Applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 607, concernente la produzione di carni di selvaggina abbattuta a caccia e procedura di riconoscimento per gli stabilimenti (centri di lavorazione, macelli e laboratori di sezionamento)

Agli assessorati alla sanita' delle regioni e province autonome Ai commissari di Governo nelle regioni a statuto ordinario e speciale Al Comando carabinieri per la sanita' Agli uffici veterinari del Ministero della sanita' per gli adempimenti comunitari Agli istituti zooprofilattici sperimentali All'Universita' degli studi facolta' di medicina veterinaria istituti di ispezione degli alimenti di origine animale Al Ministero delle politiche agricole All'Istituto commercio estero All'U.N.I.C.E.B.

All'Ass.I.Ca.

All'Assocarni All'Unione nazionale avicoltura Alla FIESA - Federazione italiana esercenti Alla Confagricoltura

Con decreto del Presidente della Repubblica del 17 ottobre 1996, n.

607 (Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 1996), e' stato emanato il regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/45/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni.

Il decreto del Presidente della Repubblica numero 607/1996 oltre a disciplinare gli aspetti sanitari e di polizia sanitaria relativi alla produzione e commercializzazione di carni di selvaggina uccisa a caccia, prevede l'attribuzione del riconoscimento di idoneita' agli impianti che intendono produrre carni di selvaggina cacciata.

A tal fine si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti in merito alla applicazione del sopracitato decreto ed in particolare le modalita' da seguire per l'ottenimento del riconoscimento ai sensi dell'art. 7.

Riconoscimento di idoneita'.

Possono ottenere il riconoscimento di idoneita' gli impianti in grado di ricevere i capi interi di selvaggina abbattuta a caccia e di procedere, a seconda dei casi, alla scuoiatura o alla spennatura, al sezionamento e al confezionamento, inoltre gli impianti di macellazione ed i laboratori di sezionamento gia' autorizzati ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, o del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 495, o del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, che rispondono alle prescrizioni dell'allegato I, del decreto del Presidente della Repubblica n. 607/1996, purche' adeguatamente attrezzati.

I centri di lavorazione riconosciuti saranno identificati dalla lettera "C", mentre gli impianti che effettuano esclusivamente le operazioni di disosso e sezionamento, e che non sono pertanto attrezzati per la ricezione dei capi interi e per la successiva operazione di scuoiamento o spennatura, verranno invece identificati con la lettera "S".

Le lettere "C" o "S" saranno precedute dal numero progressivo di cui all'elenco degli stabilimenti che producono le carni fresche qualora trattasi di carni di selvaggina di grossa taglia, o di cui all'elenco degli stabilimenti che producono carni di volatili da cortile se trattasi di selvaggina di piccola taglia.

I laboratori di sezionamento sono tenuti, in particolare, ad ottemperare alla prescrizione dell'allegato I, capitolo IV, punto 1, concernente l'obbligo del possesso del locale di scuoiamento soltanto nel caso in cui ricevono capi non scuoiati e non spennati. Tali capi devono ovviamente provenire da centri di lavorazione riconosciuti.

Appare opportuno in proposito richiamare l'attenzione sulla necessita' del rispetto scrupoloso delle norme di igiene per il personale, i locali e le attrezzature, e dell'obbligo di sezionare la selvaggina da pelo e la selvaggina da penna in tempi diversi dalle altre carni. Il locale di sezionamento deve inoltre essere pulito e disinfettato prima di essere nuovamente adibito a sezionamento di carni di un'altra categoria.

Igiene in materia di preparazione della selvaggina, sezionamento e manipolazione delle carni di selvaggina.

La selvaggina abbattuta deve essere immediatamente eviscerata, e le viscere toraciche, se staccate dalla carcassa, nonche' il fegato e la milza devono accompagnare il capo intero fino al centro di lavorazione. Per la selvaggina di piccola taglia sono previste, all'allegato I, cap. III, punto 3, deroghe all'obbligo dell'eviscerazione.

I capi cosi' ottenuti devono essere trasportati entro 12 ore ad un centro di lavorazione riconosciuto per essere portati alle temperature previste dall'allegato I, cap. III, punto 2.

Ove il centro di lavorazione non sia raggiungibile i capi possono essere trasportati entro 12 ore in un centro di raccolta...

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