La partecipazione dei lavoratori nella legge delega

AutoreGabriella Leone
Pagine737-746
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La partecipazione dei lavoratori nella legge delega
Gabriella Leone
Norme commentate: art. 4, commi 62 e 63,
l. 28 giugno 2012, n. 92.
SOMMARIO: 1. Introduzione. L’ampio raggio d’azione della legge delega. - 2. I principi della dele-
ga. Il modello della partecipazione “tenue” ovvero informazione, consultazione e/o negozia-
zione (art. 62 lett. a). - 3. (segue) Procedure di verifica e controllo (lett. b), c), e d). - 4. Il
modello della partecipazione economica (lett. e) e g). - 5. Il modello della partecipazione alla
gestione delle imprese (lett. f).
1. Nel corso del dibattito parlamentare sul disegno di legge presentato
dal Governo, ai commi 62 e 63 dell’art. 4 della l. n. 92/2012 è stata inserita la
delega al Governo medesimo a emanare, entro nove mesi, uno o più decreti
legislativi «finalizzati a favorire forme di coinvolgimento dei lavoratori
nell’impresa» con l’esplicita finalità di «conferire organicità e sistematicità
alle norme in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, nonché
di partecipazione dei dipendenti agli utili e al capitale».
Si tratta di una delega operante su due distinti livelli: per un verso, infat-
ti, il legislatore si riferisce a un fenomeno ampio e indistinto (il coinvolgi-
mento dei lavoratori nell’impresa) che certamente conferma, sul piano nor-
mativo, quanto la partecipazione sia una categoria polisensa e tecnicamente
indeterminata1. Ritenendo, sul piano generale, che essa descriva l’insieme di
organismi e procedure che possono essere istituiti a livello dell’impresa so-
cietaria o delle sue articolazioni organizzative per imporre decisioni comuni
su materie ricomprese nel potere di gestione dell’impresa2, negli anni alla ca-
tegoria in esame è stata assegnata una vasta gamma di aggettivazioni, ormai
accolta3, sebbene con diverse sfumature, dal dibattito dottrinale, che consen-
tono di inquadrarla secondo differenti angolazioni.
In base al contenuto si parla4, infatti, di partecipazione “tenue”, riferita
alle procedure di informazione e consultazione, “classica”, riferita alla pre-
senza negli organi sociali e “parzialmente forte”, allorché si realizzi la parte-
cipazione finanziaria alla proprietà con l’appartenenza di quote di capitale.
1 D’ANTONA, 2000, 208. Qualifica la nozione di partecipazione come ambigua, sfuggente e
camaleontica ZOPPOLI L., 2006, 99.
2 D’ANTONA, 2000, 204.
3 Dissente dalle qualificazioni riportate nel testo PEDRAZZOLI, 2005, 431 ss. il quale ritiene
che si debba distinguere solo fra partecipazione alle regole e partecipazione al reddito, escludendo
dal fenomeno in esame l’informazione e la consultazione.
4 OLIVELLI, 2006, 30.

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