DELIBERAZIONE 11 gennaio 2007 - Regolamento sulle modalita' e procedure per l'acquisizione in economia di lavori. (Deliberazione n. 007/07).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 25 marzo 1997, n. 68, e successive modificazioni, concernente la riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.);

Visto il decreto del Ministero del commercio con l'estero 11 novembre 1997, n. 474, riguardante il regolamento di approvazione dello statuto dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, e successive modificazioni, concernente l'approvazione del regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) ed in particolare l'art. 125, riguardante lavori, servizi e forniture in economia, nonche' l'art. 253, comma 22, riguardante la disciplina transitoria delle spese in economia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modifiche ed integrazioni (regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modifiche ed integrazioni (sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori, ai sensi dell'art. 8 della legge quadro in materia di lavori pubblici);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384 (regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia) relativo alle spese in economia per gli acquisti di beni e servizi;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 384/2001, per l'esecuzione dei lavori in economia resta ferma la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999;

Su proposta del dirigente dell'area approvvigionamenti e contratti di concerto con il direttore del Dipartimento amministrazione, finanza e controllo e del direttore generale dell'Istituto;

Delibera di adottare il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto del regolamento

  1. Il presente regolamento individua le tipologie di lavori ed i rispettivi limiti di spesa, che, per la loro natura, possono essere acquisiti con il sistema delle spese in economia mediante cottimo fiduciario, fermo restando il divieto di realizzare un artificioso frazionamento del contratto, da parte della sede centrale dell'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.) e dei suoi uffici della rete in Italia ed all'estero.

  2. Il ricorso al sistema delle spese in economia e' consentito esclusivamente per le tipologie di lavori e per i rispettivi limiti di spesa, indicati nel successivo art. 2.

    Art. 2.

    Lavori eseguibili in economia: individuazione delle tipologie e dei limiti di importo

  3. Il ricorso al sistema in economia relativo alla realizzazione di lavori e' consentito nel rispetto dell'art. 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e, ove applicabile, dell'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e successive modificazioni ed integrazioni (regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici).

  4. Come previsto dall'art. 125, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere acquisiti secondo la procedura in economia i lavori di seguito elencati, nel limite di spesa di 200.000 euro, IVA esclusa, con eccezione dei lavori di cui alla successiva lettera b):

    1. manutenzione, riparazione o ristrutturazione di opere o di impianti quando l'esigenza e' rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme (contratti di appalto) e le procedure (aperte, ristrette e negoziate) previste agli articoli 55, 121 e 122 del citato decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

    2. manutenzione o ristrutturazione di opere o di impianti di importo non superiore a 100.000 euro, IVA esclusa;

    3. interventi non programmabili in materia di sicurezza, nonche' quelli destinati a scongiurare situazioni di pericolo;

    4. lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di procedure di gara;

    5. lavori necessari per la compilazione di progetti;

    6. completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in...

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