DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 2000, n. 34 - Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni

Coming into Force01 Marzo 2000
End of Effective Date08 Giugno 2011
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2000/02/29/000G0071/CONSOLIDATED/20110513
Published date29 Febbraio 2000
Enactment Date25 Gennaio 2000
Official Gazette PublicationGU n.49 del 29-02-2000 - Suppl. Ordinario n. 35
Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni con cui si prevede che con apposito regolamento governativo venga istituito un sistema di qualificazione unico per tutti gli esecutori di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 1999;

Acquisito in data 11 novembre 1999 il parere della conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 novembre

1999; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, espressi in data 16 dicembre 1999;

Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 2000;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale; Emana il seguente regolamento: Art. 1. Ambito di applicazione

  1. Il presente Regolamento disciplina il sistema unico di qualificazione di cui all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

  2. La qualificazione e' obbligatoria per chiunque esegua i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, dalle regioni anche a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano, di importo superiore a 150.000 euro.

  3. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 3, commi 6 e 7, l'attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente regolamento costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacita' tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici.

  4. Le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalita', procedure e contenuti diversi da quelli previsti dal presente titolo, nonche' dai titoli III e IV.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

Art 2.

Definizione

  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. "Legge": la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;

  2. "Stazioni appaltanti": i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge, nonche' le regioni anche a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano;

  3. "Regolamento generale": il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, della legge;

  4. "Regolamento": il presente regolamento;

  5. "Procedimento di qualificazione": la sequenza degli atti disciplinati dalle norme del regolamento che permette di individuare in capo a determinati soggetti il possesso di requisiti giuridici, organizzativi, finanziari e tecnici, necessari per realizzare lavori pubblici;

  6. "Autorita'": l'autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge;

  7. "Organismo di autorizzazione": l'autorita';

  8. "Organismi di accreditamento": i soggetti legittimati da norme nazionali o internazionali ad accreditare, ai sensi delle norme europee serie UNI CEI EN 45000, gli organismi di certificazione a svolgere le attivita' di cui alla lettera l);

  9. "Organismi di attestazione": gli organismi di diritto privato, in prosieguo denominati SOA, che accertano ed attestano l'esistenza nei soggetti esecutori di lavori pubblici degli elementi di qualificazione di cui all'articolo 8, comma 3, lettera c), ed eventualmente lettere a) e b) della legge;

  10. "Organismi di certificazione": gli organismi di diritto privato che rilasciano i certificati del sistema di qualita' conformi alle norme europee serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e correlati del sistema di qualita';

  11. "Autorizzazione": l'atto conclusivo del procedimento mediante il quale l'autorita' autorizza gli organismi di attestazione a svolgere le attivita' di cui alla lettera i);

  12. "Accreditamento": l'atto conclusivo della procedura mediante il quale gli organismi di accreditamento legittimano gli organismi di certificazione a svolgere le attivita' di cui alla lettera l);

  13. "Commissione": la commissione consultiva prevista dall'articolo 8, comma 3, della legge del cui parere si avvale l'autorita' ai fini dell'autorizzazione e della sua eventuale revoca nei confronti dei soggetti di cui alle lettere i) e l), nonche' della definizione delle procedure e dei criteri cui devono attenersi nella loro attivita' i

    soggetti autorizzati al rilascio dell'attestazione di

    qualificazione; p) "Attestazione": il documento che dimostra il possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 3, lettera c), ed eventualmente lettere a) e b), della legge;

  14. "Certificazione": il documento che dimostra il possesso del certificato di sistema di qualita' conforme alle norme europee serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente disciplina nazionale;

  15. "Dichiarazione": il documento che dimostra la presenza di elementi significativi e correlati del sistema di qualita' di cui all'articolo 8, comma 3, lettera b) della legge;

  16. "Osservatorio": l'osservatorio dei lavori pubblici di cui all'articolo 4, comma 10, lettera c), e all'articolo 14, comma 11, della legge;

  17. "Imprese": i soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c), della legge;

  18. "Impresa assegnataria": l'impresa cui i consorzi previsti all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c), della legge assegnano, in parte o totalmente, l'esecuzione dei lavori;

  19. "Casse edili": gli organismi paritetici istituiti attraverso la contrattazione collettiva di cui all'articolo 37 della legge.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

Art 3.

Categorie e classifiche

  1. Le imprese sono qualificate per categorie di opere generali, per categorie di opere specializzate, nonche' per prestazioni di sola costruzione e per prestazioni di progettazione e costruzione, e classificate, nell'ambito delle categorie loro attribuite, secondo gli importi di cui al comma 4.

  2. La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

  3. Le categorie sono specificate nell'allegato A.

  4. Le classifiche sono stabilite secondo i seguenti livelli di importo: I fino a L. 500.000.000 euro 258.228 II fino a L. 1.000.000.000 euro 516.457 III fino a L. 2.000.000.000 euro 1.032.913 IV fino a L. 5.000.000.000 euro 2.582.284 V fino a L. 10.000.000.000 euro 5.164.569 VI fino a L. 20.000.000.000 euro 10.329.138 VII fino a L. 30.000.000.000 euro 15.493.707 VIII oltre L. 30.000.000.000 euro 15.493.707

  5. L'importo della classifica VIII (illimitato) ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione e' convenzionalmente stabilito pari a lire quaranta miliardi (euro 20.658.276).

  6. Per gli appalti di importo a base di gara superiore a L. 40.000.000.000 (euro 20.658.276), l'impresa, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra d'affari, ottenuta con lavori svolti mediante attivita' diretta ed indiretta, non inferiore a tre volte l'importo a base di gara; il requisito e' comprovato secondo quanto previsto all'articolo 18, commi 3 e 4, ed e' soggetto a verifica secondo l'articolo 10, comma 1-quater, della legge.

  7. Per le imprese stabilite in altri Stati aderenti all'Unione europea la qualificazione di cui al presente regolamento non e' condizione obbligatoria per la partecipazione alle gare di appalto di lavori pubblici, nonche' per l'affidamento dei relativi subappalti. Ai sensi dell'articolo 8, comma 11-bis, della legge per le imprese stabilite in altri Stati aderenti all'Unione europea l'esistenza dei requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare di appalto e' accertata in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi. La qualificazione e' comunque consentita, alle stesse condizioni richieste per le imprese italiane, anche alle imprese stabilite negli Stati aderenti alla Unione europea.

  8. Le imprese che non possiedono la qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione, possono partecipare alle relative gare in associazione temporanea con i soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, lettere d), e) ed f), della legge.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

Art 4.

Sistema di...

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