TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 marzo 2023, n. 34 - Testo del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 76 del 30 marzo 2023), coordinato con la legge di conversione 26 maggio 2023, n. 56 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonche' in materia di salute e adempimenti fiscali.». (23A03195)

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400

(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Art. 1

Rafforzamento del bonus sociale per elettricita' e gas

1. Per il secondo trimestre dell'anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sulla base del valore ISEE di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono rideterminate dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, tenendo conto di quanto stabilito dalla medesima Autorita' in attuazione dell'articolo 1, comma 18, della medesima legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite di 400 milioni di euro.

2. Dal secondo trimestre 2023 e fino al 31 dicembre 2023, le agevolazioni relative alle tariffe di cui all'articolo 3, comma 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono rideterminate sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente pari a 30.000 euro, indicatore valido per il 2023, nel limite di 5 milioni di euro.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 405 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) per l'anno 2023. Con riferimento all'anno 2022, l'Autorita' predispone entro il 31 maggio 2023 la relazione di rendicontazione di cui all'articolo 2-bis, comma 4, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 3, del

decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante

misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,

occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione

anti-crisi il quadro strategico nazionale:

Art. 3 (Blocco e riduzione delle tariffe). - 1. Al

fine di contenere gli oneri finanziari a carico dei

cittadini e delle imprese, a decorrere dalla data di

entrata in vigore del presente decreto sino al 31 dicembre

2010 (31), e' sospesa l'efficacia delle norme statali che

obbligano o autorizzano organi dello Stato ad emanare atti

aventi ad oggetto l'adeguamento di diritti, contributi o

tariffe a carico di persone fisiche o persone giuridiche in

relazione al tasso di inflazione ovvero ad altri meccanismi

automatici, con esclusione della regolazione tariffaria dei

servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva,

nonche' dei servizi di trasporto ferroviario sottoposti a

regime di obbligo di servizio pubblico, nonche' delle

tariffe postali agevolate, fatta eccezione per i

provvedimenti volti al recupero dei soli maggiori oneri

effettivamente sostenuti e per le tariffe relative al

servizio idrico e ai settori dell'energia elettrica e del

gas, e fatti salvi eventuali adeguamenti in diminuzione.

Per il settore autostradale e per i settori dell'energia

elettrica e del gas si applicano le disposizioni di cui ai

commi 2 e seguenti. Per quanto riguarda i diritti, i

contributi e le tariffe di pertinenza degli enti

territoriali l'applicazione della disposizione di cui al

presente comma e' rimessa all'autonoma decisione dei

competenti organi di Governo.

2. Ferma restando la piena efficacia e validita'

delle previsioni tariffarie contenute negli atti

convenzionali vigenti, limitatamente all'anno 2009 gli

incrementi tariffari autostradali sono sospesi fino al 30

aprile 2009 e sono applicati a decorrere dal 1° maggio

2009.

3. Entro il 30 aprile 2009, con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze, da

formularsi entro il 28 febbraio 2009, sentite le

Commissioni parlamentari competenti, sono approvate misure

finalizzate a creare le condizioni per accelerare la

realizzazione dei piani di investimento, fermo restando

quanto stabilito dalle vigenti convenzioni autostradali.

4. Fino alla data del 30 aprile 2009 e' altresi'

sospesa la riscossione dell'incremento del sovrapprezzo

sulle tariffe di pedaggio autostradali decorrente dal 1°

gennaio 2009, cosi' come stabilito dall'articolo 1, comma

1021, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5. All'articolo 8-duodecies, comma 2, del

decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, dopo le

parole «alla data di entrata in vigore del presente

decreto

e' aggiunto il seguente periodo:

Le societa' concessionarie, ove ne facciano

richiesta, possono concordare con il concedente una formula

semplificata del sistema di adeguamento annuale delle

tariffe di pedaggio basata su di una percentuale fissa, per

l'intera durata della convenzione, dell'inflazione reale,

anche tenendo conto degli investimenti effettuati, oltre

che sulle componenti per la specifica copertura degli

investimenti di cui all'articolo 21, del decreto-legge 24

dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla

legge 27 febbraio 2004, n. 47, nonche' dei nuovi

investimenti come individuati dalla direttiva approvata con

deliberazione CIPE 15 giugno 2007, n. 39, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 agosto 2007, ovvero di

quelli eventualmente compensati attraverso il parametro X

della direttiva medesima.

.

6. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006,

n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24

novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 84, il penultimo e l'ultimo periodo

sono soppressi

b) i commi 87 e 88 sono abrogati

c).

6-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre

2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27

febbraio 2004, n. 47, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «Il

concessionario provvede a comunicare al concedente, entro

il 31 ottobre di ogni anno, le variazioni tariffarie che

intende applicare nonche' la componente investimenti del

parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi

aggiuntivi. Il concedente, nei successivi trenta giorni,

previa verifica della correttezza delle variazioni

tariffarie, trasmette la comunicazione, nonche' una sua

proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti

e dell'economia e delle finanze, i quali, di concerto,

approvano o rigettano le variazioni proposte con

provvedimento motivato nei quindici giorni successivi al

ricevimento della comunicazione. Il provvedimento motivato

puo' riguardare esclusivamente le verifiche relative alla

correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale e

dei relativi conteggi, nonche' alla sussistenza di gravi

inadempienze delle disposizioni previste dalla convenzione

e che siano state formalmente contestate dal concessionario

entro il 30 giugno precedente.»

b) i commi 1, 2 e 6 sono abrogati.

7. All'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre

1992, n. 498, come modificato dall'articolo 2, comma 85,

del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e

successive modificazioni, la lettera b) e' sostituita dalla

seguente:

b) mantenere adeguati requisiti di solidita'

patrimoniale, come individuati nelle convenzioni;

.

8. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas

effettua un particolare monitoraggio sull'andamento dei

prezzi, nel mercato interno, relativi alla fornitura

dell'energia elettrica e del gas naturale, avendo riguardo

alla diminuzione del prezzo dei prodotti petroliferi

entro

il 28 febbraio 2009 adotta le misure e formula ai Ministri

competenti le proposte necessarie per assicurare, in

particolare, che le famiglie fruiscano dei vantaggi

derivanti dalla predetta diminuzione.

9. La tariffa agevolata per la fornitura di energia

elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo

economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e' riconosciuta anche

ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone

che versano in gravi condizioni di salute, tali da

richiedere l'utilizzo di apparecchiature

medico-terapeutiche, alimentate ad energia elettrica,

necessarie per il loro mantenimento in vita. A decorrere

dal 1° gennaio 2009 le famiglie economicamente svantaggiate

aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per

la fornitura di energia...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT