Contratto per la cessione di credito tributario certo (iva) maturato post dichiarazione di fallimento (art. 106 R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

AutoreCinzia De Stefanis
Aggiornato alMarzo 2008

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Credito tributario 1 certo (Iva) maturato post dichiarazione di fallimento

Tra il fallimento . . . n. . . . in persona del curatore dott. . . . domiciliato presso . . . a tal fine autorizzato con decreto del giudice delegato dott. . . . in data . . . previo parere favorevole del comitato dei creditori, allegato in copia al presente atto (all. a), d'ora innanzi per brevità denominato "il fallimento"; e la società . . . con sede legale . . . iscritta al registro delle imprese di . . . codice fiscale e numero registro delle imprese . . . in persona del . . . in qualità di . . . in virtù dei poteri conferitigli dall'art. . . . statuto sociale/dal consiglio di amministrazione con delibera del . . . (all. b), d'ora innanzi per brevità denominata "la cessionaria", premesso che: a) il fallimento è stato dichiarato dal tribunale di . . . con sentenza del . . . (all. c); b) il fallimento vanta il seguente credito nei confronti dell'amministrazione finanziaria: euro . . . per credito per iva risultante, dichiarazione Iva annuale presentata dalla procedura fallimentare, chiesto a rimborso con la dichiarazione modello . . . presentata dal fallimento nel corso dell'anno . . . ; copie della dichiarazione e della ricevuta di presentazione sono allegate al presente contratto (all. d e d1). Il curatore ha fornito alla società cessionaria l'intera documentazione compro- Page 260vante il credito d'imposta in oggetto. Tale credito è certo, essendo ormai decorsi i termini concessi all'amministrazione finanziaria per il controllo e la rettifica della dichiarazione suindicata. Il credito d'imposta in oggetto, essendo maturato interamente dopo la data della dichiarazione di fallimento, non è compensabile con i debiti tributari della società fallita.

c) che è interesse del fallimento cedere il predetto credito alla cessionaria alle condizioni sotto specificate, onde procedere più rapidamente alla chiusura della procedura nella salvaguardia dei diritti dei creditori insinuati al passivo;

d) che la cessionaria si è dichiarata disponibile ad acquistare il predetto credito;

e) i creditori insinuati nel passivo del fallimento e allo stato insoddisfatti e che potrebbero essere soddisfatti dalla cessione del credito, indicato nella lettera che precede, sono quelli indicati nell'allegato g, ove vengono riportati gli importi tuttora dovuti ad ogni singolo creditore ed il rispettivo grado di prelazione; tutto ciò premesso, si conviene quanto di qui di seguito...

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