DECRETO 30 luglio 1998 - Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di sigari di provenienza CEE ed extra CEE e radiazione di una marca di tabacco da fumo .

IL DIRETTORE GENERALE d ell'Amministrazione autonoma d ei Monopoli di Stato

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei t abacchi, e successive modificazioni; Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di i mposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e s uccessive modificazioni; Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni s ulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi l avorati, e successive modificazioni; Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, c oncernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati .

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991 e 26 luglio 1993, adottati di concerto con il Ministro della sanita', c on i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per i l condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco c onformemente alle prescrizioni delle direttive del Consiglio delle c omunita' europee n. 89/622 e 92/41 CEE; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive m odificazioni; Ritenuto che, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio 1 965, n. 825, e successive modificazioni, occorre provvedere a ll'inserimento, nella tariffa di vendita, di alcune marche estere di t abacchi lavorati di provenienza CEE ed extra CEE (in conformita' ai p rezzi richiesti dai fabbricanti e dagli importatori) nelle c lassificazioni dei prezzi di vendita di cui alla tabella, allegato B, fissata dal decreto ministeriale previsto dall'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76; Ritenuto, altresi', che occorre provvedere, a seguito di richiesta d ella ditta fornitrice, alla radiazione dalla tariffa di vendita di u n marca di tabacco da fumo per sigarette; Sentito il parere favorevole del consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato;

Decreta: Art. 1.

Le seguenti marche...

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