LEGGE 28 marzo 2022, n. 25 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico

Coming into Force29 Marzo 2022
Enactment Date28 Marzo 2022
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2022/03/28/22G00035/ORIGINAL
Published date28 Marzo 2022
Official Gazette PublicationGU n.73 del 28-03-2022 - Suppl. Ordinario n. 13
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. Il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 13 del 2022.

  3. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni abrogate dal decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13.

  4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 28 marzo 2022 MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio

dei ministri Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Allegato

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 27 GENNAIO 2022, N. 4

All'articolo 1:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «n. 221» sono aggiunte

le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 18

febbraio 2022, n. 11»;

al comma 2, le parole: «fino al 31 gennaio 2022» sono sostituite

dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2022» e dopo le parole: «n. 221,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla

legge 18 febbraio 2022, n. 11»;

al comma 3, le parole: «entro il 16 settembre 2022» sono

sostituite dalle seguenti: «entro il 16 ottobre 2022».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: «soggetti maggiormente incisi» sono

sostituite dalle seguenti: «soggetti maggiormente danneggiati»;

al comma 2, lettera c), le parole: «in materia di aiuti Stato»

sono sostituite dalle seguenti: «in materia di aiuti di Stato»;

al comma 3, le parole: «2020/C 91 I/01» sono sostituite dalle

seguenti: «del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final,»;

al comma 4:

al primo periodo, le parole: «requisiti definiti dai precedenti

commi» sono sostituite dalle seguenti: «requisiti di cui ai commi 1 e 2» e dopo le parole: «rese ai sensi del» sono inserite le seguenti:

testo unico di cui al

;

al secondo periodo, le parole: «entro i termini e con le

modalita' definite» sono sostituite dalle seguenti: «entro i termini

e con le modalita' definiti»;

al terzo periodo, la parola: «relative» e' sostituita dalla

seguente: «relativi» e le parole: «casi revoca» sono sostituite dalle

seguenti: «casi di revoca»;

al comma 5, alinea, le parole: «Successivamente alla chiusura»

sono sostituite dalle seguenti: «Successivamente alla scadenza» e le parole: «ricavi riferiti al periodo d'imposta, come segue» sono sostituite dalle seguenti: «ricavi riferiti al periodo d'imposta

2019, determinata come segue».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: «in favore dei parchi» sono sostituite

dalle seguenti: «in favore di parchi»;

al comma 2, lettera b), capoverso 2-bis:

al primo periodo, le parole: «sono stanziati 40 milioni di

euro» sono sostituite dalle seguenti: «e' stanziata la somma di 40 milioni di euro», le parole: «29 ottobre 1972» sono sostituite dalle seguenti: «26 ottobre 1972», dopo le parole: «una di quelle» la parola: «attivita'» e' soppressa e le parole: «attivita' economiche ATECO» sono sostituite dalle seguenti: «attivita' economiche ATECO

2007»;

al secondo periodo, le parole: «corrispettivi del 2021» sono

sostituite dalle seguenti: «corrispettivi del 2021"»;

dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

2-bis. In considerazione della necessita' di inquadrare, anche a

livello statistico, le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati, l'Istituto nazionale di statistica definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una classificazione volta all'attribuzione di un codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna attivita' connessa al settore, mediante l'introduzione, nell'attuale classificazione alfanumerica delle attivita' economiche, di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso con

l'organizzazione di matrimoni ed eventi privati

;

dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

3-bis. Dopo il comma 624 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre

2021, n. 234, e' inserito il seguente:

"624-bis. I soggetti che esercitano la facolta' prevista dal comma

624 del presente articolo possono eliminare dal bilancio gli effetti della rivalutazione effettuata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Nelle note al bilancio e' fornita adeguata informativa circa gli effetti prodotti

dall'esercizio della revoca"

;

dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

4-bis. In considerazione della particolare situazione di emergenza

del settore della vendita a domicilio e del necessario e conseguente sviluppo di nuove modalita' di valorizzazione e promozione di tali attivita', l'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce una specifica classificazione merceologica delle attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 17 agosto 2005, n. 173, ai fini dell'attribuzione del

codice ATECO

.

All'articolo 4:

il comma 1 e' sostituito dal seguente:

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30

dicembre 2021, n. 234, e' incrementato di 105 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 60,7 milioni di euro destinati al beneficio di cui al comma 2, 5 milioni di euro destinati alle imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate all'esercizio di trasporto turistico di persone mediante autobus coperti e la quota rimanente, pari a 39,3 milioni di euro, destinata a misure di sostegno per la continuita' aziendale e la tutela dei lavoratori delle agenzie di viaggi e dei tour operator che abbiano subito una diminuzione media del fatturato nell'anno 2021 di almeno il 30 per cento rispetto alla media del fatturato dell'anno 2019. Le risorse di cui al primo periodo destinate alle agenzie di viaggi e ai tour operator sono erogate anche agli operatori economici costituiti o autorizzati successivamente al 1° gennaio 2020 secondo i criteri di cui al decreto del Ministro del turismo del 24 agosto 2021, prot. n. SG/243, ferme restando le modalita' di verifica e controllo di cui al

medesimo decreto

;

al comma 2, le parole: «al periodo dei contratti» sono sostituite

dalle seguenti: «al periodo di durata dei contratti»;

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

2-bis. Per l'anno 2022, 2 milioni di euro stanziati sul fondo di

cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono destinati alle guide turistiche e agli accompagnatori turistici,

titolari di partita IVA.

2-ter. Ai datori di lavoro privati operanti nel settore delle

agenzie di viaggi e dei tour operator, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' riconosciuto fino a un massimo di cinque mesi anche non continuativi per il periodo di competenza aprile-agosto 2022, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2022, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti

all'INAIL. L'esonero e' riparametrato e applicato su base mensile.

2-quater. L'esonero di cui al comma 2-ter e' cumulabile con altri

esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Il beneficio contributivo di cui al comma 2-ter e' riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 56,25

milioni di euro per l'anno 2022.

2-quinquies. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del

rispetto del limite di spesa di cui al comma 2-quater e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero del turismo e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti

concessori.

2-sexies. Alle minori entrate derivanti dai commi da 2-ter a

2-quinquies, pari a 56,25 milioni di euro per l'anno 2022 e valutate in 9,1 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 366,

della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2-septies. L'esonero di cui al comma 2-ter e' concesso ai sensi

della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 2-ter a 2-sexies e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della

Commissione europea

;

il comma 3 e' sostituito dal seguente:

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 105 milioni di euro

per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 100 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 32;

b)...

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