Principi generali concernenti gli incentivi alle assunzioni

AutoreAntonello Olivieri
Pagine717-726
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Principi generali concernenti gli incentivi alle assunzioni
Antonello Olivieri
Norme commentate: art. 4, commi 12-15, l. 28
giugno 2012, n. 92.
SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. L’omogenea applicazione degli incentivi all’assunzione. - 3. Gli
ulterio ri incentivi previsti dalla l. n. 228/2012 (c.d. legge di stabilità). - 4. La cumulabilità dei
periodi lavorativi prestati in favore dello stesso soggetto. - 5. La modifica all’art. 8, c. 9, l. n.
407/1990. - 6. L’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie.
1. I commi 12-15 dell’art. 4, l. n. 92/2012 dettano la disciplina in tema di
principi generali concernenti gli incentivi alle assunzioni (v. MC BRITTON,
supra, cap IV, sez. I) e individuano le condizioni al cui rispetto è subordinato
il relativo godimento.
Le norme in esame possono sinteticamente essere distinte in tre parti.
La prima (c. 12), finalizzata a reprimere comportamenti fraudolenti, ri-
guarda la generale applicazione di tutti gli istituti collegati agli incentivi
all’occupazione, anche attraverso la definizione, contemporanea, di determi-
nate fattispecie di esclusione dal riconoscimento degli incentivi stessi. La
norma ha lo scopo sia di ostacolare quelle operazioni realizzate per trarre un
indebito vantaggio dalle agevolazioni (normative, contributive ed economi-
che) previste dal legislatore, sia di perfezionare «il quadro normativo nazio-
nale in tema di “effetto incrementale” […] in deroga al generale divieto con-
tenuto nel trattato istitutivo [Reg. (Ce) n. 800/2008]»1.
Una seconda parte (cc. 13 e 14) evidenzia anche una natura promozionale,
per la quale si precisa che, ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e
della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore abbia prestato
l’attività, in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o sommi-
nistrato. Inoltre, viene modificata la norma che esclude il riconoscimento di spe-
cifici incentivi2 nel caso in cui l’assunzione sia effettuata in sostituzione di la-
voratori dipendenti sospesi, licenziati per giustificato motivo oggettivo o per
riduzione del personale.
Una terza (c. 15), a chiusura del cerchio, si inserisce all’interno di quel
coordinamento istituzionale, promosso dalla l. n. 92/2012, tra centri per
l’impiego e INPS. Si prevede che l’inoltro tardivo delle comunicazioni tele-
matiche obbligatorie, inerenti l’instaurazione e la modifica di un rapporto di
lavoro o di somministrazione, produca la perdita di quella parte dell’in-
1 L’espressione è di GAROFALO D., 2012, 999.
2 Sgravi contributivi in caso di assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di
lavoratori che da almeno 24 mesi siano disoccupati, sospesi dal lavoro o beneficiari di indennità.

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