DECRETO 18 novembre 2005 - Istituzione dell'Istituto italiano di Scienze Umane di Firenze, istituto di istruzione universitaria di alta formazione dottorale con ordinamento speciale, ed approvazione del relativo statuto

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 18 novembre 2005 Istituzione dell'Istituto italiano di Scienze Umane di Firenze, istituto di

istruzione universitaria di alta formazione dottorale con ordinamento speciale,

ed approvazione del relativo statuto.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.

382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25; Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004, relativo alla programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006, articoli 21 e 25; Vista la relazione del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario del settembre 2005; Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

Decreta

Art. 1.

  1. E' istituito, a decorrere dall'anno accademico 2005-2006, l'Istituto italiano di Scienze Umane di Firenze, istituto

    di istruzione universitaria di alta formazione dottorale con ordinamento speciale, del quale e' approvato lo statuto allegato al presente decreto.

    Art. 2.

  2. L'Istituto, per l'attuazione delle proprie finalita', istituisce corsi di dottorato di ricerca e attivita' di formazione post-dottorale nell'ambito delle scienze umane.

    Art. 3.

  3. L'ammissione ai corsi dell'Istituto avviene per concorso nazionale pubblico, esclusivamente sulla base di criteri di merito.

    Art. 4.

  4. Al termine del terzo anno accademico di attivita', sulla base delle valutazioni positive da parte del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario in ordine ai risultati dei processi formativi, puo' essere disposto l'accreditamento, secondo quanto previsto dall'art. 25 del decreto ministeriale 5 agosto 2004.

    Il mantenimento dell'accreditamento e' subordinato alla valutazione positiva da parte del Comitato, con cadenza triennale, dei risultati conseguiti.

  5. Il presente decreto sara' inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    Roma, 18 novembre 2005 Il Ministro: Moratti

    STATUTO

    Titolo I Principi generali

    Art. 1.

    Carattere e finalita' dell'Istituto italiano di scienze umane

  6. L'Istituto italiano di scienze umane, di seguito denominato Istituto, e' istituto di istruzione universitaria di alta formazione dottorale con ordinamento speciale inserito nel sistema universitario italiano, dotato di personalita' giuridica e autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile; ha sede a Firenze e svolge la propria attivita' anche nella sede di Napoli.

  7. L'Istituto svolge la propria attivita' didattica e di ricerca nell'ambito delle scienze umane. Di tali discipline, nella reciproca integrazione e nel rispetto della varieta' degli statuti epistemologici, promuove l'elaborazione critica e lo studio di piu' alto livello scientifico.

    Art. 2.

    Struttura a rete

  8. L'Istituto svolge la propria attivita' didattica e scientifica mediante un sistema a rete, sia assumendo e realizzando iniziative autonome, sia promuovendo stabili collaborazioni con le Universita' italiane e straniere, al fine di contribuire a valorizzarne le attivita', di creare opportune sinergie e di favorire, attraverso forme di mutuo sostegno, l'innalzamento del livello qualitativo della didattica e della ricerca nel sistema universitario italiano.

  9. A tal fine, la struttura dell'Istituto assume carattere reticolare. Ne sono articolazioni essenziali le seguenti scuole di dottorato di ricerca operanti presso le Universita' di seguito elencate, aderenti al Consorzio interuniversitario (ai sensi dell'art. 91 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, come modificato dall'art. 12 della legge 9 dicembre 1985, n. 705), denominato Istituto italiano di scienze umane, riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca con decreto ministeriale 30 gennaio 2003

    1. Universita' di Bologna - Scuola superiore di studi umanistici; b) Universita' di Firenze - Istituto di studi umanistici; c) Universita' di Napoli Federico II - Scuola superiore di alta formazione; d) Universita' di Napoli L'Orientale - Scuola europea di studi avanzati; e) Universita' Suor Orsola Benincasa di Napoli - Scuola europea di studi avanzati; f) Universita' di Siena - Scuola superiore di studi umanistici.

  10. Le Universita' assicurano il coordinamento delle attivita' delle scuole di cui al comma 2 con l'Istituto, mediante la stipula di apposite convenzioni.

  11. L'Istituto puo' stipulare convenzioni anche con altre Universita' per il coordinamento di ulteriori scuole di dottorato, che entrano a far parte della rete, previa deliberazione del consiglio direttivo e del consiglio di garanzia, a maggioranza dei due terzi dei loro membri.

    Art. 3.

    Carattere nazionale e internazionale delle attivita'

  12. L'Istituto promuove la cooperazione nazionale e internazionale negli studi e nella ricerca. A tale fine, tra l'altro

    1. favorisce la mobilita' di studenti, docenti e ricercatori, con particolare riguardo agli Stati membri dell'Unione europea; b) assicura la possibilita' per gli studenti di fruire di periodi di apprendimento e studio presso universita' italiane e straniere; c) si avvale, nei percorsi formativi, del contributo di studiosi stranieri di riconosciuto prestigio; d) sottopone le proprie attivita' a processi di valutazione costanti secondo i piu' accreditati standard internazionali, avvalendosi del contributo di esperti ed esponenti della cultura anche stranieri; e) progetta percorsi formativi nel costante confronto con analoghe esperienze internazionali; f) assicura la circolazione delle produzioni scientifiche di docenti e allievi anche all'estero; g) ospita e favorisce il dialogo multiculturale.

    Art. 4.

    Attivita' formative e titoli

  13. Per l'assolvimento delle proprie finalita', l'Istituto promuove l'istituzione di corsi di dottorato di ricerca e attivita' di formazione post-dottorale.

  14. I titoli conseguiti al termine dei corsi di cui al comma 1 sono rilasciati dall'Istituto anche congiuntamente con altre Universita', ai sensi dell'art. 3, comma 10 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.

  15. L'Istituto potra' anche in cooperazione con altre Universita', realizzare altri percorsi di formazione dotati di specifici caratteri distintivi e elevati livelli qualitativi.

    Art. 5.

    R i c e r c a

  16. E' parte integrante della attivita' dell'Istituto la ricerca, che costituisce dovere specifico per i docenti e per gli allievi.

  17. I risultati della ricerca sono pubblici, salvi i diritti di proprieta' intellettuale, e ne viene assicurata la diffusione.

    Titolo II Organi dell'istituto

    Art. 6.

    Organi

    Sono organi di governo dell'Istituto

    1. il direttore; b) il consiglio direttivo; c) il consiglio dei docenti; d) il consiglio di garanzia; e) il presidente del consiglio di garanzia; f) il nucleo di valutazione; g) il collegio dei revisori dei conti.

    Art. 7.

    Docenti

  18. Il corpo docente dell'Istituto si compone dei professori universitari di prima fascia di cui all'art. 16, comma 2, lettera b).

  19. Cooperano all'attivita' didattica e scientifica nell'ambito delle attivita' dell'Istituto

    1. professori universitari che, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 2, svolgono tutta la loro attivita' con riferimento ad iniziative promosse dall'Istituto in cooperazione con le Universita' nelle quali continuano ad essere incardinati, ovvero da consorzi od enti di ricerca convenzionati con l'Istituto; b) professori universitari che, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 2, in conformita' con il proprio stato giuridico, svolgono una parte della loro attivita' con riferimento ad iniziative promosse dall'Istituto in cooperazione con le Universita' nelle quali continuano ad essere incardinati, ovvero da consorzi od enti di ricerca convenzionati con l'Istituto; c) docenti ed esperti delle singole discipline di riconosciuta competenza che sono chiamati a prestare la propria opera per specifiche attivita', secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

    Art. 8.

    Il direttore

  20. Il direttore

    1. ha la rappresentanza legale dell'Istituto; b) conferisce i titoli rilasciati dall'Istituto, anche congiuntamente ad altre Universita'; c) convoca e presiede il consiglio direttivo e il consiglio dei docenti; d) stipula le convenzioni e i contratti attribuiti alla sua competenza secondo le disposizioni del presente statuto; e) adotta, nei casi di necessita' e di urgenza, i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo e del consiglio dei docenti, riferendone, per la ratifica, nella prima adunanza successiva; f) assicura l'osservanza delle norme che disciplinano le funzioni e i compiti dei professori e dei ricercatori; g) esercita le funzioni relative allo stato giuridico ed economico dei professori, dei ricercatori e del direttore amministrativo, nei limiti delle leggi vigenti; h) emana lo statuto, i regolamenti e i bandi dell'Istituto; i) attua le linee fondamentali del piano...

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