DECRETO 31 luglio 1998 - Modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni

IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto; Visto l'art. 78, commi da 10 a 24, della legge 30 dicembre 1991, n.

413, che prevede che i possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli artt. 46 e 47, comma 1, lettere a) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione anche presentando ai soggetti eroganti i redditi stessi, apposita dichiarazione redatta su stampato conforme al modello approvato con decreto ministeriale e sottoscritta sotto la propria responsabilita'; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, con il quale e' stato approvato il regolamento concernente l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti di imposta e dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, comma 18, della citata legge 30 dicembre 1991, n. 413; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni; Visto il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente norme in materia di imposta sul valore aggiunto; Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'istituzione dell'imposta regionale, sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' di riordino della disciplina dei tributi locali; Visto il decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56, contenente, tra l'altro, modifiche alla normativa in materia di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; Visti i decreti del Presidente del consiglio dei Ministri 23 e 24 marzo 1998, concernenti i termini per la presentazione delle dichiarazioni per l'anno 1998; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; Visto il decreto 9 gennaio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 14 del 19 gennaio 1998, con il quale e' stato approvato il modello di dichiarazione 730; Visto il decreto 15 gennaio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 13 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 16 del 21 gennaio 1998, con il quale e' stato approvato il modello di dichiarazione IVA; Visto il decreto 25 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 54 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 73 del 28 marzo 1998, con il quale e' stato approvato il modello di dichiarazione 760, nonche' le relative istruzioni e buste; Visto il decreto 30 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 59 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 77 del 2 aprile 1998, con il quale e' stato approvato il modello di dichiarazione UNICO, nonche' le relative istruzioni e buste; Visti i decreti del 7 aprile 1998, pubblicati nel supplemento ordinario n. 67 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 84 del 10 aprile 1998, con i quali sono stati approvati i modelli di dichiarazione 750, 760-bis, nonche' le relative istruzioni e buste; Visto il decreto 9 aprile 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 68 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 85 dell'11 aprile 1998, con il quale sono stati approvati i modelli da utilizzare per la determinazione dell'acconto dovuto per l'anno 1998 ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive; Visto il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135, recante disposizioni in materia di trattamento di dati particolari da parte di soggetti pubblici; Visto il decreto 1 luglio 1998, concernente contenuto e caratteristiche tecniche, per la trasmissione in via telematica, all'Amministrazione finanziaria, dei dati contenuti nei modelli di dichiarazione, da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale, della "Poste italiane S.p.a." e delle banche convenzionate, pubblicato nel supplemento ordinario n. 124 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 164 del 16 luglio 1998.

Visto l'art. 12, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che stabilisce che le modalita' di attuazione delle disposizioni dello stesso art. 12 sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale; Visti gli articoli 3, comma 2, e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 31, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675; Considerato che occorre stabilire le modalita' di attuazione della trasmissione telematica delle dichiarazioni;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni generali

  1. Il presente decreto definisce le modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni. Ai fini del presente decreto si intende: a) per "servizio telematico", il sistema informatico che consente all'Amministrazione finanziaria la ricezione delle dichiarazioni e la consegna delle ricevute che attestano l'avvenuta trasmissione delle stesse; b) per "dichiarazione telematica", la rappresentazione informatica delle dichiarazioni trasmesse da soggetti di cui all'art. 2; c) per "costituzione", la creazione dell'archivio elettronico che contiene le dichiarazioni, munito del codice di autenticazione di cui al successivo art. 3; d) per "file", l'archivio elettronico che contiene un gruppo di dichiarazioni telematiche della stessa tipologia o le ricevute trasmesse dall'Amministrazione finanziaria; e) per "utenti del servizio telematico", i soggetti individuati nell'art. 2 che effettuano la trasmissione telematica della dichiarazione.

  2. Le specifiche tecniche del servizio telematico sono riportate nell'allegato tecnico al presente decreto.

    Art. 2.

    Utenti del servizio telematico

  3. Gli utenti del servizio, di seguito indicati alle lettere da a) a h), trasmettono all'Amministrazione finanziaria i file contenenti una o piu' dichiarazioni della medesima tipologia, conformi alle specifiche tecniche indicate nei decreti ministeriali di approvazione dei singoli modelli di dichiarazione: a) societa' di cui all'art. 87, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con capitale sociale superiore a cinque miliardi ed enti di cui al comma 1, lettera b), del medesimo art. 87, con patrimonio netto superiore a 5 miliardi di lire; b) iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro; c) iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria; d) associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'art. 78, comma 1, lettere a) e b) e comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413; e) centri autorizzati di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati; f) centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese; g) banche convenzionate; h) Poste italiane S.p.a.

  4. Gli utenti devono essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione finanziaria alle attivita' di costituzione e trasmissione dei file secondo le modalita' di cui al successivo art.

  5. Art. 3.

    Codice di autenticazione dei file

  6. Ciascun file, contenente una o piu' dichiarazioni, puo' essere trasmesso all'Amministrazione finanziaria dagli utenti abilitati, con le modalita' esposte al successivo art. 4, solo se corredato di un codice di autenticazione che consente di verificare l'identita' dell'utente e l'integrita' delle informazioni presenti nel file trasmesso.

  7. Il codice di autenticazione e' il risultato della procedura informatica basata su un sistema di chiavi asimmetriche, di cui una privata, nota soltanto all'utente, una pubblica, nota almeno all'utente e all'Amministrazione, che consente di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrita' della dichiarazione o del gruppo di...

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