LEGGE 25 marzo 1997, n. 68 - Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero

Coming into Force11 Aprile 1997
End of Effective Date16 Luglio 2011
Enactment Date25 Marzo 1997
Published date27 Marzo 1997
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1997/03/27/097G0113/CONSOLIDATED/20110706
Official Gazette PublicationGU n.72 del 27-03-1997
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

(Natura).

  1. L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) e' un ente pubblico non economico ed e' retto dalla presente legge, nonche' da uno statuto deliberato dal consiglio di amministrazione, sentito il comitato consultivo, ed approvato con decreto del Ministro del commercio con l'estero, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

  2. L'ICE ha autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero del commercia con l'estero nella forma e nei limiti di cui alla presente legge.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai

sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo

fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge

alle quali e' operato rinvio. Restano invariati il valore e

l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art 2.

(Funzioni).

  1. L'ICE conforma la propria attivita' a principi di efficienza e di economicita' ed ha il compito di promuovere e sviluppare il commercio con l'estero, nonche' i processi di internazionalizzazione del sistema produttivo nazionale, segnatamente con riguardo alle esigenze delle piccole e medie imprese, singole o associate. Fornisce altresi' servizi alle imprese estere volti a potenziare i rapporti con il mercato nazionale e concorre a promuovere gli investimenti esteri in Italia.

  2. Nello svolgimento delle sue funzioni l'ICE, operando in stretto raccordo con le regioni, con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni imprenditoriali e i soggetti interessati, assicura i servizi di base di carattere istituzionale, nonche' i servizi personalizzati e specializzati. A tale fine:

    a) cura lo studio sistematico delle caratteristiche e delle tendenze dei mercati esteri, nonche' delle normative e degli standard qualitativi e di sicurezza vigenti, elaborandone i risultati e diffondendoli tra i soggetti pubblici e gli operatori interessati; coopera con le rappresentanze diplomatiche all'estero al fine di determinare le condizioni piu' favorevoli all'internazionalizzazione delle imprese italiane;

    b) sviluppa la promozione e la commercializzazione dei prodotti e dei servizi italiani sui mercati internazionali, nonche' l'immagine del prodotto italiano nel mondo, anche fornendo assistenza alle imprese italiane ed a quelle estere interessate agli scambi con l'Italia;

    c) offre servizi di informazione, assistenza e consulenza alle imprese italiane che operano nel commercio internazionale;

    d) promuove la formazione manageriale, professionale e tecnica dei quadri italiani e stranieri che operano per l'internazionalizzazione delle imprese. A questo fine puo' stipulare accordi o convenzioni con istituzioni scientifiche o professionali, pubbliche o private, italiane o estere;

    e) promuove la cooperazione nei settori industriale, agricolo, della distribuzione e del terziario al fine di incrementare la presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali;

    f) fornisce servizi alle imprese estere che intendono operare in Italia, anche con investimenti diretti e accordi di collaborazione economica con imprese nazionali;

    g) effettua assistenza e consulenza alle aziende commerciali che operano nell'import e nell'export;

    h) effettua la promozione e l'assistenza delle aziende del settore agro-alimentare, nonche' i controlli di qualita' sui prodotti ortofrutticoli, ai sensi della normativa vigente;

    i) fornisce su richiesta, e d'intesa con le rappresentanze diplomatiche, il patrocinio alle iniziative promozionali all'estero che risultino coordinate con il piano annuale e con le altre iniziative non comprese nel piano;

    l) svolge ogni altra attivita' utile per il conseguimento delle sue finalita'.

  3. I servizi personalizzati e specializzati sono prestati a pagamento secondo modalita' determinate dal consiglio di amministrazione dell'ICE.

Art 2.

Funzioni

  1. L'ICE conforma la propria attivita' a principi di efficienza e di economicita' ed ha il compito di promuovere e sviluppare il commercio con l'estero, nonche' i processi di internazionalizzazione del sistema produttivo nazionale, segnatamente con riguardo alle esigenze delle piccole e medie imprese, singole o associate. Fornisce altresi' servizi alle imprese estere volti a potenziare i rapporti con il mercato nazionale e concorre a promuovere gli investimenti esteri in Italia.

  2. Nello svolgimento delle sue funzioni l'ICE, operando in stretto raccordo con le regioni, con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni imprenditoriali e i soggetti interessati, assicura i servizi di base di carattere istituzionale, nonche' i servizi personalizzati e specializzati. A tale fine:

    a) cura lo studio sistematico delle caratteristiche e delle tendenze dei mercati esteri, nonche' delle normative e degli standard qualitativi e di sicurezza vigenti, elaborandone i risultati e diffondendoli tra i soggetti pubblici e gli operatori interessati; coopera con le rappresentanze diplomatiche all'estero al fine di determinare le condizioni piu' favorevoli all'internazionalizzazione delle imprese italiane;

    b) sviluppa la promozione e la commercializzazione dei prodotti e dei servizi italiani sui mercati internazionali, nonche' l'immagine del prodotto italiano nel mondo, anche fornendo assistenza alle imprese italiane ed a quelle estere interessate agli scambi con l'Italia;

    c) offre servizi di informazione, assistenza e consulenza alle imprese italiane che operano nel commercio internazionale;

    d) promuove la formazione manageriale, professionale e tecnica dei quadri italiani e stranieri che operano per l'internazionalizzazione delle imprese. A questo fine puo' stipulare accordi o convenzioni con istituzioni scientifiche o professionali, pubbliche o private, italiane o estere;

    e) promuove la cooperazione nei settori industriale, agricolo, della distribuzione e del terziario al fine di incrementare la presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali;

    f) fornisce servizi alle imprese estere che intendono operare in Italia, anche con investimenti diretti e accordi di collaborazione economica con imprese nazionali;

    g) effettua assistenza e consulenza alle aziende commerciali che operano nell'import e nell'export;

    h) promuove e assiste le aziende del settore agro-alimentare sui mercati esteri;

    i) fornisce su richiesta, e d'intesa con le rappresentanze diplomatiche, il patrocinio alle iniziative promozionali all'estero che risultino coordinate con il piano annuale e con le altre iniziative non comprese nel piano;

    l) svolge ogni altra attivita' utile per il conseguimento delle sue finalita'.

  3. I servizi personalizzati e specializzati sono prestati a pagamento secondo modalita' determinate dal consiglio di amministrazione dell'ICE.

Art 3.

(Struttura organizzativa).

  1. L'ICE ha la seguente articolazione:

    1. sede centrale;

    2. uffici periferici sul territorio nazionale, anche a carattere temporaneo, di norma con ambito non inferiore a quello regionale;

    3. unita' operative all'estero, anche a carattere temporaneo, stabilite in base all'interesse dei mercati ed alle loro potenzialita' per il sistema produttivo italiano.

  2. Per il miglior conseguimento dei fini istituzionali, anche in termini di razionalizzazione organizzativa, e per promuovere la collaborazione delle categorie e degli enti interessati, l'ICE puo' stipulare accordi o...

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