DECRETO LEGISLATIVO 23 marzo 1998, n. 56 - Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati a norma dell'articolo 3, commi 19, 66, 134, 138, da 143 a 149 e 151, e 162, lettere a), b), c), d) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662

Coming into Force09 Aprile 1998
Enactment Date23 Marzo 1998
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1998/03/25/098G0103/ORIGINAL
Published date25 Marzo 1998
Official Gazette PublicationGU n.70 del 25-03-1998
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 3, commi 19, 66, 134, 138, da 143 a 149 e 151, e 162, lettere a), b), c), d) ed f) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recanti deleghe al Governo per l'emanazione di uno o piu' decreti legislativi in materia, rispettivamente, di redditi di lavoro dipendente, di imposta sul valore aggiunto, di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, di soppressione dei servizi autonomi di cassa, di istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese;

Visti i decreti legislativi 9 luglio 1997, n. 237 e n. 241, 2 settembre 1997, n. 313 e n. 314, 15 dicembre 1997, n. 446, e 18 dicembre 1997, n. 466, recanti norme in materia, rispettivamente, di soppressione dei servizi autonomi di cassa, di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, di imposta sul valore aggiunto, di redditi di lavoro dipendente, di istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, nonche' di riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese;

Visto l'articolo 3, comma 17, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale dispone che entro due anni dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere della commissione di cui al comma 13 del medesimo articolo 3 della legge n. 662 del 1996, possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 gennaio 1998;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 3, comma 13, della citata legge n. 662 del 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 marzo 1998;

Su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Modifiche alla normativa in materia di imposta sul valore aggiunto

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. nell'articolo 6, quinto comma, secondo periodo, dopo le parole: "8 giugno 1990, n. 142," sono inserite le seguenti: "alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,"; nello stesso comma, al terzo periodo, le parole: "secondo periodo", sono sostituite dalle seguenti: "quarto periodo";

    2. nell'articolo 19, comma 3, lettera e), le parole: ", ottavo e nono", sono sostituite dalle seguenti: "e ottavo";

    3. nell'articolo 21, quarto comma, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: "In deroga a quanto disposto nel secondo periodo, in relazione a motivate esigenze e previa autorizzazione del Ministro, la fattura puo' essere emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente.";

    4. nell'articolo 25, primo comma, le parole da "entro l'anno nella cui dichiarazione" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale e' esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.";

    5. all'articolo 34:

      1) nel comma 4, le parole: "ovvero da atto assoggettato ad imposta detraibile nei modi ordinari" sono soppresse;

      2) al comma 6, secondo periodo, le parole: "nei centri abitati" sono sostituite con le seguenti: "nelle zone";

    6. nell'articolo 38 -bis, primo comma, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "Per le piccole e medie imprese, definite secondo i criteri stabiliti dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e...

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