Art
1. - Oggetto del tributo
Art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279.
Articoli 1 e 2 del regio decreto legislativo 7 giugno 1946, n. 581.
Art. 1 del decreto legislativo dei Capo provvisorio dello Stato 30 maggio 1947, n. 604.
Art. 1 del testo unico approvano con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112.
Le concessioni governative, le autorizzazioni, gli atti, le dichiarazioni ed i provvedimenti amministrativi indicati nell'annessa tabella A sono soggetti alle tasse da essa previste.
Per gli atti in forma, pubblica amministrativa stipulati dai Ministeri e dalle altre Amministrazioni dello Stato ed Uffici dipendenti sono stabilite a favore dell'Erario, sotto il nome di "diritti di segreteria", le tasse previste dalla tabella B.
Art
2
Art. 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279.
Art. 1 del regio decreto 26 marzo 1936, n. 1418.
Art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112.
Effetti del mancato o ritardato pagamento del tributo
sull'efficacia dell'atto
Le concessioni, le autorizzazioni, gli atti, le dichiarazioni ed i provvedimenti di cui all'articolo precedente non hanno effetto se non e' eseguito il pagamento della tassa. Tuttavia, quando il provvedimento ha durata temporanea ed il pagamento della tassa ha luogo con ritardo, l'efficacia del provvedimento e' limitata al residuo tempo che decorre dalla data del pagamento alla scadenza del termine di durata inerente al provvedimento stesso.
Art
2
Art. 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279.
Art. 1 del regio decreto 26 marzo 1936, n. 1418.
Art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112.
Effetti del mancato o ritardato pagamento del tributo
sull'efficacia dell'atto
Le concessioni, le autorizzazioni, gli atti, le dichiarazioni ed i provvedimenti di cui all'articolo precedente non hanno effetto se non e' eseguito il pagamento della tassa. Tuttavia, quando il provvedimento ha durata temporanea ed il pagamento della tassa ha luogo con ritardo, l'efficacia del provvedimento e' limitata al residuo tempo che decorre dalla data del pagamento alla scadenza del termine di durata inerente al provvedimento stesso.
Art. 3.
Accertamento, liquidazione e riscossione del tributo
Articoli 1 e 2 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279.
Art. 5, all'. F, del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749.
Regio decreto 31 ottobre 1942, n. 1849.
Art. 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112.
Art. 5 della legge 10 dicembre 1954, n. 116.
((Per l'accertamento e la liquidazione delle tasse di
cui all'articolo 1, si osservano le norme stabilite dalle tabelle; nel caso in cui dette tasse sono ragguagliate alla popolazione dei Comuni o dei centri abitati, le tasse medesime sono liquidate in base ai dati dell'ultimo censimento, a...