Sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello

AutoreLucía Valente
Pagine727-735
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Sgravi contributivi
per incentivare la contrattazione di secondo livello
Lucia Valente
Norme commentate: art. 1, commi 28-29, l. 28
giugno 2012, n. 92.
SOMMARIO: 1. Premessa: l’evoluzione recente della disciplina. - 2. Il quadro normativo precedente
al 2012. - 3. Segue. I criteri dello sgravio e i decreti di attuazione per la concessione del bene-
ficio. - 4. Le condizioni di accesso. - 5. La riforma del 2012. 6. Il finanziamento dello sgravio
dei contributi dovuti dal lavoratore.
1. Per la migliore comprensione dell’assai complesso insieme di disposi-
zioni che oggi regolano la materia degli sgravi contributivi, va detto prelimi-
narmente che la norma “base” cui si deve fare riferimento è la legge 24 di-
cembre 2007 n. 247 di attuazione del Protocollo di intesa tra Governo e Parti
sociali 23 luglio 2007. Questa, a suo tempo, aveva introdotto una nuova di-
sciplina della materia al fine d’incentivare la contrattazione di secondo livel-
lo1, ovvero di livello aziendale o territoriale. Le disposizioni contenute nei c.
28 e 29 della legge 28 giugno 2012 n. 92, qui in commento, sono intervenute
a modificare, senza abrogarle, quelle contenute nella l. n. 247/2007.
Per l’esposizione del contenuto delle nuove disposizioni è dunque neces-
sario dar conto preliminarmente della disciplina previgente: questo è
l’oggetto del paragrafo che segue; nel paragrafo 5 passeremo quindi a esami-
nare le innovazioni del 2012, che si innestano nel corpo dell’ordinamento
dettato dalla legge del 2007.
2. Con la l. n. 247/2007 la normativa precedente, contenuta nell’art. 2 del
d.l. 25 marzo 1997, n. 67 (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 mag-
gio 1997, n. 135)2, è stata integralmente abrogata e sostituita con un diverso
sistema di decontribuzione, più vantaggioso per le imprese e per i lavoratori,
che rende, tra l’altro, interamente pensionabili le somme percepite a titolo di
salario variabile.
In precedenza le retribuzioni corrisposte ai dipendenti, sia del settore in-
dustriale sia di quello agricolo, sulla base delle previsioni di contratti collet-
tivi aziendali o territoriali erano soggette a un regime di decontribuzione
quasi totale (ossia non assoggettate a contribuzione, bensì a semplice contri-
buto di solidarietà in misura del 10%).
1 Su tema v. TREU, 2010, 637.
2 Articolo abrogato, con effetto dal 1° gennaio 2008, dall’articolo 1, comma 67 della legge 24
dicembre 2007, n. 247. Per un commento della disciplina previgente v. LOY, 2002, 175; cfr. anche
VERSANI, BASTAI, 2001, 293.

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