IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali ed in particolare l'articolo 9 che prevede l'adozione di regolamenti per l'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita' e l'Istituto per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 dicembre
2000; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 19 gennaio 2001;
Sulla proposta del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Istituto superiore di sanita'
L'Istituto superiore di sanita' (I.S.S.) e' ente di diritto pubblico, dotato di autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile.
L'I.S.S. e' organo tecnico-scientifico del servizio sanitario nazionale del quale il Ministero della sanita', le regioni e tramite queste le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere si avvalgono nell'esercizio delle attribuzioni conferite dalla normativa vigente. L'I.S.S. e' sottoposto alla vigilanza del Ministro della sanita'.
L'I.S.S. esercita nelle materie di competenza dell'area sanitaria del Ministero della sanita' funzioni e compiti tecnico-scientifici e di coordinamento tecnico; in particolare, svolge funzioni di ricerca, di sperimentazione, di controllo e di formazione per quanto concerne la salute pubblica. L'I.S.S. svolge gli altri compiti e funzioni che apposite fonti normative demandano allo stesso.