Contratto per la cessione di credito tributario certo (ritenute) maturato post domanda di ammissione al concordato fallimentare (art. 106 R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

AutoreCinzia De Stefanis
Aggiornato alMarzo 2008

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Tra 1 il concordato fallimentare . . . n. . . . in persona del liquidatore dei beni . . . domiciliato presso . . . a tal fine autorizzato con decreto del giudice delegato dott. . . . in data . . . previo parere favorevole del comitato dei creditori, allegato in copia al presente atto (all. a), d'ora innanzi per brevità denominato "il concordato fallimentare"; e la società . . . con sede legale in . . . n.. . . . iscritta al registro delle imprese di . . . al n. . . . in persona del . . . in qualità di . . . in virtù dei poteri conferitigli dall'art. . . . statuto sociale / dal consiglio di amministrazione con delibera del . . . (all. b), d'ora innanzi per brevità denominata "la cessionaria", premesso che a) il concordato fallimentare è stato omologato dal tribunale di . . . con sentenza del . . . (all. c);

b) il concordato preventivo vanta il seguente credito nei confronti dell'amministrazione finanziaria: euro . . . oltre interessi, per ritenute subite dalla procedura, risultanti dalla dichiarazione modello Unico presentata dalla società in concordato preventivo in data . . . (la cui copia con ricevuta è all. sub d e d1). Il liquidatore ha consegnato alla società cessionaria l'intera documentazione comprovante il credito d'imposta in oggetto. Tale credito è certo, essendo ormai decorsi i termini concessi all'amministra- Page 264 zione finanziaria per il controllo e la rettifica delle dichiarazioni presentate nel corso dell'anno . . . Il credito d'imposta in oggetto, essendo maturato interamente dopo la data della dichiarazione di fallimento, non è compensabile con debiti tributari nei confronti della società in concordato preventivo.

c) che è interesse del concordato preventivo cedere il predetto credito alla cessionaria alle condizioni sotto specificate, onde procedere più rapidamente alla chiusura della procedura nella salvaguardia dei diritti dei creditori insinuati al passivo;

d) che la cessionaria si è dichiarata disponibile ad acquistare il predetto credito;

e) i creditori insinuati nel passivo del concordato preventivo, allo stato insoddisfatti e che potrebbero essere soddisfatti dalla cessione del credito, indicato alla lettera che precede, sono quelli indicati nell'allegato f), ove vengono riportati gli importi tuttora dovuti ad ogni singolo creditore ed il rispettivo grado di prelazione; Tutto ciò premesso, si conviene quanto di qui di seguito trascritto.

Art. 1 - Le premesse formano parte integrante e sostanziale del...

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