E' approvato l'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'assemblea a suffragio universale diretto, firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976, allegato alla decisione del consiglio delle Comunita' europee, adottata a Bruxelles in pari data.
LEGGE 6 aprile 1977, n. 150 - Approvazione ed esecuzione dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'assemblea a suffragio universale diretto, firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976, allegato alla decisione del consiglio delle Comunita' europee, adottata a Bruxelles in pari data
Coming into Force | 15 Maggio 1977 |
Enactment Date | 06 Aprile 1977 |
ELI | http://www.normattiva.it/eli/id/1977/04/30/077U0150/ORIGINAL |
Published date | 30 Aprile 1977 |
Official Gazette Publication | GU n.116 del 30-04-1977 - Suppl. Ordinario |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Piena ed intera esecuzione e' data all'atto di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 16 dell'atto stesso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 aprile 1977 LEONE ANDREOTTI - FORLANI - COSSIGA - BONIFACIO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
DECISIONE
(76/787/ CECA, CEE, Euratom)
Il Consiglio,
formato dai rappresentanti degli Stati membri e deliberando alla unanimita',
visto l'articolo 21, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio,
visto l'articolo 138, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunita' economica europea,
visto l'articolo 108, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica,
visto il progetto dell'Assemblea,
intendendo attuare le conclusioni del Consiglio europeo del 1°/2 dicembre 1975 a Roma, al fine di tenere l'elezione dell'Assemblea ad una data unica durante il periodo maggio-giugno 1978,
ha adottato le disposizioni allegate alla presente decisione di cui raccomanda l'adozione da parte degli Stati membri, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.
La presente decisione e le disposizioni ad essa allegate sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee.
Gli Stati membri notificano senza indugio al segretario generale del Consiglio delle Comunita' europee l'espletamento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione delle disposizioni allegate alla presente decisione.
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee.
FATTO a Bruxelles, addi' venti settembre millenovecentosettantasei.
Per il Consiglio delle Comunita' europee:
IL PRESIDENTE
MAX VAN DER STOEL
Le ministre des affaires etrangeres du royaume de Belgique:
De Minister van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk Belgie:
RENAAT VAN ELSLANDE
Kongeriget Danmarks udenrigs0konomiminister:
IVAR NORGAARD
Der Bundesminister des Auswartigen der Bundesrepublik Deutschland:
HANS-DIETRICH GENSCHER
Le ministre des affaires etrangeres de la Republique française:
LOUIS DE GUIRINGAUD
The Minister for Foreign Affairs of Ireland:
Aire Gnothai Eachtracha na heireann:
GARRET FITZGERALD
Il Ministro degli affari esteri della Repubblica italiana:
ARNALDO FORLANI
Membre du gouvernement du grand-duche' de Luxembourg:
JEAN HAMILIUS
De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden:
L. J. BRINKHORST
Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs:
ANTHONY CROSLAND
ATTO relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto
I rappresentanti, all'Assemblea, dei popoli degli Stati riuniti nella Comunita' sono eletti a suffragio universale diretto.
Il numero dei rappresentanti eletti in ogni Stato membro e' fissata come segue:
Belgio . . . . . . . . . . . . . . 24
Danimarca. . . . . . . . . . . . . 16
Germania . . . . . . . . . . . . . 81
Francia. . . . . . . . . . . . . . 81
Irlanda. . . . . . . . . . . . . . 15
Italia . . . . . . . . . . . . . . 81
Lussemburgo. . . . . . . . . . . . 6
Paesi Bassi. . . . . . . . . . . . 25
Regno Unito. . . . . . . . . . . . 81
I rappresentanti sono eletti per un periodo di cinque anni.
-
Tale periodo quinquennale inizia con l'apertura della prima sessione tenuta dopo ciascuna elezione.
Esso puo' essere prolungato o abbreviato in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, secondo comma.
Il mandato di ogni rappresentante inizia e scade contemporaneamente al periodo di cui al paragrafo 2.
I...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA