Disciplina tecnica della scommessa ippica a totalizzatore ed .

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 ottobre 2005 Disciplina tecnica della scommessa ippica a totalizzatore ´Vincente nazionaleª

ed ´Accoppiata nazionaleª.

IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attivita' di gioco; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto l'art. 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha stabilito che il Ministro dell'economia e delle finanze determini, con proprio decreto, la posta unitaria di partecipazione a scommesse, giochi e concorsi pronostici; Visto l'art. 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge del 27 febbraio 2002, n.

16, che ha stabilito che l'unita' minima delle scommesse a totalizzatore e' pari a 1,00 euro e la giocata minima e' di 2,00 euro; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n.

383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici; Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici; Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173; Visto il regolamento delle scommesse sulle corse dei cavalli emanato con delibera del commissario dell'UNIRE in data 27 febbraio 1962; Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali, i quali possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti pubblici, societa' o allibratori da essi individuati; Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, con il quale si e' provveduto al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonche' al riparto dei relativi proventi; Visti, in particolare, l'art. 4, comma 5, del citato regolamento che demanda a decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, anche su proposta dell'UNIRE la determinazione della tipologia delle scommesse effettuabili sulle corse dei cavalli, le relative regole di svolgimento ed i limiti posti alle scommesse; Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, cosi' come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2004, n. 229, ed in particolare l'art. 10, comma 3, che ha previsto che il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, stabilisca i tipi di scommessa, gli eventi che ne costituiscono l'oggetto nonche' le relative modalita' tecniche di svolgimento; Visto il decreto interdirettoriale del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del capo del Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali del 3 aprile 2003, il quale ha, tra l'altro, esteso alle agenzie di scommesse la possibilita' di commercializzare concorsi pronostici su base sportiva nonche' altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive, in attuazione dell'art. 22, commi 10 e 16, della legge 27 dicembre 2002, n. 289; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali in data 3 giugno 2004 che istituisce le tipologie di scommessa effettuabili sulle corse dei cavalli; Vista la delibera dell'UNIRE del 26 marzo 2003, n. 29, recante il regolamento della corsa Tris; Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il capo del Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali del 25 ottobre 2004, recante regolamentazione delle scommesse sulle corse dei cavalli; Visto l'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che prevede l'istituzione, con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi, di una nuova scommessa ippica a totalizzatore, proposta dall'UNIRE. Con il medesimo provvedimento sono stabilite le disposizioni attuative relative alla nuova scommessa ippica, da effettuarsi nelle reti dei punti di vendita dei concorsi pronostici, delle agenzie ippiche e sportive nonche' negli ippodromi, tenendo conto che la raccolta deve essere ripartita assegnando il 72 per cento come montepremi e compenso per l'attivita' di gestione della scommessa, l'8 per cento come compenso dell'attivita' dei punti di vendita, il 6 per cento come prelievo erariale sotto forma di imposta unica ed il 14 per cento come prelievo a favore dell'UNIRE; Vista la proposta di scommessa avanzata dall'UNIRE con nota n.

2005/0065023 del 10 ottobre 2005; Sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo; Considerato che le scommesse disciplinate dal presente decreto hanno per oggetto le medesime corse dei cavalli della scommessa Tris, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998; Ritenuto, altresi', che le scommesse disciplinate dal presente decreto sono distribuite nella medesima rete di raccolta delle scommesse ippiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998 e delle scommesse a totalizzatore di cui al decreto ministeriale n. 278 del 1999, gia' autorizzata ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S.; Considerato che occorre dare attuazione alle deleghe contenute nella normativa sopra citata adottando le disposizioni tecniche che disciplinano le scommesse sulle corse dei cavalli;

Dispone

Art. 1.

Oggetto e definizioni

  1. Il presente decreto istituisce e definisce le modalita' attuative della nuova scommessa a totalizzatore sulle corse dei cavalli denominate ´Vincente nazionaleª ed ´Accoppiata nazionaleª.

  2. Ai fini del presente decreto si intende per

    a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; b) UNIRE, l'Unione nazionale incremento razze equine; c) apertura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara aperte le scommesse ed il totalizzatore nazionale e' abilitato ad accettare scommesse; d) chiusura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara chiuse le scommesse ed il totalizzatore nazionale non e' piu' abilitato ad accettare scommesse a totalizzatore per quella scommessa; e) concessionario, l'operatore di gioco individuato da AAMS, ovvero da individuare attraverso procedura di selezione, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale; f) disponibile per vincite, l'importo da suddividere, per ciascuna scommessa, tra le unita' di scommessa vincenti; g) esito, il risultato certificato da AAMS ai fini delle scommesse, che si verifica per ciascun evento; h) esito pronosticabile o concorrente o cavallo, la possibilita' o l'insieme delle possibilita' contemplate per l'evento su cui si effettua la scommessa; i) evento, la corsa di cavalli su cui si effettuano le scommesse; l) giocata o scommessa, l'insieme delle unita' di scommessa proposte dal partecipante; m) giocata o scommessa accettata, la giocata registrata dal totalizzatore nazionale; n) giocata o scommessa sistemistica o a sistema, la formulazione abbreviata di una serie di unita' di scommessa derivanti dall'espressione di un numero di pronostici superiore a quello minimo richiesto; o) giocata o scommessa valida, la scommessa accettata dal totalizzatore nazionale e successivamente non annullata; p) incasso della raccolta, l'incasso delle giocate raccolte nella settimana contabile di riferimento; q) incasso totale lordo, la differenza tra gli incassi derivanti dalla raccolta al netto dei rimborsi pagati e dei rimborsi prescritti nella settimana contabile di riferimento; r) palinsesto o campo partenti, le corse e l'elenco dei cavalli oggetto di scommessa; s) partecipante o giocatore o scommettitore, colui che effettua la scommessa; t) posta unitaria di gioco, l'importo pagato dal partecipante per ciascuna unita' di scommessa; u) punto di vendita, un qualsiasi esercizio commerciale aperto al pubblico autorizzato alla raccolta dei concorsi pronostici su base sportiva collegato ai concessionari di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, ovvero agenzia di scommesse abilitata alla raccolta delle scommesse ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, e del decreto del Presidente...

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