DECRETO 31 gennaio 2003, n. 98 - Regolamento per l'attuazione dell'articolo 145, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in tema di agevolazioni in favore di societa' sportive militanti nei campionati nazionali di serie C1 e C2

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'articolo 145, comma 13 della legge 23 dicembre 2000, n.

388, come modificato dall'articolo 52, comma 86, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che, nei limiti della quota di 20 miliardi (pari a Euro 10.329.137,98) di un contributo straordinario concesso al CONI per l'anno 2001, riconosce a talune societa' sportive, per ogni giovane assunto, uno sgravio contributivo ed un credito d'imposta, e che con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' di applicazione delle citate agevolazioni; Visti gli articoli 3, 4 e 6 della legge 23 marzo 1981, n. 91, recante «Norme in materia di rapporti tra societa' e sportivi professionisti»; Visto l'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la determinazione del reddito di lavoro dipendente; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni»; Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1998, n. 183, recante «Norme per l'individuazione della struttura di gestione prevista dall'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.

241, nonche' la determinazione delle modalita' per l'attribuzione agli enti destinatari delle somme a ciascuno di essi spettanti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno 1998, n. 138.

Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.

300, che istituisce il Ministero dell'economia e delle finanze attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 17 dicembre 2002; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17 comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-507/UCL del 16 gennaio 2003; A d o t t a il seguente regolamento

Art. 1.

Riconoscimento dello sgravio contributivo, del credito d'imposta e della riduzione dei contributi previdenziali 1. Le societa' sportive, militanti nei campionati nazionali di calcio di serie C1 e C2, che, a decorrere dal 1° gennaio 2001, hanno stipulato o stipulano contratti di lavoro subordinato, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, nonche' contratti di lavoro con preparatori atletici, possono usufruire dello sgravio contributivo, del credito d'imposta e della riduzione dei contributi previdenziali, di cui all'articolo 145, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 52, comma 86, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, secondo le modalita' previste negli articoli seguenti.

2. Le stesse agevolazioni sono riconosciute alla societa' sportiva che abbia provveduto o provveda a stipulare il primo contratto professionistico con il giovane calciatore che non abbia superato ventidue anni di eta'.

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo

- Il testo dell'art. 145, comma 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' riportato nelle note alle premesse.

Note alle premesse

- Si trascrive il testo dell'art. 145, comma 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art.

52, comma 86, della legge 28 dicembre 2001, n. 448

13. Al fine di consentire al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e il potenziamento dell'attivita' sportiva e' autorizzata la concessione al CONI medesimo di un contributo straordinario di lire 195 miliardi perl'anno 2001 di cui 20 da destinare a sport sociale e giovanile. A tal fine, nei limiti della quota del suddetto contributo, per agevolare e promuovere l'addestramento e la preparazione di giovani calciatori di eta' compresa tra i quattordici ed i diciannove anni compiuti, definiti ai sensi dell'art. 33 del regolamento interno della Federazione italiana gioco calcio «giovani di serie», alle societa' sportive, militanti nei campionati nazionali di serie C1 e C2, che stipulano un contratto di lavoro avente le predette finalita' sono riconosciuti, per ogni giovane assunto, uno sgravio contributivo in forma capitaria pari ad un milione di lire, nonche' un credito di imposta pari al 10 per cento del reddito di lavoro dipendente corrisposto a tali soggetti, con un limite massimo di lire dieci milioni per dipendente; e per ogni preparatore atletico una riduzione del 3 per cento sul totale dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali di competenza. E' possibile la proroga del limite di eta' fino al compimento del ventiduesimo anno nel caso in cui la societa' sportiva abbia provveduto o provveda a stipulare con il giovane di serie il primo contratto professionistico. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di applicazione delle agevolazioni di cui al presente comma.».

- Si trascrive il testo degli articoli 3, 4 e 6 della legge 23 marzo 1981, n. 91

Art. 3 (Prestazione sportiva dell'atleta). - La prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato regolato dalle norme contenute nella presente legge.

Essa costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti

a) l'attivita' sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di piu' manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo; b) l'atleta non sia contrattualmente vincolato per cio' che riguarda la frequenza a sedute di preparazione od allenamento; c) la prestazione che e' oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno." Art. 4 (Disciplina del lavoro subordinato sportivo). - Il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullita', tra lo sportivo e la societa' destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto, conformemente all'accordo stipulato, ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate.

La societa' ha l'obbligo di depositare il contratto presso la federazione sportiva nazionale per l'approvazione.

Le eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative sono sostituite di diritto da quelle del contratto tipo.

Nel contratto individuale dovra' essere prevista la clausola contenente l'obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.

Nello stesso contratto potra' essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto e insorte fra la societa' sportiva e lo sportivo sono deferite ad un collegio arbitrale. La stessa clausola dovra' contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo di nominarli.

Il contratto non puo' contenere clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della liberta' professionale dello sportivo per il periodo successivo alla risoluzione del contratto stesso ne' puo' essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.

Le federazioni sportive nazionali possono prevedere la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle societa' e degli sportivi per la corresponsione della indennita' di anzianita' al termine dell'attivita' sportiva a norma dell'art. 2123 del codice civile.

Ai contratti di cui al presente articolo non si applicano le norme contenute negli articoli 4, 5, 13, 18, 33, 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e negli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 della legge 15 luglio 1966, n.

604. Ai contratti di lavoro a termine non si applicano le norme della legge 18 aprile 1962, n. 230.

L'art. 7 della legge 20 maggio...

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