Contratto per la cessione di credito finale per imposte dirette della procedura (art. 106 R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

AutoreCinzia De Stefanis
Aggiornato alMarzo 2008

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Tra 1 il fallimento . . . n. . . . in persona del curatore dott. . . . domiciliato presso . . . a tal fine autorizzato con decreto del giudice delegato dott. . . . in data . . . previo parere favorevole del comitato dei creditori, allegato in copia al presente atto (all. a), d'ora innanzi per brevità denominato "il fallimento"; e la società . . . con sede legale . . . iscritta al registro delle imprese di . . . codice fiscale e numero registro delle imprese . . . in persona del . . . in qualità di . . . in virtù dei poteri conferitigli dall'art. . . . statuto sociale/dal consiglio di amministrazione con delibera del . . . (all. b), d'ora innanzi per brevità denominata "la cessionaria" premesso che a) il fallimento è stato dichiarato dal tribunale di . . . con sentenza del . . . (all. c); b) il fallimento vanta il seguente credito nei confronti dell'amministrazione finanziaria: euro . . . per credito per imposte dirette, che risulterà nella dichiarazione dei redditi modello unico che sarà presentata dal curatore del fallimento alla chiusura della procedura fallimentare. Il credito d'imposta in oggetto è relativo a ritenute su interessi subite e subende dalla procedura fallimentare fino alla data di chiusura della procedura fallimentare. Si allegano le copie delle attestazioni rilasciate ad oggi dagli istituti bancari all'atto del calcolo delle ritenute sugli interessi della procedura (all. d. d1, d2, d3). Page 276

Entro 20 giorni dalla data della presentazione della dichiarazione dei redditi finale della procedura fallimentare, il curatore fornirà al soggetto cessionario del credito tributario l'intera documentazione attestante il credito. Il credito d'imposta oggetto della cessione, essendo maturato interamente dopo la data della dichiarazione di fallimento, non è compensabile con i debiti tributari della società fallita.

c) che è interesse del fallimento cedere il predetto credito alla cessionaria alle condizioni sotto specificate, onde procedere più rapidamente alla chiusura della procedura nella salvaguardia dei diritti dei creditori insinuati al passivo;

d) che la cessionaria si è dichiarata disponibile ad acquistare il predetto credito;

e) i creditori insinuati nel passivo del fallimento e allo stato insoddisfatti e che potrebbero essere soddisfatti dalla cessione del credito, indicato nella lettera che precede, sono quelli indicati nell'allegato e, ove vengono riportati gli importi tuttora dovuti ad ogni singolo creditore...

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