LEGGE 27 aprile 2022, n. 34 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali

Coming into Force29 Aprile 2022
Enactment Date27 Aprile 2022
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2022/04/28/22G00048/ORIGINAL
Published date28 Aprile 2022
Official Gazette PublicationGU n.98 del 28-04-2022
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 27 aprile 2022 MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio

dei ministri Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1° MARZO 2022, N. 17

All'articolo 1:

al comma 3, le parole: «dalla presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1 e 2 del presente articolo».

Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:

Art. 2-bis (Rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi dell'energia). - 1. L'ARERA effettua la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale, con particolare riferimento alle disponibilita' in conto residui trasferite alla CSEA, distinguendo nel dettaglio tra:

a) il comparto elettrico, ai sensi delle seguenti disposizioni:

1) articolo 30, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

2) articolo 6, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;

3) articoli 5 e 5-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

4) articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171;

5) articolo 1, commi da 503 a 505, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

6) articolo 14 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25;

7) articolo 1 del presente decreto;

b) il comparto del gas, ai sensi delle seguenti disposizioni:

1) articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171;

2) articolo 1, commi da 506 a 508, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

3) articolo 2 del presente decreto.

2. Entro il 16 maggio 2022, l'ARERA trasmette la rendicontazione di cui al comma 1 al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della transizione ecologica e alle competenti Commissioni parlamentari.

3. A decorrere dal 1° giugno 2022, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di ulteriori misure di contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale, l'ARERA effettua la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate a tali misure, con particolare riferimento alle disponibilita' in conto residui trasferite alla CSEA, distinguendo nel dettaglio tra il comparto elettrico e il comparto del gas, e la trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della transizione ecologica e alle competenti Commissioni parlamentari.

4. Entro il 31 dicembre di ogni anno, l'ARERA trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della transizione ecologica e alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sull'effettivo utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale per l'anno in corso, con particolare riferimento alle disponibilita' in conto residui trasferite alla CSEA, distinguendo nel dettaglio tra il comparto elettrico e il comparto del gas

.

Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:

Art. 3-bis (Strategia nazionale contro la poverta' energetica). - 1. Dopo il comma 6 dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono inseriti i seguenti:

"6-bis. Sulla base dei dati di cui al comma 6 forniti dall'Osservatorio, il Ministro della transizione ecologica, con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, adotta la Strategia nazionale contro la poverta' energetica.

6-ter. La Strategia di cui al comma 6-bis stabilisce obiettivi indicativi periodici per l'elaborazione, a livello nazionale, di misure strutturali e di lungo periodo e per l'integrazione delle azioni in corso di esecuzione e di quelle programmate nell'ambito delle politiche pubbliche al fine di contrastare in modo omogeneo ed efficace il fenomeno della poverta' energetica.

6-quater. Lo schema della Strategia di cui al comma 6-bis e' sottoposto a consultazione pubblica e gli esiti della consultazione sono incorporati, in forma sintetica, nella versione definitiva della Strategia medesima. In fase di attuazione delle misure previste dalla Strategia sono svolte consultazioni pubbliche periodiche, in modo da favorire un'ampia partecipazione, per la valutazione dell'aggiornamento della Strategia medesima.

6-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La Strategia nazionale di cui al comma 6-bis e' attuata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"

.

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: «del costo per KWh» sono sostituite dalle seguenti: «del costo per kWh»;

dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:

5-bis. Al fine di mitigare gli aumenti dei costi delle fonti energetiche per le imprese di cui al comma 1 e, in particolare, per le imprese del settore del cemento, nel rispetto dei limiti tecnici impiantistici previsti dalle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi e dalle disposizioni in materia di elaborazione dei piani di emergenza di cui all'articolo 26-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, in deroga ai vigenti atti autorizzativi, in caso di impianti di produzione di cemento autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1 con limiti quantitativi orari, giornalieri o riferiti ad altro periodo inferiore all'anno, si considera vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di utilizzo limitatamente ai quantitativi effettivamente avviati al recupero energetico. Tale deroga si applica agli impianti di cui al periodo precedente, previa comunicazione all'autorita' competente che ha rilasciato l'autorizzazione e all'agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2022

.

All'articolo 6:

al comma 2, la parola: «forfettaria» e' sostituita dalla seguente: «forfetaria»;

al comma 3, primo periodo, le parole: «ed esercenti» sono sostituite dalla seguente: «esercenti», dopo le parole: «a bassissime emissioni inquinanti» sono inserite le seguenti: «nonche' Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V» e le parole: «al netto dell'imposta sul valore aggiunto» sono sostituite dalle seguenti: «, al netto dell'imposta sul valore aggiunto,»;

al comma 4, terzo periodo, le parole: «dall'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore» e dopo le parole: «di concessione» sono inserite le seguenti: «del credito d'imposta»;

al comma 5, primo periodo, le parole: «efficientamento energetico» sono sostituite dalle seguenti: «incremento dell'efficienza energetica» e le parole: «ed esercenti» sono sostituite dalla seguente: «esercenti»;

al comma 6, terzo periodo, le parole: «dall'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore» e dopo le parole: «di concessione» sono inserite le seguenti: «del credito d'imposta»;

al comma 7, le parole: «dalla presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «dal presente articolo».

All'articolo 7:

al comma 1, la parola: «determinatasi» e' sostituita dalla seguente: «determinata»;

al comma 2, la parola: «individuate» e' sostituita dalla seguente: «stabiliti»;

al comma 3, le parole: «, e' incrementato» sono sostituite dalle seguenti: «e' incrementato»;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

3-bis. Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e societa' sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, i termini di sospensione di cui all'articolo 1, comma 923, lettere a), b), c) e d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, compresi i termini in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2022 al 31 luglio 2022, sono prorogati fino al 31 luglio 2022.

3-ter. I versamenti sospesi ai sensi del comma 3-bis sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 agosto 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata avviene entro il 31...

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