Natura ed elementi del rapporto obbligatorio

AutoreStefano Ambrogio
Pagine187-199

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@1 Il concetto di obbligazione

Il termine obbligazione indica il determinato dovere giuridico in virtù del quale un soggetto, il debitore, è tenuto ad una determinata prestazione patrimoniale per soddisfare l’interesse di un altro soggetto, il creditore (Bianca). Il termine obbligazione indica anche il rapporto giuridico (cd. rapporto obbligatorio) che intercorre tra il creditore (soggetto attivo del rapporto) ed il debitore (soggetto passivo del rapporto).

Si tratta di un rapporto eminentemente personale, perché il suo contenuto consiste nella pretesa di un soggetto alla prestazione di uno o più altri soggetti (Trabucchi). Rispetto ai diritti reali, manca quella sovranità immediata su un bene cui corrispondono obblighi di rispetto in capo a tutti gli altri soggetti e, pertanto, il diritto del creditore rientra nell’ambito dei cd. diritti relativi.

Gli elementi del rapporto obbligatorio sono il debito, il credito, l’oggetto e l’interesse.

Il debito è la posizione giuridica passiva del rapporto obbligatorio e consiste nel dovere che grava sul debitore di eseguire la prestazione dovuta a favore del creditore.

Il credito è la posizione giuridica attiva del rapporto obbligatorio e consiste nel diritto spettante al creditore di pretendere la prestazione dovuta dal debitore.

Collegato al concetto di debito è il concetto di responsabilità, che non si configura come elemento costitutivo dell’obbligazione, bensì come conseguenza dell’inadempimento del soggetto passivo.

La responsabilità del debitore è:
personale, nel senso che il debitore è soggetto alle sanzioni previste dalla legge in caso di inadempimento ed, in particolare, al risarcimento del danno causato al creditore;
patrimoniale, in quanto, ai sensi dell’art. 2470 c.c., il debitore risponde dell’adempimento dell’obbligazione con tutti suoi beni presenti e futuri. Il creditore, cioè, di fronte all’inadempimento del soggetto passivo del rapporto, può rivolgersi al giudice ed iniziare la cd. esecuzione forzata, la quale, nella maggior parte dei casi, consiste nell’espropriazione di uno o più beni del debitore e nella loro successiva vendita, finalizzata a ricavare il denaro necessario per soddisfare l’interesse del creditore.

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Oggetto del rapporto obbligatorio è la prestazione, cioè il comportamento al quale il debitore è tenuto.

Essa, in primo luogo, deve avere un contenuto patrimoniale (art. 1174 c.c.), ossia deve essere suscettibile di valutazione economica; l’elemento della patrimonialità permette, da un lato, di distinguere l’obbligazione vera e propria da altri obblighi giuridici che tali non sono e, dall’altro, pone un limite all’autonomia dei privati, impedendo che possano essere dedotti in obbligazione comportamenti che non rivestono questo carattere (CianTrabucchi).

La prestazione, inoltre, deve essere:
possibile, sia da un punto di vista materiale, sia da un punto di vista giuridico;
lecita, cioè non deve essere contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume;
determinata o determinabile, nel senso che, sin dal sorgere del rapporto, deve essere individuato il contenuto della prestazione o, quanto meno, devono esistere tutti gli elementi necessari per determinare la prestazione quando dovrà essere eseguita. È valida, quindi, l’obbligazione di consegnare un chilo di mele, mentre non lo è l’obbligazione di consegnare "delle mele".

La prestazione può avere il contenuto più vario. Tradizionalmente si distinguono a tale proposito:
obbligazioni di dare, le quali hanno come contenuto l’obbligo di trasferire un bene o un diritto a favore del creditore (es.: l’obbligo di consegnare un bene al creditore, l’obbligo di pagare una certa somma di denaro, l’obbligo di trasferire al creditore la proprietà di un bene);
obbligazioni di fare, nelle quali il debitore è tenuto a svolgere una certa attività al fine di soddisfare l’interesse del creditore (es.: l’obbligo di costruire una staccionata);
obbligazioni di non fare, nelle quali il debitore è tenuto ad astenersi da un determi-nato comportamento (es.: l’obbligo di non fare concorrenza al creditore o l’obbligo di non costruire oltre una certa altezza).

Ultimo elemento del rapporto obbligatorio è l’interesse del creditore, cioè l’interesse che la prestazione è diretta a soddisfare e che, pertanto, "entra" nel contenuto del rapporto obbligatorio stesso (Bianca).

Ai sensi dell’art. 1174 c.c., infatti, la prestazione deve corrispondere ad un interesse del creditore.

Tale interesse può essere anche di natura non patrimoniale e, quindi, di carattere culturale, morale o ideale (si pensi all’interesse ad assistere ad una mostra o ad uno spettacolo teatrale).

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@2 I soggetti del rapporto

La prestazione, come abbiamo visto, deve essere diretta a soddisfare un interesse del creditore; ne consegue che il rapporto obbligatorio deve necessariamente intercorrere tra due diverse parti, la parte attiva e la parte passiva dello stesso, portatrici di interessi contrapposti (cd. principio di dualità dei soggetti).

Non è possibile, dunque, che sorga un’obbligazione laddove un soggetto sia in grado di soddisfare un interesse in modo autonomo, senza necessità di ricorrere alla collaborazione di altri soggetti (Gazzoni), così come è esclusa, almeno in linea di principio, la possibilità di dar vita ad un rapporto obbligatorio unisoggettivo (ad un rapporto, cioè, nel quale la posizione attiva di creditore e quella passiva di debitore fanno capo al medesimo soggetto). A conferma di ciò, l’art. 1253 c.c. stabilisce che quando la qualità di debitore e di creditore si riuniscono nella stessa persona l’obbligazione si estingue per confusione (vedi Cap. 17, par. 7).

Vi sono, però, ipotesi eccezionali, previste dalla legge, nelle quali tale estinzione non si verifica. Si pensi al caso dell’erede che accetta con il beneficio di inventario, escludendo, così, la confusione del proprio patrimonio con quello del defunto (vedi Cap. 33, par. 4): se l’erede era creditore o debitore del defunto, in questo caso, l’obbligazione non si estingue.

I soggetti del rapporto obbligatorio devono essere determinati sin dal sorgere dell’obbligazione o, quanto meno, determinabili sulla base di criteri specificamente individuati.

una particolare ipotesi nella quale il soggetto del rapporto non è determinato, ma è determinabile in ogni momento per relationem, è costituita dall’obbligazione reale (o propter rem).

Nelle obbligazioni reali il soggetto passivo dell’obbligazione è individuato in relazione al rapporto che lega un individuo ad un determinato bene. Ad esempio, l’obbligo di versare le quote condominiali è a carico non di una persona specifica, ma di chi è proprietario dell’appartamento che fa parte del condominio, indipendentemente da chi questo realmente sia. Se cambia il proprietario, cambia anche il debitore.

La caratteristica delle obbligazioni reali è, dunque, l’ambulatorietà, nel senso che esse seguono il bene per quanto concerne l’individuazione del soggetto passivo.

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@3 Correttezza e buona fede

Ai sensi dell’art. 1175 c.c., il debitore e il creditore devono comportarsi secondo...

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