DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2012, n. 235 - Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilita' e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190

Coming into Force05 Gennaio 2013
Published date04 Gennaio 2013
Enactment Date31 Dicembre 2012
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2013/01/04/13G00006/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.3 del 04-01-2013
Capo I Cause ostative all'assunzione e allo svolgimento delle cariche di deputato, senatore e di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 1, commi 63, 64 e 65, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilita' e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, recante: «Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, recante: «Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali»;

Visto il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica»;

Vista la legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante «Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero»;

Vista la legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, recante «Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia»;

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215;

Vista la disciplina in materia di incandidabilita' per le cariche elettive e di governo regionali recata dall'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, recante: «Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale»;

Vista la disciplina in materia di incandidabilita' per le cariche elettive e di governo locale recata dagli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 dicembre 2012;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2012;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e per la pubblica amministrazione e la semplificazione; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Incandidabilita' alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

  1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato e di senatore:

  1. coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;

  2. coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale;

  3. coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione, per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, determinata ai sensi dell'articolo 278 del codice di procedura penale.

Art 2.

Accertamento dell'incandidabilita' in occasione delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

  1. L'accertamento della condizione di incandidabilita' alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica comporta la cancellazione dalla lista dei candidati.

  2. L'accertamento dell'incandidabilita' e' svolto, in occasione della presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per la loro ammissione, dall'ufficio centrale circoscrizionale, per la Camera, dall'ufficio elettorale regionale, per il Senato, e dall'ufficio centrale per la circoscrizione estero, sulla base delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della condizione di incandidabilita' di cui all'articolo 1, rese da ciascun candidato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Gli stessi uffici accertano d'ufficio la condizione di incandidabilita' anche sulla base di atti o documenti di cui vengano comunque in possesso comprovanti la condizione di limitazione del diritto di elettorato passivo di cui all'articolo 1.

  3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

  4. Qualora la condizione di incandidabilita' sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2 e prima della proclamazione degli eletti, l'ufficio centrale circoscrizionale, per la Camera, l'ufficio elettorale regionale, per il Senato, e l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero procedono alla dichiarazione di mancata proclamazione nei confronti del soggetto incandidabile.

Art 3.

Incandidabilita' sopravvenuta nel corso del mandato elettivo parlamentare

  1. Qualora una causa di incandidabilita' di cui all'articolo 1 sopravvenga o comunque sia accertata nel corso del mandato elettivo, la Camera di appartenenza delibera ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione. A tal fine le sentenze definitive di condanna di cui all'articolo 1, emesse nei confronti di deputati o senatori in carica, sono immediatamente comunicate, a cura del pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, alla Camera di rispettiva appartenenza.

  2. Se l'accertamento della causa di incandidabilita' interviene nella fase di convalida degli eletti, la Camera interessata, anche nelle more della conclusione di tale fase, procede immediatamente alla deliberazione sulla mancata convalida.

  3. Nel caso in cui rimanga vacante un seggio, la Camera interessata, in sede di convalida del subentrante, verifica per quest'ultimo l'assenza delle condizioni soggettive di incandidabilita' di cui all'articolo 1.

Art 4.

Incandidabilita' alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia

  1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia coloro che si trovano nelle condizioni di incandidabilita' stabilite dall'articolo 1.

Art 5.

Accertamento ed operativita' dell'incandidabilita' in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

  1. L'accertamento della condizione di incandidabilita' alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia comporta la cancellazione dalla lista dei candidati.

  2. L'accertamento dell'incandidabilita' e' svolto, in occasione della presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per la loro ammissione, dall'ufficio elettorale circoscrizionale, sulla base delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della condizione di incandidabilita' di cui all'articolo 1, rese da ciascun candidato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Lo stesso ufficio accerta la condizione soggettiva di incandidabilita' sulla base di atti o documenti di cui venga comunque in possesso comprovanti la condizione di limitazione del diritto di elettorato passivo di cui all'articolo 1.

  3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

  4. Qualora la condizione di incandidabilita' sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2, l'ufficio elettorale circoscrizionale o l'ufficio elettorale nazionale procedono alla dichiarazione di mancata proclamazione dei candidati per i quali e' stata accertata l' incandidabilita'.

  5. Qualora la condizione di incandidabilita' sopravvenga o sia accertata in epoca successiva alla data di proclamazione, la condizione stessa viene rilevata dall'ufficio elettorale nazionale, ai fini della relativa deliberazione di decadenza dalla carica. Di tale deliberazione, il Presidente dell'ufficio elettorale nazionale da' immediata comunicazione alla segreteria del Parlamento europeo.

  6. Le sentenze definitive di condanna di cui all'articolo 1, emesse nei confronti di membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, sono immediatamente comunicate, a cura del pubblico...

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