TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 25 luglio 2018, n. 91 - Testo del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 171 del 25 luglio 2018), coordinato con la legge di conversione 21 settembre 2018, n. 108 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative». (18A06166)

Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, nonche' dell'art.10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1 Proroga di termini in materia di enti territoriali 1. All'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, al primo e al terzo periodo, le parole «Per gli anni 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2016, 2017 e 2018». 2. Il mandato dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali in scadenza tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 ottobre 2018 e' prorogato fino a tale data, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 65 e 69, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e le elezioni per il rinnovo delle cariche predette si tengono il 31 ottobre 2018, contestualmente alle elezioni del rispettivo consiglio provinciale o presidente di provincia, qualora sia in scadenza per fine mandato entro il 31 dicembre 2018. (( In occasione delle elezioni del 31 ottobre 2018, di cui al primo periodo del presente comma, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 60, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di dodici mesi dalla data di svolgimento delle elezioni. )) (( 2-bis. All'articolo 1, comma 1120, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2019 ». 2-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e' istituito, presso la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, un tavolo tecnico-politico per la redazione di linee guida finalizzate all'avvio di un percorso di revisione organica della disciplina in materia di ordinamento delle province e delle citta' metropolitane, al superamento dell'obbligo di gestione associata delle funzioni e alla semplificazione degli oneri amministrativi e contabili a carico dei comuni, soprattutto di piccole dimensioni. 2-quater. Nelle more della complessiva riforma delle procedure di risanamento contemplate dal titolo VIII della parte seconda del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora sia stato presentato o approvato, alla data del 30 novembre 2018, un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del medesimo testo unico, rimodulato o riformulato ai sensi dei commi 5 e 5-bis del medesimo articolo 243-bis e dell'articolo 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la verifica di cui al comma 7 dell'articolo 243-quater del predetto testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 sul raggiungi-mento degli obiettivi intermedi e' effettuata all'esito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2018 e comunque non oltre il termine di cui all'articolo 227, comma 2, del citato testo unico. Ai soli fini istruttori, rimane fermo l'obbligo dell'organo di revisione di provvedere alla trasmissione della relazione di cui al comma 6 del citato articolo 243-quater nei termini e con le modalita' ivi previsti. Il mancato adeguamento dei tempi di pagamento dei debiti commerciali di cui alla normativa vigente non costituisce motivo per il diniego delle riformulazioni o rimodulazioni di cui al citato articolo 243-bis, fermo restando il rispetto dei termini di pagamento oggetto di accordo con i creditori di cui al piano riformulato o rimodulato. 2-quinquies. Non si applicano le norme vigenti in contrasto con quanto disposto al comma 2-quater. 2-sexies. Le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relative al mancato rispetto per l'anno 2017 del saldo non negativo di cui al comma 466 del medesimo articolo 1, non trovano applicazione nei confronti delle province e delle citta' metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Sardegna. )) Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto- legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), come modificato dal presente decreto: «Art. 4 (Proroga di termini in materie di competenza dei Ministeri dell'interno e della difesa). - 1-6 (Omissis). 6-bis. Per gli anni 2016, 2017 e 2018 sono confermate le modalita' di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale gia' adottate con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012. Alla ricognizione delle risorse da ripartire e da attribuire si provvede annualmente con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Per gli anni 2016, 2017 e 2018 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione, corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla Regione siciliana e alla regione Sardegna, sono determinati in base alle disposizioni dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.». - Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, commi 65 e 69, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni): «65. Il presidente della provincia decade dalla carica in caso di cessazione dalla carica di sindaco. 66-68 (Omissis). 69. Il consiglio provinciale e' eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale.». - Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, comma 60, della citata legge 7 aprile 2014, n. 56: «60. Sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima...

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