LEGGE 6 aprile 1977, n. 150 - Approvazione ed esecuzione dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'assemblea a suffragio universale diretto, firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976, allegato alla decisione del consiglio delle Comunita' europee, adottata a Bruxelles in pari data

Coming into Force15 Maggio 1977
Enactment Date06 Aprile 1977
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1977/04/30/077U0150/ORIGINAL
Published date30 Aprile 1977
Official Gazette PublicationGU n.116 del 30-04-1977 - Suppl. Ordinario
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

E' approvato l'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'assemblea a suffragio universale diretto, firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976, allegato alla decisione del consiglio delle Comunita' europee, adottata a Bruxelles in pari data.

Art 2.

Piena ed intera esecuzione e' data all'atto di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 16 dell'atto stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 6 aprile 1977 LEONE ANDREOTTI - FORLANI - COSSIGA - BONIFACIO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Decisione

DECISIONE

(76/787/ CECA, CEE, Euratom)

Il Consiglio,

formato dai rappresentanti degli Stati membri e deliberando alla unanimita',

visto l'articolo 21, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio,

visto l'articolo 138, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunita' economica europea,

visto l'articolo 108, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica,

visto il progetto dell'Assemblea,

intendendo attuare le conclusioni del Consiglio europeo del 1°/2 dicembre 1975 a Roma, al fine di tenere l'elezione dell'Assemblea ad una data unica durante il periodo maggio-giugno 1978,

ha adottato le disposizioni allegate alla presente decisione di cui raccomanda l'adozione da parte degli Stati membri, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.

La presente decisione e le disposizioni ad essa allegate sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee.

Gli Stati membri notificano senza indugio al segretario generale del Consiglio delle Comunita' europee l'espletamento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione delle disposizioni allegate alla presente decisione.

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee.

FATTO a Bruxelles, addi' venti settembre millenovecentosettantasei.

Per il Consiglio delle Comunita' europee:

IL PRESIDENTE

MAX VAN DER STOEL

Le ministre des affaires etrangeres du royaume de Belgique:

De Minister van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk Belgie:

RENAAT VAN ELSLANDE

Kongeriget Danmarks udenrigs0konomiminister:

IVAR NORGAARD

Der Bundesminister des Auswartigen der Bundesrepublik Deutschland:

HANS-DIETRICH GENSCHER

Le ministre des affaires etrangeres de la Republique française:

LOUIS DE GUIRINGAUD

The Minister for Foreign Affairs of Ireland:

Aire Gnothai Eachtracha na heireann:

GARRET FITZGERALD

Il Ministro degli affari esteri della Repubblica italiana:

ARNALDO FORLANI

Membre du gouvernement du grand-duche' de Luxembourg:

JEAN HAMILIUS

De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden:

L. J. BRINKHORST

Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs:

ANTHONY CROSLAND

ATTO relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto

ARTICOLO 1

I rappresentanti, all'Assemblea, dei popoli degli Stati riuniti nella Comunita' sono eletti a suffragio universale diretto.

ARTICOLO 2

Il numero dei rappresentanti eletti in ogni Stato membro e' fissata come segue:

Belgio . . . . . . . . . . . . . . 24

Danimarca. . . . . . . . . . . . . 16

Germania . . . . . . . . . . . . . 81

Francia. . . . . . . . . . . . . . 81

Irlanda. . . . . . . . . . . . . . 15

Italia . . . . . . . . . . . . . . 81

Lussemburgo. . . . . . . . . . . . 6

Paesi Bassi. . . . . . . . . . . . 25

Regno Unito. . . . . . . . . . . . 81

ARTICOLO 3
  1. I rappresentanti sono eletti per un periodo di cinque anni.

  2. Tale periodo quinquennale inizia con l'apertura della prima sessione tenuta dopo ciascuna elezione.

    Esso puo' essere prolungato o abbreviato in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, secondo comma.

  3. Il mandato di ogni rappresentante inizia e scade contemporaneamente al periodo di cui al paragrafo 2.

ARTICOLO 4
  1. I...

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