DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 2001, n. 70 - Regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419

Coming into Force10 Aprile 2001
Published date26 Marzo 2001
Enactment Date20 Gennaio 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/03/26/001G0122/CONSOLIDATED/20120723
Official Gazette PublicationGU n.71 del 26-03-2001
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali ed in particolare l'articolo 9 che prevede l'adozione di regolamenti per l'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita' e l'Istituto per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 dicembre

2000; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 19 gennaio 2001;

Sulla proposta del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Istituto superiore di sanita'

  1. L'Istituto superiore di sanita' (I.S.S.) e' ente di diritto pubblico, dotato di autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile.

  2. L'I.S.S. e' organo tecnico-scientifico del servizio sanitario nazionale del quale il Ministero della sanita', le regioni e tramite queste le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere si avvalgono nell'esercizio delle attribuzioni conferite dalla normativa vigente. L'I.S.S. e' sottoposto alla vigilanza del Ministro della sanita'.

  3. L'I.S.S. esercita nelle materie di competenza dell'area sanitaria del Ministero della sanita' funzioni e compiti tecnico-scientifici e di coordinamento tecnico; in particolare, svolge funzioni di ricerca, di sperimentazione, di controllo e di formazione per quanto concerne la salute pubblica. L'I.S.S. svolge gli altri compiti e funzioni che apposite fonti normative demandano allo stesso.

Art 2.

Funzioni istituzionali

  1. L'Istituto superiore di sanita' svolge funzioni di ricerca, di sperimentazione, di controllo, di consulenza, di documentazione e di formazione per quanto concerne la salute pubblica.

  2. In particolare, per quanto attiene ai settori della ricerca e della sperimentazione:

    1. l'Istituto svolge direttamente attivita' di ricerca scientifica;

    2. stipula convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere o internazionali, anche ricevendone contributi, per lo svolgimento di ricerche particolari attinenti ai compiti istituzionali;

    3. promuove programmi di studio e ricerca e programmi di interesse nazionale nel campo della promozione e tutela della salute, anche in collaborazione con le altre strutture del Servizio sanitario nazionale, nonche' con enti pubblici e privati di elevata rilevanza tecnico-scientifica;

    4. promuove lo svolgimento di sperimentazioni cliniche e sviluppi tecnologici di avanguardia di interesse nazionale, in collaborazione con gli Istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico e le aziende ospedaliere;

    5. partecipa a progetti di attivita' nazionali e internazionali finalizzati alla tutela della salute pubblica, ovvero a programmi di studio e ricerca di amministrazioni, enti, istituti, associazioni e organismi, anche internazionali, pubblici e privati.

  3. Per quanto attiene alle funzioni di controllo l'Istituto superiore di sanita':

    1. interviene, su richiesta del Ministro o delle regioni, nell'ambito dei controlli che richiedono un'elevata competenza scientifica non disponibile a livello regionale, o di interesse nazionale;

    2. effettua controlli su vaccini, farmaci e dispositivi medici, prodotti destinati ad una alimentazione particolare, presidi chimici e diagnostici previsti dalle norme interne e comunitarie;

    3. provvede all'accertamento della composizione e della innocuita' dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione prima della sperimentazione clinica sull'uomo;

    4. esegue, nei casi previsti dalla legge, accertamenti ispettivi, controlli di stato e controlli analitici;

    5. compie accertamenti ed indagini di natura igienico sanitaria in relazione all'assetto territoriale, aria, acque, luoghi di lavoro ed ambienti di vita;

    6. esercita la vigilanza, limitatamente all'attivita' di sanita' pubblica, sugli istituti zooprofilattici;

    7. esercita la vigilanza sui laboratori per il controllo sanitario sull'attivita' sportiva, previsti dall'articolo 4, comma 1, della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

  4. Per quanto concerne le funzioni di consulenza e di formazione, l'Istituto superiore di sanita':

    1. fornisce consulenza al Ministro della sanita', al Governo e alle regioni in materia di tutela della salute pubblica;

    2. collabora con il Ministro della sanita' all'elaborazione e all'attuazione della programmazione sanitaria e scientifica;.

    3. svolge attivita' di consulenza del Governo e delle regioni per la formazione dei rispettivi piani sanitari;

    4. promuove convegni e dibattiti scientifici a carattere nazionale ed internazionale su temi attinenti ai propri compiti istituzionali; partecipa con propri esperti a convegni e dibattiti nazionali ed internazionali attinenti ai propri compiti istituzionali; rende noti, mediante pubblicazioni scientifiche, i risultati delle ricerche effettuate, i metodi di analisi elaborati e in generale la documentazione scientifica elaborata o raccolta nell'interesse della sanita' pubblica;

    5. esplica attivita' di consulenza per la tutela della salute pubblica in collaborazione con l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (I.S.P.E.S.L.) e con gli altri enti o amministrazioni che si occupano di produzione e impiego dell'energia termoelettrica, nucleare e delle sostanze radioattive e di qualunque forma di energia usata a scopi diagnostici e terapeutici;

    6. esercita, nei casi previsti dalla legge, attivita' di formazione, perfezionamento e aggiornamento sulla salute pubblica e l'organizzazione sanitaria, rivolte al personale del servizio sanitario nazionale e degli altri organi ed enti di promozione e tutela della salute.

  5. L'Istituto superiore di sanita', inoltre:

    1. interviene, a tutela della salute pubblica, nel campo igienico sanitario, provvedendo in particolare alla elaborazione delle norme tecniche concernenti farmaci, alimenti, sanita' veterinaria, prodotti, attivita' ed opere del settore;

    2. produce, su richiesta del Ministro della sanita', sostanze terapeutiche, profilattiche e diagnostiche, nell'interesse pubblico;

    3. appronta ed aggiorna l'inventario nazionale delle sostanze chimiche e preparati corredati delle caratteristiche chimico-fisiche e tossicologiche necessarie per la valutazione del rischio sanitario connesso alla loro presenza nell'ambiente;

    4. collabora con il proprio personale all'attivita' del Centro nazionale trapianti, istituito presso l'Istituto medesimo;

    5. provvede alla tenuta di un sistema informativo per la raccolta, nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente, dei dati sugli infortuni negli ambienti di civile abitazione rilevati dagli osservatori epidemiologici regionali, in collaborazione con le aziende sanitarie locali;

    6. esercita le funzioni di controllo, vigilanza e coordinamento tecnico-scientifico a livello nazionale in materia di attivita' trasfusionali e di produzione di plasma.

  6. L'Istituto, infine, esercita ogni altra attivita' di propria competenza ai sensi delle normative vigenti.

Art 2.

Funzioni istituzionali

  1. L'Istituto superiore di sanita' svolge funzioni di ricerca, di sperimentazione, di controllo, di consulenza, di documentazione e di formazione per quanto concerne la salute pubblica.

  2. In particolare, per quanto attiene ai settori della ricerca e della sperimentazione:

    1. l'Istituto svolge direttamente attivita' di ricerca scientifica;

    2. stipula convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere o internazionali, anche ricevendone contributi, per lo svolgimento di ricerche particolari attinenti ai compiti istituzionali;

    3. promuove programmi di studio e ricerca e programmi di interesse nazionale nel campo della promozione e tutela della salute, anche in collaborazione con le altre strutture del Servizio sanitario nazionale, nonche' con enti pubblici e privati di elevata rilevanza tecnico-scientifica;

    4. promuove lo svolgimento di sperimentazioni cliniche e sviluppi tecnologici di avanguardia di interesse nazionale, in collaborazione con gli Istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico e le aziende ospedaliere;

    5. partecipa a progetti di attivita' nazionali e internazionali finalizzati alla tutela della salute pubblica, ovvero a programmi di studio e ricerca di amministrazioni, enti, istituti, associazioni e organismi, anche internazionali, pubblici e privati.

  3. Per quanto attiene alle funzioni di controllo l'Istituto superiore di sanita':

    1. interviene, su richiesta del Ministro o delle regioni, nell'ambito dei controlli che richiedono un'elevata competenza scientifica non disponibile a livello regionale, o di interesse nazionale;

    2. effettua controlli su vaccini, farmaci e dispositivi medici, prodotti destinati ad una alimentazione particolare, presidi chimici e diagnostici previsti dalle norme interne e comunitarie;

    3. provvede all'accertamento della composizione e della innocuita' dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione prima della sperimentazione clinica sull'uomo;

    4. esegue, nei casi previsti dalla legge, accertamenti ispettivi, controlli di stato e controlli analitici;

    5. compie accertamenti ed indagini di natura igienico sanitaria in relazione all'assetto territoriale, aria, acque, luoghi di lavoro ed ambienti di vita;

    6. esercita la vigilanza...

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