LEGGE 24 gennaio 1979, n. 18 - Elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo

Coming into Force14 Febbraio 1979
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1979/01/30/079U0018/CONSOLIDATED/20140424
Enactment Date24 Gennaio 1979
Published date30 Gennaio 1979
Official Gazette PublicationGU n.29 del 30-01-1979
Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

I rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti.

L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti e' effettuata in ragione proporzionale, con le modalita' previste dai successivi articoli 21 e 22.

Art 1.

I membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti.

L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti e' effettuata in ragione proporzionale, con le modalita' previste dai successivi articoli 21 e 22.

Art 2.

Le circoscrizioni elettorali ed i loro capoluoghi sono riportati nella tabella A allegata alla presente legge.

Il complesso delle circoscrizioni elettorali forma il collegio unico nazionale.

Art 2.

((Le circoscrizioni elettorali ed i loro capoluoghi sono stabiliti nella tabella A allegata alla presente legge.

Il complesso delle circoscrizioni elettorali forma il collegio unico nazionale.

L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A, e' effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla piu' recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

La ripartizione dei seggi di cui al precedente comma si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica per il numero dei rappresentanti spettante all'Italia e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti)).

Art 2.

Le circoscrizioni elettorali ed i loro capoluoghi sono stabiliti nella tabella A allegata alla presente legge.

Il complesso delle circoscrizioni elettorali forma il collegio unico nazionale.

L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A, e' effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla piu' recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

La ripartizione dei seggi di cui al precedente comma si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica per il numero dei membri spettante all'Italia e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti.

Titolo II ELETTORATO - ELEGGIBILITA' - COMPATIBILITA'
Art 3.

Sono elettori i cittadini che entro il giorno fissato per la votazione nel territorio nazionale abbiano compiuto il 18° anno di eta' e siano iscritti nelle liste elettorali compilate a termini delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

Art 3.

Sono elettori i cittadini che entro il giorno fissato per la votazione nel territorio nazionale abbiano compiuto il 18° anno di eta' e siano iscritti nelle liste elettorali compilate a termini delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

Sono altresi' elettori i cittadini degli altri Paesi membri dell'Unione che, a seguito di formale richiesta presentata entro e non oltre il novantesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni, abbiano ottenuto l'iscrizione nell'apposita lista elettorale del comune italiano di residenza.

Art 4.

Sono eleggibili alla carica di rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo gli elettori che abbiano compiuto il 25° anno di eta' entro il giorno fissato per le elezioni che hanno luogo nel territorio nazionale.

Art 4.

Sono eleggibili alla carica di rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo gli elettori che abbiano compiuto il 25° anno di eta' entro il giorno fissato per le elezioni che hanno luogo nel territorio nazionale.

Sono inoltre eleggibili alla medesima carica i cittadini degli altri Paesi membri della Comunita' europea che risultino in possesso dei requisiti di eleggibilita' al Parlamento europeo previsti dalle rispettive disposizioni normative nazionali.

Art 4.

Sono eleggibili alla carica di rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo gli elettori che abbiano compiuto il 25° anno di eta' entro il giorno fissato per le elezioni che hanno luogo nel territorio nazionale.

Sono inoltre eleggibili alla medesima carica i cittadini degli altri Paesi membri dell'Unione che risultino in possesso dei requisiti di eleggibilita' al Parlamento europeo previsti dall'ordinamento italiano e che non siano decaduti dal diritto di eleggibilita' nello Stato membro di origine.

Art 4.

Sono eleggibili alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia gli elettori che abbiano compiuto il 25° anno di eta' entro il giorno fissato per le elezioni che hanno luogo nel territorio nazionale.

Sono inoltre eleggibili alla medesima carica i cittadini degli altri Paesi membri dell'Unione che risultino in possesso dei requisiti di eleggibilita' al Parlamento europeo previsti dall'ordinamento italiano e che non siano decaduti dal diritto di eleggibilita' nello Stato membro di origine.

Art 4.

Sono eleggibili alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia gli elettori che abbiano compiuto il 25° anno di eta' entro il giorno fissato per le elezioni che hanno luogo nel territorio nazionale.

Sono inoltre eleggibili alla medesima carica i cittadini degli altri Paesi membri dell'Unione che risultino in possesso dei requisiti di eleggibilita' al Parlamento europeo previsti dall'ordinamento italiano e che non siano decaduti dal diritto di eleggibilita' nello Stato membro di origine , per effetto di una decisione giudiziaria individuale o di una decisione amministrativa, purche' quest'ultima possa essere oggetto di ricorso giurisdizionale.

Art 5.

In materia di compatibilita' alla carica di rappresentante al Parlamento europeo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 dell'atto relativo alla elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo approvato e reso esecutivo con la legge 6 aprile 1977, n. 150.

Art 5.

((1. La carica di membro del Parlamento europeo e' incompatibile con quella di:

a) membro della Commissione delle Comunita' europee;

b) giudice, avvocato generale o cancelliere della Corte di giustizia delle Comunita' europee o del Tribunale di primo grado delle Comunita' europee;

c) membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea;

d) membro della Corte dei conti delle Comunita' europee;

e) mediatore delle Comunita' europee;

f) membro del Comitato economico e sociale della Comunita' economica europea e della Comunita' europea dell'energia atomica;

g) membro del Comitato delle Regioni;

h) membro dei comitati od organismi istituiti in virtu' o in applicazione dei trattati che istituiscono la Comunita' economica europea e la Comunita' europea dell'energia atomica, per provvedere all'amministrazione di fondi delle Comunita' o all'espletamento di un compito permanente e diretto di gestione amministrativa;

i) membro del consiglio d'amministrazione, del comitato direttivo ovvero impiegato della Banca europea per gli investimenti;

l) funzionario o agente, in attivita' di servizio, delle istituzioni delle Comunita' europee o degli organismi specializzati che vi si ricollegano o della Banca centrale europea)).

Art 5 bis.

Art. 5-bis ((1. La carica di membro del Parlamento europeo e' incompatibile:

  1. con l'ufficio di deputato o di senatore;

  2. con la carica di componente del governo di uno Stato membro)). 6

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