DECRETO LEGISLATIVO 20 dicembre 1993, n. 533 - Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica

Coming into Force28 Dicembre 1993
Enactment Date20 Dicembre 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/12/27/093G0613/CONSOLIDATED/20200420
Published date27 Dicembre 1993
Official Gazette PublicationGU n.302 del 27-12-1993 - Suppl. Ordinario n. 119
Titolo I DISPOSIZIONl GENERALI
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 9 della legge 4 agosto 1993, n. 276;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro per le riforme elettorali e istituzionali; E M A N A il seguente decreto legislativo: Titolo I DISPOSIZIONl GENERALI Art. 1 (Legge 4 agosto 1993, n. 276, art. 1; legge 27 febbraio 1958, n. 64, art. 1, secondo comma)

  1. Il Senato della Repubblica e' eletto su base regionale. I seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla piu' recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

  2. Il territorio di ciascuna regione, con eccezione del Molise e della Valle d'Aosta, e' ripartito in collegi uninominali, pari ai tre quarti dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento per difetto. Per l'assegnazione degli ulteriori seggi spettanti, ciascuna regione e' costituita in unica circoscrizione elettorale.

  3. La regione Valle d'Aosta e' costituita in unico collegio uninominale. Il territorio della regione Molise e' ripartito in due collegi uninominali.

  4. I collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige sono definiti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 9 della legge 4 agosto 1993, n. 276;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro per le riforme elettorali e istituzionali; E M A N A il seguente decreto legislativo: Titolo I DISPOSIZIONl GENERALI Art. 1

((1. Il Senato della Repubblica e' eletto su base regionale. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, i seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla piu' recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

  1. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti e' effettuata in ragione proporzionale, con l'eventuale attribuzione del premio di coalizione regionale.

  2. La regione Valle d'Aosta e' costituita in unico collegio uninominale.

  3. La regione Trentino-Alto Adige e' costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422. La restante quota di seggi spettanti alla regione e' attribuita con metodo del recupero proporzionale)).

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 9 della legge 4 agosto 1993, n. 276;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro per le riforme elettorali e istituzionali; E M A N A il seguente decreto legislativo: Titolo I DISPOSIZIONl GENERALI Art. 1

  1. Il Senato della Repubblica e' eletto su base regionale. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, i seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla piu' recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

    ((2. Il territorio nazionale, con eccezione della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e del Trentino-Alto Adige/Südtirol, e' suddiviso in 109 collegi uninominali nell'ambito delle circoscrizioni regionali. Nella regione Molise e' costituito un collegio uninominale. I restanti collegi uninominali sono ripartiti nelle altre regioni proporzionalmente alla rispettiva popolazione. In tali collegi uninominali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti validi.

    2-bis. Per la assegnazione degli altri seggi ciascuna circoscrizione regionale e' ripartita in collegi plurinominali costituiti, di norma, dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a otto. L'assegnazione dei seggi alle liste e alle coalizioni di liste nei collegi plurinominali si effettua con metodo proporzionale, ai sensi dell'articolo 17.

    2-ter. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla piu' recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, e' determinato il numero complessivo di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione regionale nei collegi plurinominali, compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali)).

  2. La regione Valle d'Aosta e' costituita in unico collegio uninominale.

  3. La regione Trentino-Alto Adige e' costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422. La restante quota di seggi spettanti alla regione e' attribuita con metodo del recupero proporzionale.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 9 della legge 4 agosto 1993, n. 276;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro per le riforme elettorali e istituzionali; E M A N A il seguente decreto legislativo: Titolo I DISPOSIZIONl GENERALI Art. 1

  1. Il Senato della Repubblica e' eletto su base regionale. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, i seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla piu' recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto...

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