TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE - Ripubblicazione del testo del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, coordinato con la legge di conversione 21 settembre 2022, n. 142, recante: «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali», corredato delle relative note. (Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 221 del 21 settembre 2022). (22A05505)

Avvertenza:

Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, coordinato con la legge di conversione 21 settembre 2022, n. 142, recante: «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali», corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.

Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Art. 1

Rafforzamento dei bonus sociali

per energia elettrica e gas

1. Per il quarto trimestre dell'anno 2022, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, riconosciute sulla base del valore soglia dell'ISEE di cui all'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono rideterminate dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con delibera da adottare entro il 30 settembre 2022, con l'obiettivo di contenere la variazione, rispetto al trimestre precedente, della spesa dei clienti agevolati corrispondenti ai profili-tipo dei titolari dei suddetti benefici, nel limite di 2.420 milioni di euro per l'anno 2022 complessivamente tra elettricita' e gas.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede:

  1. quanto a 1.280 milioni di euro per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 43

    detto importo e' trasferito, entro il 31 dicembre 2022, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali

  2. quanto a 1.140 milioni di euro, nell'ambito delle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali.

    Riferimenti normativi

    - Si riporta il testo dell'articolo 3, del

    decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con

    modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2 (Misure

    urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e

    impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro

    strategico nazionale):

    «Art. 3 (Blocco e riduzione delle tariffe). - 1. Al

    fine di contenere gli oneri finanziari a carico dei

    cittadini e delle imprese, a decorrere dalla data di

    entrata in vigore del presente decreto sino al 31 dicembre

    2010, e' sospesa l'efficacia delle norme statali che

    obbligano o autorizzano organi dello Stato ad emanare atti

    aventi ad oggetto l'adeguamento di diritti, contributi o

    tariffe a carico di persone fisiche o persone giuridiche in

    relazione al tasso di inflazione ovvero ad altri meccanismi

    automatici, con esclusione della regolazione tariffaria dei

    servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva,

    nonche' dei servizi di trasporto ferroviario sottoposti a

    regime di obbligo di servizio pubblico, nonche' delle

    tariffe postali agevolate, fatta eccezione per i

    provvedimenti volti al recupero dei soli maggiori oneri

    effettivamente sostenuti e per le tariffe relative al

    servizio idrico e ai settori dell'energia elettrica e del

    gas, e fatti salvi eventuali adeguamenti in diminuzione.

    Per il settore autostradale e per i settori dell'energia

    elettrica e del gas si applicano le disposizioni di cui ai

    commi 2 e seguenti. Per quanto riguarda i diritti, i

    contributi e le tariffe di pertinenza degli enti

    territoriali l'applicazione della disposizione di cui al

    presente comma e' rimessa all'autonoma decisione dei

    competenti organi di Governo.

    2. Ferma restando la piena efficacia e validita' delle

    previsioni tariffarie contenute negli atti convenzionali

    vigenti, limitatamente all'anno 2009 gli incrementi

    tariffari autostradali sono sospesi fino al 30 aprile 2009

    e sono applicati a decorrere dal 1° maggio 2009.

    3. Entro il 30 aprile 2009, con decreto del Presidente

    del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle

    infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro

    dell'economia e delle finanze, da formularsi entro il 28

    febbraio 2009, sentite le Commissioni parlamentari

    competenti, sono approvate misure finalizzate a creare le

    condizioni per accelerare la realizzazione dei piani di

    investimento, fermo restando quanto stabilito dalle vigenti

    convenzioni autostradali.

    4. Fino alla data del 30 aprile 2009 e' altresi'

    sospesa la riscossione dell'incremento del sovrapprezzo

    sulle tariffe di pedaggio autostradali decorrente dal 1°

    gennaio 2009, cosi' come stabilito dall'articolo 1, comma

    1021, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

    5. All'articolo 8-duodecies, comma 2, del decreto-legge

    8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla

    legge 6 giugno 2008, n. 101, dopo le parole "alla data di

    entrata in vigore del presente decreto" e' aggiunto il

    seguente periodo:

    "Le societa' concessionarie, ove ne facciano richiesta,

    possono concordare con il concedente una formula

    semplificata del sistema di adeguamento annuale delle

    tariffe di pedaggio basata su di una percentuale fissa, per

    l'intera durata della convenzione, dell'inflazione reale,

    anche tenendo conto degli investimenti effettuati, oltre

    che sulle componenti per la specifica copertura degli

    investimenti di cui all'articolo 21, del decreto-legge 24

    dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla

    legge 27 febbraio 2004, n. 47, nonche' dei nuovi

    investimenti come individuati dalla direttiva approvata con

    deliberazione CIPE 15 giugno 2007, n. 39, pubblicata nella

    Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 agosto 2007, ovvero di

    quelli eventualmente compensati attraverso il parametro X

    della direttiva medesima.".

    6. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.

    262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre

    2006, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le

    seguenti modificazioni:

  3. al comma 84, il penultimo e l'ultimo periodo sono

    soppressi

  4. i commi 87 e 88 sono abrogati

    c).

    6-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre

    2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27

    febbraio 2004, n. 47, sono apportate le seguenti

    modificazioni:

  5. il comma 5 e' sostituito dal seguente: "Il

    concessionario provvede a comunicare al concedente, entro

    il 31 ottobre di ogni anno, le variazioni tariffarie che

    intende applicare nonche' la componente investimenti del

    parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi

    aggiuntivi. Il concedente, nei successivi trenta giorni,

    previa verifica della correttezza delle variazioni

    tariffarie, trasmette la comunicazione, nonche' una sua

    proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti

    e dell'economia e delle finanze, i quali, di concerto,

    approvano o rigettano le variazioni proposte con

    provvedimento motivato nei quindici giorni successivi al

    ricevimento della comunicazione. Il provvedimento motivato

    puo' riguardare esclusivamente le verifiche relative alla

    correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale e

    dei relativi conteggi, nonche' alla sussistenza di gravi

    inadempienze delle disposizioni previste dalla convenzione

    e che siano state formalmente contestate dal concessionario

    entro il 30 giugno precedente."

  6. i commi 1, 2 e 6 sono abrogati.

    7. All'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre

    1992, n. 498, come modificato dall'articolo 2, comma 85,

    del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con

    modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e

    successive modificazioni, la lettera b) e' sostituita dalla

    seguente:

    "b) mantenere adeguati requisiti di solidita'

    patrimoniale, come individuati nelle convenzioni;".

    8. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas

    effettua un particolare monitoraggio sull'andamento dei

    prezzi, nel mercato interno, relativi alla fornitura

    dell'energia elettrica e del gas naturale, avendo riguardo

    alla diminuzione del prezzo dei prodotti petroliferi

    entro

    il 28 febbraio 2009 adotta le misure e formula ai Ministri

    competenti le proposte necessarie per assicurare, in

    particolare, che le famiglie fruiscano dei vantaggi

    derivanti dalla predetta diminuzione.

    9. La tariffa agevolata per la fornitura di energia

    elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo

    economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta

    Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e' riconosciuta anche

    ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone

    che versano in gravi condizioni di salute, tali da

    richiedere l'utilizzo di apparecchiature

    medico-terapeutiche, alimentate ad energia elettrica,

    necessarie per il loro mantenimento in vita. A decorrere

    dal 1° gennaio 2009 le famiglie economicamente svantaggiate

    aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per

    la fornitura di energia elettrica hanno diritto anche alla

    compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale.

    La compensazione della spesa tiene conto della necessita'

    di tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali

    ed e' riconosciuta in forma differenziata per zone

    climatiche, nonche' in forma parametrata al numero dei

    componenti della famiglia, in modo tale da determinare una

    riduzione della spesa al netto delle imposte dell'utente

    tipo indicativamente del 15 per cento. Per la fruizione del

    predetto beneficio i soggetti interessati presentano al

    comune di residenza un'apposita istanza secondo le

    modalita' stabilite per l'applicazione...

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