LEGGE 9 marzo 2006, n. 80 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione

Coming into Force12 Marzo 2006
Published date11 Marzo 2006
Enactment Date09 Marzo 2006
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2006/03/11/006G0112/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.59 del 11-03-2006
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 9 marzo 2006 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri Baccini, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 10 GENNAIO 2006, N. 4

All'articolo 1:

al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"; al comma 3, le lettere b), c), d) ed e) sono soppresse;

i commi 4 e 5 sono soppressi;

al comma 6, i periodi secondo, terzo, quarto e quinto sono soppressi;

i commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 sono soppressi.

Gli articoli 2 e 3 sono soppressi. Dopo l'articolo 3, e' inserito il seguente:

"Art. 3-bis- - (Modifica dell'articolo 1, comma 137, della legge 23 dicembre 2005, n. 266). - 1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il comma 137 e' sostituito dal seguente:

"137. A decorrere dal 1° gennaio 2006, le imposte o addizionali risultanti dalla dichiarazione dei redditi non sono dovute o, se il saldo e' negativo, non sono rimborsabili se i relativi importi, con riferimento alla singola imposta o addizionale, non superano il limite di dodici euro. La disposizione si applica anche alle dichiarazioni presentate con il modello `730'. Ai soggetti che prestano assistenza fiscale o al sostituto d'imposta non e' dovuto alcun compenso a carico del bilancio dello Stato per le dichiarazioni modello '730' dei contribuenti per i quali si rende applicabile una delle condizioni di esonero di cui all'articolo 1, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, salvo che dalla dichiarazione emerga un importo, dovuto o rimborsabile, superiore a dodici euro per ciascuna imposta o addizionale. L'articolo 2 della legge 18 aprile 1986, n. 121, e' abrogato".

  1. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri".

    All'articolo 4, al comma 2:

    dopo il capoverso 1-bis, e' inserito il seguente:

    "1-bis. 1. Le disposizioni di cui al comma 1-bis costituiscono norme di principio per l'utilizzo di forme contrattuali flessibili negli enti locali";

    al capoverso 1-ter, dopo le parole: "Ministero dell'economia" sono inserite le seguenti: "e delle finanze".

    All'articolo 5, al comma 1, le parole: ", senza ulteriori aggravi per le finanze pubbliche" sono sostituite dalle seguenti: "e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato". Dopo l'articolo 5, e' inserito il seguente:

    "Art. 5-bis. - (Contratti a tempo determinato stipulati dall'Agenzia per le...

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