Modifica dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2006, riguardante la costituzione dell'Unita' per la semplificazione e la qualita' della regolazione, di cui all'articolo 1, commi 22-bis e 22-ter del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 lugl...

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50;

Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340;

Vista la legge 23 luglio 2003, n. 229;

Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246;

Visto l'art. 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80;

Visto l'art. 1, commi 22-bis e 22-ter del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il proprio decreto in data 12 settembre 2006 recante costituzione dell'Unita' per la semplificazione e la qualita' della regolazione;

Ritenuto necessario ed opportuno procedere alla modifica dell'art. 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2006;

Decreta:

Art. 1.

  1. L'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2006, e' sostituito dal seguente:

    ´Art. 2 (Composizione). - 1. L'Unita' e' presieduta dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretario del Consiglio dei Ministri, che puo' delegare le relative funzioni al Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

  2. L'Unita' e' composta da esperti, in numero non superiore a venti, scelti tra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle pubbliche amministrazioni ed esperti di elevata professionalita', individuati con separato provvedimento. Gli esperti durano in carica un anno, salvo rinnovo.

  3. Coordinatore dell'Unita' e' il Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi coadiuvato dal Capo Ufficio legislativo del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.

  4. L'Unita' e' coadiuvata da una conferenza permanente composta dal Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dai Capi degli Uffici legislativi dei Ministri componenti il Comitato interministeriale per la semplificazione, dal Capo dell'Ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di...

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