DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 marzo 1961, n. 121 - Testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative

Coming into Force23 Marzo 1961
End of Effective Date31 Dicembre 1972
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1961/03/22/061U0121/CONSOLIDATED/19721111
Enactment Date01 Marzo 1961
Published date22 Marzo 1961
Official Gazette PublicationGU n.73 del 22-03-1961 - Suppl. Ordinario
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 14 agosto 1960, n. 824, il quale delega il Governo della Repubblica ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, sentito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, nuove norme in materia di tasse sulle concessioni governative per apportare alle disposizioni contenute nel testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112, le modifiche ed aggiunte necessarie per il loro aggiornamento ed il riordinamento del tributo, secondo i principi e criteri direttivi stabiliti nell'art. 2, nonche' a raccogliere tutte le norme in materia di tasse sulle concessioni governative in un nuovo testo unico;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sentita la Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze; Art. 1.

E' approvato il testo unico delle leggi in materia di tasse sulle concessioni governative che, firmato dal Ministro per finanze, e' pubblicato in allegato al presente decreto.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 641

Art 2.

Per i provvedimenti amministrativi soggetti a tassa annuale di rilascio o di vidimazione o a tassa annuale, indipendentemente da qualsiasi formalita' di vidimazione, in corso di validita' alla data di entrata in vigore del presente decreto, la tassa corrisposta per il rilascio o la vidimazione o la tassa annuale dovra' essere integrata col pagamento di tanti dodicesimi della differenza fra quella corrisposta e quella prevista dalla tabella allegato A, quanti sono i mesi intercorrenti fra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella di scadenza dei singoli provvedimenti amministrativi o della tassa annuale.

A tali effetti la frazione di mese e' computata per un mese intero.

I dodicesimi di tassa, come sopra dovuti dovranno essere corrisposti, non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, mediante versamento in conto corrente postale intestato al competente Ufficio del registro, per quelle voci per le quali la tabella allegato A stabilisce che il tributo deve essere pagato in modo ordinario; con marche per le voci per le quali la richiamata tabella allegato A stabilisce tale modo di pagamento.

Per il mancato pagamento nei termini stabiliti delle tasse e dovute, ai sensi dei precedenti commi si incorre nelle sanzioni stabilite dall'art. 10 del testo unico sulle tasse di concessione governativa, allegato al presente decreto, salvo che nella tabella, allegato A non sia stabilita una diversa sanzione.

Art 2.

Per i provvedimenti amministrativi soggetti a tassa annuale di rilascio o di vidimazione o a tassa annuale, indipendentemente da qualsiasi formalita' di vidimazione, in corso di validita' alla data di entrata in vigore del presente decreto, la tassa corrisposta per il rilascio o la vidimazione o la tassa annuale dovra' essere integrata col pagamento di tanti dodicesimi della differenza fra quella corrisposta e quella prevista dalla tabella allegato A, quanti sono i mesi intercorrenti fra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella di scadenza dei singoli provvedimenti amministrativi o della tassa annuale.

A tali effetti la frazione di mese e' computata per un mese intero.

I dodicesimi di tassa, come sopra dovuti dovranno essere corrisposti, non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, mediante versamento in conto corrente postale intestato al competente Ufficio del registro, per quelle voci per le quali la tabella allegato A stabilisce che il tributo deve essere pagato in modo ordinario; con marche per le voci per le quali la richiamata tabella allegato A stabilisce tale modo di pagamento.

Per il mancato pagamento nei termini stabiliti delle tasse e dovute, ai sensi dei precedenti commi si incorre nelle sanzioni stabilite dall'art. 10 del testo unico sulle tasse di concessione governativa, allegato al presente decreto, salvo che nella tabella, allegato A non sia stabilita una diversa sanzione.1a AGGIORNAMENTO (1a) Il D.L. 7 luglio 1961, n. 539, convertito senza modificazioni dalla L. 28 luglio 1961, n. 836, ha disposto (con l'art.1) che "Il termine di pagamento dei dodicesimi dovuti ad integrazione delle tasse di concessione governativa stabilito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121, e' prorogato al 31 luglio 1961." Ha inoltre disposto (con l'art. 3) che la modifica ha effetto dal 24 giugno 1961.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 641

Art 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 1 marzo 1961 GRONCHI FANFANI - TRABUCCHI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 marzo 1961 Atti del Governo, registro n. 135, foglio n. 83. - VILLA

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 641

Testo unico delle leggi in materia di tasse sulle concessioni governative

TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA

DI TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE

Art 1. - Oggetto del tributo

Art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279.

Articoli 1 e 2 del regio decreto legislativo 7 giugno 1946, n. 581.

Art. 1 del decreto legislativo dei Capo provvisorio dello Stato 30 maggio 1947, n. 604.

Art. 1 del testo unico approvano con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112.

Le concessioni governative, le autorizzazioni, gli atti, le dichiarazioni ed i provvedimenti amministrativi indicati nell'annessa tabella A sono soggetti alle tasse da essa previste.

Per gli atti in forma, pubblica amministrativa stipulati dai Ministeri e dalle altre Amministrazioni dello Stato ed Uffici dipendenti sono stabilite a favore dell'Erario, sotto il nome di "diritti di segreteria", le tasse previste dalla tabella B.

Art 1 - PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 641
Art 2

Art. 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279.

Art. 1 del regio decreto 26 marzo 1936, n. 1418.

Art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112.

Effetti del mancato o ritardato pagamento del tributo

sull'efficacia dell'atto

Le concessioni, le autorizzazioni, gli atti, le dichiarazioni ed i provvedimenti di cui all'articolo precedente non hanno effetto se non e' eseguito il pagamento della tassa. Tuttavia, quando il provvedimento ha durata temporanea ed il pagamento della tassa ha luogo con ritardo, l'efficacia del provvedimento e' limitata al residuo tempo che decorre dalla data del pagamento alla scadenza del termine di durata inerente al provvedimento stesso.

Art 2

Art. 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279.

Art. 1 del regio decreto 26 marzo 1936, n. 1418.

Art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112.

Effetti del mancato o ritardato pagamento del tributo

sull'efficacia dell'atto

Le concessioni, le autorizzazioni, gli atti, le dichiarazioni ed i provvedimenti di cui all'articolo precedente non hanno effetto se non e' eseguito il pagamento della tassa. Tuttavia, quando il provvedimento ha durata temporanea ed il pagamento della tassa ha luogo con ritardo, l'efficacia del provvedimento e' limitata al residuo tempo che decorre dalla data del pagamento alla scadenza del termine di durata inerente al provvedimento stesso.

Art. 3.

Accertamento, liquidazione e riscossione del tributo

Articoli 1 e 2 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279.

Art. 5, all'. F, del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749.

Regio decreto 31 ottobre 1942, n. 1849.

Art. 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112.

Art. 5 della legge 10 dicembre 1954, n. 116.

((Per l'accertamento e la liquidazione delle tasse di

cui all'articolo 1, si osservano le norme stabilite dalle tabelle; nel caso in cui dette tasse sono ragguagliate alla popolazione dei Comuni o dei centri abitati, le tasse medesime sono liquidate in base ai dati dell'ultimo censimento, a...

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