L’efficacia soggettiva del contratto collettivo. le controversie sulla sua interpretazione

AutoreUmberto Carabelli - Maria Teresa Carinci
Pagine337-339

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@24.1. L’efficacia soggettiva del contratto collettivo

Il regime di efficacia soggettiva del contratto collettivo si ricava dal combinato disposto degli artt. 40, co. 4, e 45, co. 2, D.Lgs. n. 165/2001, i quali impongono alle pp.aa. di «adempi(ere) agli obblighi assunti con i contratti collettivi», di «assicura(rne) l’osservanza» e di garantire ai propri dipendenti «parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi». Obblighi che, secondo la dottrina, potevano già direttamente desumersi dall’art. 46, co. 1, il quale attribuisce all’ARAN la rappresentanza negoziale esclusiva delle pp.aa. in sede di contrattazione collettiva nazionale (in sede decentrata, evidentemente, ogni amministrazione rappresenta se stessa).

Dall’insieme di queste previsioni emerge la volontà legislativa di riconoscere al contratto collettivo del pubblico impiego una efficacia diretta e generale nei confronti di tutti i dipendenti rientranti nel suo campo di applicazione.

Secondo una parte della dottrina, l’efficacia erga omnes del contratto collettivo del settore pubblico sarebbe collegata alla sua natura pubblicistica – e quindi alla sua veste di vera e propria fonte del diritto – la quale, a sua volta, troverebbe fondamento nei principi di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione di cui all’art. 97, co. 1, Cost., al cui perseguimento la contrattazione collettiva del settore pubblico dovrebbe ritenersi funzionalmente ispirata. La necessaria rispondenza del contratto collettivo del settore pubblico ai principi sanciti dall’art. 97 Cost. costituirebbe, d’altronde, la ratio giustificatrice dei vincoli legali soggettivi, procedurali e di contenuto su cui ci si è sopra intrattenuti, i quali risulterebbero altrimenti inammissibili in virtù del principio di libertà sindacale sancito dall’art. 39, co. 1° Cost. Ed infatti, nel settore privato, stan- te l’inattuazione dell’art. 39, co, 2 e ss., Cost. – nella quale il legislatore costituente ha prefigurato l’unico meccanismo procedurale attraverso cui giungere alla stipulazione di una contratto collettivo ad efficacia obbligatoria e generale per tutti gli appartenenti ad una categoria1 – il principio di libertà sindacale di cui allo stesso art. 39, co. 1, comporta l’assoggettamento dello stesso contratto collettivo al mero principio volontaristico di diritto comune (esso si applica soltanto ai soggetti aderenti alle associazioni stipulanti, o alle parti che in modo esplicito o implicito, lo recepiscono).

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In aperto contrasto con siffatta tesi, la dottrina...

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