Le rsa, le rsu e i diritti sindacali nel settore pubblico

AutoreUmberto Carabelli - Maria Teresa Carinci
Pagine297-306

Page 297

@22.1. Il riconoscimento dei diritti sindacali nel settore pubblico

Sia nella fase c.d. liberale (dall’unità d’Italia all’avvento del fascismo), che nel periodo corporativo, i diritti sindacali non hanno di fatto trovato cittadinanza nelle amministrazioni dello stato e nelle altre pp.aa. Anzi, per ragioni ideologiche, sono stati ignorati ovvero ritenuti non coerenti con la speciale configurazione del rapporto che legava il funzionario, pensato come ‘servitore dello stato’ e non tanto come lavoratore, alla rispettiva amministrazione (v. § 2.1).

Gli stessi principi di diritto sindacale contenuti nella Carta costituzionale repubblicana non hanno trovato effettiva applicazione tra i lavoratori pubblici almeno fino alla fine degli anni ’60, tanto che in dottrina si è ritenuto che, dopo la straordinaria fase di mobilitazione sindacale sviluppatasi nel 1968-1969, per le pp.aa. l’anno 1970 va considerato come l’anno zero delle relazioni sindacali.

Nel ventennio che segue vedono la luce riforme di grande significato. All’estensione dell’applicazione dello statuto dei lavoratori al settore pubblico – raggiunta con il Governo Andreotti il 17.03.1973 – fa seguito dapprima la conquista giuridica della contrattazione collettiva triennale per i dipendenti statali con la legge n. 382 del 1975 e quindi l’Accordo confederale del 5.01.1977, con il quale per la prima volta viene raggiunta un’intesa per tutti i settori del pubblico impiego tra Governo e Confederazioni sindacali. Infine, nel 1979, il Rapporto sui principali problemi dell’amministrazione dello Stato, ad opera del Ministro Giannini, rappresenta un elemento di analisi e proposta che avrebbe trovato sbocco nella legge quadro n. 93/1983, con la quale viene riconosciuta in modo formale e generale la contrattazione collettiva come strumento di regolazione dei rapporti di pubblico impiego (quantunque l’accordo dovesse essere recepito in D.p.R.: v. § 2.1).

L’estensione dei diritti sindacali previsti nel settore privato a quello pubblico sarebbe stata completata nel 1993, in occasione della prima fase della riforma, prevedendosi esplicitamente che la libertà e l’attività sindacale sono tutelate nelle forme previste dalle disposizioni di cui alla legge 20.05.1970 n. 300 (statuto dei diritti dei lavoratori)1.

In tema di maggiore rappresentatività, peraltro, è solo in occasione della seconda fase della riforma – dopo il referendum abrogativo del giugno del 1995, con cui veniva cassata la disciplina introdotta nel 1993 – che viene dettata una disciplina legale destinata ad operare fino ad oggi. Al riguardo, va sottolineato che le fonti a cui occorre far riferimento non sono solo di origine legale: l’art. 47, D.Lgs. n. 165/2001, rinvia, per il Page 298 completamento della disciplina, ad appositi accordi sindacali e tra questi particolare importanza assume l’Accordo Collettivo Quadro sulla costituzione delle Rappresentanze sindacali Unitarie e per la definizione del relativo regolamento elettorale del 7 agosto 1998 (d’ora in avanti ACQ).

@22.2. Gli organismi di rappresentanza del personale (RSA e RSU)

L’art. 42, co. 2, D.Lgs. n. 165/2001, prevede il diritto dei lavoratori di costituire Rappresentanze sindacali Aziendali (RsA), mentre il successivo co. 3 prevede che venga «altresì costituito un organismo di rappresentanza unitaria del personale», il quale, a seguito dell’ACQ, ha assunto il nome di Rappresentanza sindacale Unitaria (RsU).

Le RsA, organismi di rappresentanza dei lavoratori di ogni singola sigla sindacale, sono previste dalla legge in alternativa alle RsU, nel senso che ogni sindacato può decidere di costituire la propria RsA, ma se l’organizzazione sindacale aderisce all’ACQ, le RsU subentrano alle RsA nella titolarità dei diritti sindacali e delle competenze contrattuali2. Ciò implica, in sostanza, che le RsU sono costituite in ogni amministrazione e l’ipotesi di una compresenza con una o più RsA è veramente residuale, anche perché il sindacato che decide di aderire all’ACQ, anche nell’ipotesi in cui non riesca a presentare liste o ad eleggere componenti nella RsU, non può costituire RsA3.

L’art 42, co. 8, D.Lgs. n. 165/2001, ha previsto due ordini dimensionali in relazione ai luoghi in cui costituire la RsU e le RsA: uno verticale, per ogni Ente che occupi più di 15 dipendenti, ed uno orizzontale, eventuale, nel caso di Enti con pluralità di sedi o strutture periferiche considerate livelli decentrati di contrattazione collettiva dal Contratto Collettivo Nazionale di Comparto (d’ora in avanti CCNC).

@22.3. L’originalità della RSU

Tra i modelli teorici sugli organismi di rappresentanza del personale vengono classicamente contrapposti gli organismi di rappresentanza sindacale (a base associativa), a quelli di rappresentanza elettiva-istituzionale (scelti da tutti i lavoratori, sindacalizzati e non). La RsU rappresenta un terzo genere in quanto, pur venendo eletta da tutti i lavoratori, non perde la natura sindacale, poiché solamente le associazioni sindacali formalmente costituite hanno titolo a presentare le liste per la sua elezione. Il legislatore è riuscito, così, a disegnare un organismo rappresentativo “unitario”, senza far perdere alla RsU la natura sindacale, con poteri negoziali e titolarità dei diritti di informazione, ed a valorizzare il risultato elettorale al fine di determinare la rappresentatività di ogni sigla sindacale. Infatti, possono godere dei diritti sindacali e sedere al tavolo delle trattative per la stipula del CCNC solo i sindacati che abbiano una capacità rappresentativa di almeno il 5 %, calcolato sulla media del dato associativo (numero di Page 299 iscritti alla singola associazione sul totale dei sindacalizzati) con quella della percentuale di voti ottenuta nelle elezioni delle RsU (v. § 23.3.1.2).

Va notato, al riguardo, che resta teoricamente possibile l’ipotesi di un sindacato che, non aderendo all’ACQ – e dunque non accettando le RsU – ed avendo un numero di iscritti pari al 10% dei lavoratori sindacalizzati (risultanti dalle deleghe alla p.a. datrice di lavoro), opti per la costituzione di una RsA. Tale scelta, peraltro, non è premiante, in quanto, come si è appena detto, la rappresentatività ai fini contrattuali viene pur sempre verificata operando la media tra il dato elettorale e quello associativo. pertanto, sono avvantaggiati i sindacati che partecipano alle elezioni per le RsU4. In tal senso, il legislatore concede alla rappresentanza associativa uno spazio di libertà, ma, nello stesso tempo, è riuscito a disinnescare la tentazione di ciascun sindacato di costituire la propria RsA, in quanto il gradimento registrato da ogni sigla sindacale nell’elezione della RsU è comunque decisivo per la quantificazione della la capacità rappresentativa di ogni sindacato.

@@22.3.1. L’elezione della RSU

L’elezione per la costituzione della RsU avviene ogni tre anni. Tre mesi prima della scadenza del mandato5 le RsU e le associazioni sindacali rappresentative concordano con l’ARAN le date per lo svolgimento delle elezioni, nonché i termini per la presentazione delle liste e per l’istituzione della Commissione elettorale, che deve assicurare il corretto svolgimento delle operazioni (sia quelle preliminari, che la nomina del presidente del seggio, che dello scrutino finale) e proclamare gli eletti. La Commissione elettorale svolge anche una funzione di ‘giurisdizione domestica’, in quanto ha il compito di decidere su eventuali contestazioni o ricorsi, mentre avverso le decisioni di tale organismo si può ricorrere ad un Comitato di garanti, che deve risolvere la controversia entro il termine perentorio di 10 giorni6.

Tutte le associazioni sindacali possono presentare liste, a prescindere dalla loro capacità rappresentativa o dall’essere firmatarie di contratti collettivi, purché aderiscano all’ACQ. L’elettorato attivo e passivo spetta a tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi quelli provenienti da altre amministrazioni che prestano servizio in posizione di comando e fuori ruolo nell’amministrazione cui si riferiscono le elezioni, e quelli con contratto a tempo determinato il cui rapporto di lavoro è, «anche a seguito di atto formale dell’amministrazione, prorogato ai sensi di legge e/o inserito nelle procedure di stabilizzazione alla data di inizio delle procedure elettorali»7. La votazione, infine, Page 300 avviene mediante suffragio universale e a voto segreto seguendo il metodo proporzionale tra liste concorrenti.

Il numero dei componenti della RsU non potrà essere inferiore a 3 componenti nelle amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti; nelle amministrazioni che occupano più di 200 dipendenti e fino a 3.0000 vanno aggiunti altri 3 componenti per ogni 300 dipendenti mentre in quelle che occupano più di 3000 dipendenti vanno aggiunti 3 componenti ogni 5008.

L’assegnazione dei seggi ad ogni sigla...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT