Contratto per la cessione di credito tributario incerto maturato ante e post dichiarazione di fallimento con garanzia a carico del cessionario (art. 106 R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

AutoreCinzia De Stefanis
Aggiornato alMarzo 2008

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Tra 1 il fallimento . . . n. . . . in persona del curatore dott. . . . domiciliato presso . . . a tal fine autorizzato con decreto del giudice delegato dott. . . . in data . . . previo parere favorevole del comitato dei creditori, allegato in copia al presente atto (all. a), d'ora innanzi per brevità denominato "il fallimento"; e la società . . . con sede legale . . . iscritta al registro delle imprese di . . . codice fiscale e numero registro delle imprese . . . in persona del . . . in qualità di . . . in virtù dei poteri conferitigli dall'art. . . . statuto sociale/dal consiglio di amministrazione con delibera del . . . (all. b), d'ora innanzi per brevità denominata "la cessionaria", premesso che a) il fallimento è stato dichiarato dal tribunale di . . . con sentenza del . . . (all. c); b) il fallimento vanta il seguente credito nei confronti dell'amministrazione finanziaria: euro . . . per credito per imposte . . . risultante dalla dichiarazione dei redditi modello unico presentata da . . . in data . . . e chiesto a rimborso con la dichiarazione modello . . . presentata nel corso dell'anno . . . ; copie della dichiarazione e della ricevuta di presentazione sono allegate al presente contratto (all. d e d1). Il curatore ha fornito alla società cessionaria l'intera documentazione compro- Page 272 vante il credito d'imposta in oggetto. Tale credito è incerto, non essendo ancora decorsi i termini concessi all'amministrazione finanziaria per il controllo e la rettifica delle dichiarazioni presentate nel corso dell'anno . . . Se si tratta di credito incerto ante dichiarazione di fallimento. Al credito in oggetto l'agenzia delle entrate può quindi opporre in compensazione i debiti tributari precedenti la data di dichiarazione di fallimento per l'importo di euro . . . l'importo netto del credito tributario oggetto della presente cessione è quindi pari a euro . . .

Oppure Non risultano, da attestazione rilasciata dall'agenzia delle entrate competente e dal concessionario della riscossione (allegati al presente contratto sub . . . ), debiti tributari maturati in data precedente la data di dichiarazione di fallimento compensabili con i crediti tributari oggetto della cessione di cui al presente contratto.

Se si tratta di credito incerto post dichiarazione di fallimento. Il credito tributario in oggetto, essendo maturato interamente in data successiva alla data di dichiarazione di fallimento, non è compensabile con i debiti tributari della...

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