L?inadempimento e la mora

AutoreStefano Ambrogio
Pagine215-225

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@1 L’inadempimento e la responsabilità del debitore

L’inadempimento dell’obbligazione può essere definito come la mancata o la inesatta esecuzione della prestazione da parte del debitore.

Tale mancato o inesatto adempimento può dipendere:
da cause non imputabili al debitore ed, in tal caso, l’obbligazione si estingue senza che il debitore possa essere ritenuto responsabile e senza che si determinino, dunque, conseguenze a lui sfavorevoli (vedi Cap. 17, par. 7);
da cause imputabili al debitore ed, in tal caso, quest’ultimo è tenuto, ai sensi dell’art. 1218 c.c., al risarcimento del danno. Il debitore che non esegue la prestazione dovuta, infatti, "è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile" (responsabilità contrattuale o per inadempimento).

La disposizione appena citata prevede un’inversione dell’onere della prova: il creditore che agisce in giudizio può limitarsi a provare l’esistenza del suo credito e il fatto storico dell’inadempimento, mentre non è tenuto a fornire la prova della responsabilità del debitore; grava su quest’ultimo, invece, se vuole andare esente da responsabilità, il compito di provare che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da cause a lui non imputabili.

L’art. 1218 c.c. pone una regola particolarmente severa per il debitore. Quest’ultimo, infatti, per andare esente da ogni responsabilità, è tenuto a provare di aver fatto ogni possibile sforzo per soddisfare l’interesse del creditore, ma che l’adempimento è risultato impossibile per l’esistenza di una causa a lui esterna, per un caso fortuito o per una forza maggiore.

Supponiamo che il debitore si sia obbligato a consegnare un bene al creditore entro una determinata data e che una frana abbia distrutto la strada che egli deve percorrere per arrivare a destinazione; in teoria, potrebbe comunque adempiere utilizzando un elicottero, anche se questo gli imporrebbe uno sforzo decisamente maggiore e l’onere di sostenere spese non previste al momento dell’assunzione dell’obbligo.

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Ecco allora che diventa evidente la rilevanza di un’altra disposizione della quale abbiamo già parlato nel precedente Capitolo: l’art. 1176 c.c. Al debi-tore, infatti, non è richiesto ogni possibile sforzo per soddisfare l’interesse del creditore, ma solo lo sforzo, l’impegno, che è legittimo attendersi da un uomo medio.

Il criterio della diligenza del buon padre di famiglia, quindi, interviene a mitigare la rigida disposizione dell’art. 1218 c.c.

Nell’esempio fatto, non può richiedersi al debitore l’utilizzo di un elicottero; l’obbligazione assunta, infatti, non può più essere adempiuta, a seguito della frana, utilizzando una ordinaria diligenza e il debitore non può essere ritenuto responsabile dell’inadempimento.

Nel valutare se il debitore deve o meno essere considerato inadempiente assume rilevanza anche l’art. 1175 c.c., in base al quale tanto il creditore quanto il debitore devono comportarsi secondo correttezza.

In alcuni casi, infatti, può considerarsi contrario a correttezza il comportamento del creditore che esige la prestazione anche in presenza di situazioni che rendono particolarmente difficile o gravoso l’adempimento. un esempio classico è quello dell’impresario teatrale che esige l’adempimento da una cantante che ha disdetto il proprio concerto per recarsi dal figlio gravemente ammalato. In un caso del genere si dice che la prestazione, pur essendo possibile, è inesigibile.

L’inadempimento imputabile al debitore può essere:
doloso, qualora il debitore non ha eseguito la prestazione dovuta intenzionalmente. È il caso di chi assume l’obbligo di eseguire alcuni lavori di ristrutturazione di un appartamento e poi non si presenta nel giorno convenuto perché ha preferito recarsi a svolgere altri lavori meglio retribuiti;
colposo, qualora il debitore non abbia adottato, per negligenza o trascuratezza, le misure e le cautele richieste dalla natura della prestazione ed idonee ad evitare l’inadempimento. È il caso del trasportatore che ha danneggiato i mobili trasportati perché li ha sistemati in maniera inadeguata all’interno del proprio camion.

La colpa, a sua volta, si distingue in colpa lieve, determinata dalla violazione della diligenza media richiesta dall’art. 1176 c.c., colpa grave, determinata dalla violazione di quel grado minimo di diligenza che tutti dovrebbero osservare, e colpa lievissima, determinata dalla violazione di una diligenza superiore alla media, richiesta per alcuni tipi di obbligazione.

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@2 La mora del debitore

Può accadere che il debitore non adempia entro il termine stabilito, ma che sia ancora possibile un adempimento successivo, sia pure tardivo; si parla, in questo caso, di inadempimento relativo o di ritardo nell’adempimento. Non sempre è facile distinguere ritardo e inadempimento. Esistono, infatti, ipotesi nelle quali il semplice ritardo...

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