Incentivi all'occupazione dei lavoratori svantaggiati

AutoreMónica Mcbritton
Pagine709-716
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Incentivi all’occupazione dei soggetti svantaggiati
Monica McBritton
Norme commentate: art. 1, commi 14-15; art.
4, commi 8-11, l. 28 giugno 2012, n. 92.
SOMMARIO: 1. Dal contratto di inserimento alla (mera) incentivazione dell’impiego. - 2. Le catego-
rie di soggetti svantaggiati. - 3. Natura del beneficio. - 4. Coordinamento con la disciplina del
contratto a termine. - 5. L’ulteriore incentivo alla “stabilizzazione” dei lavoratori svantaggiati.
1. I primi commenti1 tendono a individuare in queste nuove disposizioni
una sorta di versione minor del contratto di inserimento disciplinato dagli
artt. 54-59 del d.lgs. n. 276/2003, ora abrogati dall’art. 1, c. 14, l. n. 92/2012,
in ragione della comune finalità funzionale di contrasto a situazioni di svan-
taggio nel mercato del lavoro. Infatti, le nuove disposizioni, senza configura-
re alcun nuovo modello negoziale, si limitano a disciplinare l’accesso a de-
terminati benefici di carattere economico in favore dei datori di lavoro che
impiegano soggetti considerati svantaggiati sul piano occupazionale median-
te contratto a termine o a tempo indeterminato, ovvero facendo ricorso alla
somministrazione di manodopera2.
Certamente, la presenza dell’incentivo non altera il tipo contrattuale di
riferimento con il risultato di applicare, volta per volta, le discipline dello
schema negoziale concretamente utilizzato.
Rispetto al contratto di inserimento, quindi, si segnala una essenziale dif-
ferenza: in caso di assunzione (incentivata) a tempo determinato, troverà
senz’altro applicazione la disciplina generale di cui al d.lgs. n. 368/2001.
Al contratto di inserimento, invece, tale disciplina si applicava solo «per
quanto compatibile» (art. 58, c. 1, d.lgs. n. 276/2003). Si trattava, infatti, di una
particolare species di contratto a termine, finalizzata a realizzare, mediante un
progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavorato-
re a un determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento
nel mercato del lavoro di una serie di categorie c.d. svantaggiate.
1 Si è rilevato che la stessa relazione sul ddl n. 3249 collegava l’abrogazione del contratto di
inserimento alla disposizione in commento: ODDO I., TOLVE G., 2012, 108.
2 Nella versione del ddl n. 3249 presentata dal Governo, la formula legava il beneficio ad as-
sunzioni «con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato, in somministrazione». Tale
dizione avrebbe potuto fondare un’interpretazione restrittiva che limitava il beneficio al contratto
in somministrazione, escludendo il contratto a termine. Allo scopo di evitare tale ambiguità, in se-
de di discussione parlamentare, il legislatore ha aggiunto la congiunzione anche specificando,
dunque, che il datore di lavoro gode del beneficio quando assume «con contratto di lavoro dipendente,
a tempo determinato anche in somministrazione» le lavoratrici o i lavoratori svantaggiati ivi elencati.

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