Contratto per la cessione di crediti (art. 106 R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

AutoreCinzia De Stefanis
Aggiornato alMarzo 2008

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Tra 1 il fallimento . . . n. . . . in persona del curatore dott. . . . domiciliato presso . . . a tal fine autorizzato con decreto del giudice delegato dott. . . . in data . . . previo parere favorevole del comitato dei creditori, allegato in copia al presente atto (all. a), d'ora innanzi per brevità denominato "il fallimento"; e la società . . . con sede legale . . . iscritta al registro delle imprese di . . . codice fiscale e numero registro delle imprese . . . in persona del . . . in qualità di . . . in virtù dei poteri conferitigli dall'art. . . . statuto sociale/dal consiglio di amministrazione con delibera del . . . (all. b), d'ora innanzi per brevità denominata "la cessionaria", premesso che a) il fallimento è stato dichiarato dal tribunale di . . . con sentenza del . . . (all. c); b) il fallimento vanta il seguente credito nei confronti dell'amministrazione finanziaria: euro . . . oltre interessi per credito per iva di cui alla dichiarazione modello iva presentata dal curatore del fallimento alla chiusura delle operazioni rilevanti a fini iva in data . . . (la cui copia con ricevuta è all. sub d). Il curatore ha consegnato alla società cessionaria l'intera documentazione comprovante il credito d'imposta in oggetto. (quando possibile) Si allegano inoltre al presente contratto le copie delle fatture di acquisto e vendita della procedura fallimentare (all. . . .). Il credito d'imposta in oggetto, essendo maturato interamente successivamente Page 268 alla data della dichiarazione di fallimento, non è compensabile con i debiti tributari della società fallita. Oppure: Il credito iva oggetto della presente cessione è relativo quanto a euro . . . al credito per imposta iva maturato in data precedente la dichiarazione di fallimento (l'agenzia delle entrate può quindi opporre in compensazione a tale credito i debiti tributari precedenti la data di dichiarazione di fallimento per l'importo di euro . . . ; l'importo netto del credito tributario oggetto della presente cessione è quindi pari a euro . . .), e quanto a euro . . . al credito Iva maturato nel corso della procedura fallimentare.

c) che è interesse del fallimento cedere il predetto credito alla cessionaria alle condizioni sotto specificate, onde procedere più rapidamente alla chiusura della procedura nella salvaguardia dei diritti dei creditori insinuati al passivo;

d) che la cessionaria si è dichiarata disponibile ad acquistare il predetto credito;

e) i creditori insinuati...

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