DECRETO 24 gennaio 2003 - Regolamento recante norme per l'organizzazione strutturale e la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Istituto superiore di sanita'

IL PRESIDENTE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70 ed in particolare l'art. 13; Vista la deliberazione n. 3, adottata dal consiglio di amministrazione in data 27 marzo 2002, relativa all'adozione del regolamento recante norme concernenti l'organizzazione strutturale, le dotazioni organiche e la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti del-l'Istituto superiore di sanita'; Vista la deliberazione n. 1/B, adottata dal consiglio di amministrazione in data 24 settembre 2002, con la quale l'Istituto ha adeguato detto regolamento alle osservazioni ministeriali rese ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70; Visto il decreto interministeriale del 12 novembre 2002, con il quale il Ministro per la funzione pubblica e per il Coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza ed il Ministro della salute hanno approvato la deliberazione 1/B del 24 settembre 2002, relativo al regolamento di cui innanzi; Vista la delibera n. 8, allegata al verbale n. 22 della seduta del 20 dicembre 2002 del consiglio di amministrazione; E m a n a L'unito regolamento concernente l'organizzazione strutturale e la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Istituto superiore di sanita'.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2003

Il presidente: Garaci

Regolamento concernente l'organizzazione strutturale e la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Istituto superiore di sanita'.

Capo I Principi generali e quadro normativo di riferimento

Art. 1.

Principi generali 1. Il presente regolamento e' adottato nel rispetto della normativa generale sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e si uniforma ai seguenti principi

  1. funzionalita' rispetto ai compiti ed ai programmi di attivita', per il perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicita'; b) ampia flessibilita', garantendo adeguati margini alle determinazioni operative relative all'organizzazione degli uffici ed alla gestione dei rapporti di lavoro; c) rispondenza dell'azione amministrativa al pubblico interesse; d) collegamento delle attivita' delle strutture organizzative, al fine di adeguarsi al dovere di comunicazione interna ed esterna ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici; e) garanzia dell'imparzialita' e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini ed attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun provvedimento, della responsabilita' complessiva dello stesso; f) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura delle strutture in generale e degli uffici rivolti all'utenza in particolare, con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione europea; g) disciplina degli istituti del rapporto di lavoro in conformita' alle disposizioni del capo I titolo II, del libro V del codice civile, delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro; h) attribuzione ai dipendenti dei trattamenti economici previsti dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro; l) separazione delle funzioni di indirizzo politico dalle funzioni di gestione; m) garanzia della liberta' di ricerca dei ricercatori e tecnologi dell'Istituto; n) garanzia della non ingerenza della dirigenza amministrativa nella gestione della ricerca; o) tutela della liberta' e dell'attivita' sindacale nelle forme previste dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

    Art. 2.

    Quadro normativo di riferimento Il quadro normativo di riferimento e' costituito principalmente dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, dal decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70 e, per quanto non derogato, dalla legge 20 marzo 1975, n. 70 e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, e successive modificazioni, dal contratto collettivo nazionale di lavoro, nonche' dal capo I, titolo II, libro V del codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell'impresa.

    Ove specifiche disposizioni di legge vigenti regolino alcuni particolari istituti giuridici connessi al rapporto di lavoro del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni, le predette disposizioni trovano applicazione anche per il personale dell'Istituto superiore di sanita'.

    Capo II Organizzazione e Funzionamento

    Art. 3.

    Articolazione generale La struttura organizzativa e funzionale dell'Istituto superiore di sanita' e' costituita da

    Presidenza; Consiglio di amministrazione; Direzione generale; Comitato scientifico; Collegio dei revisori; Dipartimenti; Centri nazionali; Direzioni centrali; Servizi tecnico-scientifici.

    Titolo I UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE CON GLI ORGANI DELL'ISTITUTO

    Art. 4.

    Uffici della presidenza 1. La presidenza costituisce un centro di responsabilita' amministrativa ai sensi del regolamento amministrativo-contabile.

    1. La presidenza si avvale dei seguenti uffici di diretta collaborazione, cui sono demandate le attivita' per ciascuno specificamente indicate

  2. Segreteria del presidente

    1) la segreteria del presidente svolge attivita' di supporto all'espletamento dei compiti del medesimo, provvedendo al coordinamento delle relative funzioni; 2) alla segreteria e' preposto un coordinatore con le funzioni di capo della segreteria.

    3) la segreteria opera alle dirette dipendenze del presidente.

  3. segreteria tecnica

    1) il presidente si avvale di una segreteria tecnica con funzioni istruttorie e di supporto nelle materie tecnico-scientifiche, ivi comprese le attivita' di raccordo e di informazione con le strutture tecnico-scientifiche; 2) alla segreteria tecnica e' preposto un responsabile con le funzioni di capo della segreteria tecnica, nominato dal presidente tra i dipendenti con profilo non inferiore a primo ricercatore o a primo tecnologo; 3) il responsabile della segreteria dipende funzionalmente dal presidente e svolge la propria attivita' secondo le direttive dallo stesso impartite.

  4. Ufficio relazioni esterne

    1) l'ufficio cura le relazioni nazionali e internazionali per quanto riguarda, in particolare, le attivita' culturali e gli scambi nell'ambito degli accordi internazionali di cooperazione tecnico-scientifica; 2) l'ufficio cura inoltre le relazioni istituzionali scientifiche con gli organismi ed enti operanti nel settore sanitario, con l'ISPESL e con le regioni; 3) l'ufficio assiste i ricercatori dell'Istituto nell'istruttoria dei progetti di ricerca internazionali; 4) l'ufficio provvede alla programmazione ed alla organizzazione di congressi, simposi, tavole rotonde, manifestazioni scientifiche varie e corsi di educazione sanitaria e di attivita' formative per gli operatori del Servizio sanitario nazionale nelle tematiche prioritarie della Sanita' pubblica con particolare riferimento agli obiettivi ECM stabiliti dal Ministero della salute; 5) l'ufficio cura, infine, in collaborazione con i Dipartimenti ed i Centri nazionali, l'organizzazione di corsi di formazione, di aggior-namento e di perfezionamento ai sensi dell'art.

    2, comma 4, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, dell'art. 9, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e delle altre disposizioni di legge e regolamentari in materia; 6) all'ufficio relazioni esterne, su nomina del presidente, e' preposto con funzioni di capo dell'ufficio un dipendente con profilo non inferiore a primo ricercatore ovvero a primo tecnologo.

  5. Organi collegiali

    1) l'ufficio organi collegiali espleta le seguenti funzioni

    2) attuazione delle disposizioni di carattere normativo, organizzativo e procedurale relative agli organi collegiali; istruttoria dei provvedimenti di nomina dei componenti degli organi collegiali; funzioni di segreteria degli organi collegiali previsti dall'ordinamento; tenuta delle delibere dell'Ente; 3) alla direzione dell'ufficio e' preposto un dirigente, il quale svolge anche le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione. Allo stesso o ad altro dirigente vengono conferite le funzioni di segretario del Comitato scientifico.

  6. Ufficio stampa

    1) ai sensi degli articoli 6 e 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, e' istituito un ufficio stampa, con le seguenti funzioni

  7. provvedere alla diffusione delle informazioni ufficiali dell'Istituto; b) curare i rapporti istituzionali con i mezzi di comunicazione; c) effettuare il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera, curando la rassegna stampa con riferimento alle attivita' di competenza dell'Istituto; 2) all'ufficio stampa e' preposto un responsabile con le funzioni di capo ufficio stampa; 3) il capo dell'ufficio stampa deve essere iscritto all'apposito albo ed in possesso di esperienza maturata nel campo della comunicazione istituzionale o dell'editoria; 4) il capo ufficio stampa dipende funzionalmente dal presidente.

    5) le funzioni di capo ufficio stampa sono attribuite o ad un dipendente dell'Istituto, in possesso dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo, ovvero ad un dipendente di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando o di fuori ruolo, sempre in possesso di detti requisiti. Le funzioni di capo ufficio stampa possono essere altresi' conferite, ai sensi delle vigenti disposizioni, ad un soggetto non appartenente alla pubblica amministrazione ed in possesso dei predetti requisiti.

    Art. 5.

    Servizio di valutazione e controllo strategico 1. Ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e' istituito il Servizio di valutazione e controllo strategico.

    1. Il servizio opera in posizione di autonomia e...

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