolare, nel senso che può trasferirsi da un soggetto ad un altro: si determina in tal caso una modificazione nel lato attivo del rapporto obbligatorio e un terzo, originariamente estraneo al rapporto stesso, subentra al creditore, diventando a sua volta creditore.

Il trasferimento del credito può avvenire, in primo luogo, in caso di successione a causa di morte, la quale può essere a titolo universale (ed in tal caso l’erede subentra in tutti i rapporti attivi e passivi del defunto ed acquista, pertanto, la posizione di creditore in tutti i rapporti in cui il defunto era a sua volta creditore) o a titolo particolare.

Il trasferimento del credito può avvenire, inoltre:
in virtù di un apposito atto di disposizione del credito (cessione del credito);
in conseguenza di un altro fatto, normalmente il pagamento, che determina il subingresso di un terzo nei diritti del creditore (surrogazione).

@2 La cessione del credito

La cessione del credito è il contratto con il quale il creditore (cd. cedente) trasferisce ad un altro soggetto (cd. cessionario) il credito che vanta nei confronti di un terzo (cd. debitore ceduto). Tale contratto, che può essere a titolo oneroso o a titolo gratuito, determina una successione a titolo particolare nel credito.

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Il contratto di cessione del credito è stato definito dalla dottrina come un contratto a causa variabile, in quanto, a seconda dei casi, può assumere diverse funzioni: può trattarsi di una vendita, se il credito viene ceduto in cambio di un corrispettivo; di una permuta, in caso di cessione del credito in cambio di un altro bene; di una donazione, in caso di cessione del credito a titolo gratuito. La causa del contratto (vedi Cap. 25, par. 1) cambia a seconda del contesto in cui si inserisce e, pertanto, alle singole ipotesi di cessione si applicheranno le norme dettate per il tipo negoziale utilizzato (vendita, donazione, permuta etc.), nonché le norme dettate con riferimento alla cessione del credito dagli artt. 1260 e ss. c.c.

Il creditore può cedere il proprio credito anche senza il consenso del debitore ceduto, in quanto per quest’ultimo è normalmente indifferente adempiere nei confronti di un soggetto o di un altro.
È possibile, tuttavia, che esista, in determinati rapporti obbligatori, un interesse del debitore ad adempiere nei confronti di uno specifico creditore. La legge, pertanto, consente alle parti di escludere pattiziamente la cedibilità del credito (cd. incedibilità convenzionale).

oltre ai crediti per i quali la cedibilità è esclusa in base alla volontà delle parti, non sono cedibili:
i crediti che hanno natura strettamente personale, cioè i crediti che, per la loro natura o per disposizione di legge, possono essere esercitati solo dal loro titolare (rientrano in questa categoria, ad esempio, i crediti alimentari);
i crediti la cui cessione è vietata dalla legge.

La cessione del credito è efficace nei confronti del debitore ceduto quando questi l’ha accettata o quando gli è stata notificata (art. 1264 c.c.).

Ciò significa che il debitore ceduto, dopo aver accettato la cessione o dopo che la stessa gli è stata notificata, non può più pagare il suo debito all’originario creditore, ma per liberarsi dovrà necessariamente pagare al nuovo creditore cessionario.

Prima, invece, della notifica o dell’accettazione, il debitore può adempiere nei confronti del creditore originario e tale adempimento libera il debitore stesso. Il cessionario, però, può provare che il debitore era comunque venuto a conoscenza della cessione e, in questo caso, il pagamento fatto al creditore originario non ha l’effetto di liberare il debitore.

La notificazione e l’accettazione rilevano anche al fine di risolvere eventuali conflitti tra più acquirenti del medesimo diritto: in base all’art. 1265 c.c., infatti, se lo stesso credito ha formato...

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