DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1992, n. 395 - Regolamento concernente l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti d'imposta e dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, comma 18, della legge 30 dicembre 1991, n. 413

Coming into Force02 Ottobre 1992
Published date01 Ottobre 1992
Enactment Date04 Settembre 1992
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1992/10/01/092G0437/CONSOLIDATED/19980907
Official Gazette PublicationGU n.231 del 01-10-1992
TITOLO I ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI DA PARTE DEI POSSESSORI DI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI CON L'ASSISTENZA DEI SOSTITUTI DI IMPOSTA.
Capo I PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE AI SOSTITUTI D'IMPOSTA DA PARTE DEI SOGGETTI ASSISTITI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 78, comma 18, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che prevede l'emanazione di disposizioni regolamentari concernenti l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti ed assimilati da parte dei sostituti d'imposta e dei Centri autorizzati di assistenza fiscale (C.A.A.F.);

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 23 luglio 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 agosto 1992;

Sulla proposta del Ministro delle finanze; E M A N A il seguente regolamento:

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 78, comma 18, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che prevede l'emanazione di disposizioni regolamentari concernenti l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti ed assimilati da parte dei sostituti d'imposta e dei Centri autorizzati di assistenza fiscale (C.A.A.F.);

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 23 luglio 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 agosto 1992;

Sulla proposta del Ministro delle finanze; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. Soggetti interessati

  1. A decorrere dal 1 gennaio 1993, i possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati negli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi, anche presentando apposita dichiarazione al sostituto d'imposta che ha erogato i redditi stessi, secondo le disposizioni del presente titolo. I predetti soggetti possono avvalersi dell'assistenza fiscale anche se possiedono redditi fondiari di cui all'art. 22, redditi di capitale di cui all'art. 41, comma 1, lettera e), gli altri redditi indicati nell'art. 47, comma 1, redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 49, comma 2, lettere a) e b), e redditi diversi di cui all'art. 81, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni.

  2. Possono avvalersi della facolta' di cui al comma 1 anche i coniugi, non legalmente ed effettivamente separati, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 12, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, e che possiedono solo redditi fondiari di cui all'art. 22 dello stesso testo unico, qualora presentino la dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art 1.

Soggetti interessati

  1. A decorrere dal 1 gennaio 1993, i possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati negli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a) d) e g), con esclusione delle indennita' percepite dai membri del Parlamento europeo , del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi, anche presentando apposita dichiarazione al sostituto d'imposta che ha erogato i redditi stessi, secondo le disposizioni del presente titolo. I predetti soggetti possono avvalersi dell'assistenza fiscale anche se possiedono redditi fondiari di cui all'art. 22, redditi di capitale di cui all'art. 41, comma 1, lettera e), gli altri redditi indicati nell'art. 47, comma 1, redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 49, comma 2, lettere a) e b), e redditi diversi di cui all'art. 81, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni. 7

  2. Possono avvalersi della facolta' di cui al comma 1 anche i coniugi, non legalmente ed effettivamente separati, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 12, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, e che possiedono solo redditi fondiari di cui all'art. 22 dello stesso testo unico, qualora presentino la dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art 2.

Termini e modalita' di presentazione della dichiarazione

  1. I soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 1 che intendano adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi avvalendosi del sostituto di imposta, ne danno comunicazione al sostituto stesso entro il 15 dicembre dell'anno cui la dichiarazione si riferisce. In caso di mancata comunicazione, il sostituto di imposta e' esonerato dall'obbligo di assistenza. I soggetti per i quali il rapporto con il sostituto di imposta si instaura successivamente alla data del 15 dicembre, sono esonerati dall'onere della comunicazione.

  2. I soggetti indicati nel comma 1, agli effetti di quanto disposto dal titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, adempiono all'obbligo di dichiarazione dei redditi presentando ai soggetti eroganti i redditi stessi, una apposita dichiarazione entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Tale dichiarazione, redatta su stampato conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, deve essere sottoscritta dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, che ne assume la responsabilita'.

  3. Gli stampati sono ritirati gratuitamente presso gli uffici comunali e gli uffici delle entrate; possono essere anche distribuiti secondo modalita' stabilite dal Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, ovvero acquistati presso le rivendite autorizzate. Il Ministro delle finanze, con il decreto di cui al comma 2, fissa il prezzo di vendita degli stampati ed il compenso spettante ai rivenditori.

  4. L'apposita dichiarazione, il cui modello e' approvato con il decreto previsto dal comma 2, deve contenere gli elementi necessari per la determinazione dei redditi, esclusi quelli che sono stati erogati dal sostituto al quale la dichiarazione viene presentata. Se i redditi dichiarati dal contribuente sono stati assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'acconto, il sostituto di imposta che li ha erogati, ove non abbia gia' rilasciato la prescritta certificazione, e fermo restando l'obbligo di tale rilascio entro il termine di cui all'art. 16 della legge 13 aprile 1977, n. 114, e suc- cessive modificazioni ed integrazioni, comunica, entro il mese di febbraio ed a richiesta dell'interessato, gli elementi necessari per la compilazione della dichiarazione di cui al presente comma. Gli elementi necessari contenuti nell'eventuale comunicazione anticipata sono stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze previsto dal comma 2.

  5. La dichiarazione deve contenere, altresi', tutti...

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