DELIBERA 18 marzo 2013 - Schema di contratto di programma 2012-2014 parte servizi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A. (Delibera n. 22/2013). (14A02235)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 2, comma 1, della legge 4 giugno 1991, n. 186, istitutiva del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET);

Visto l'art. 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238, recante disposizioni in materia di trasmissione al Parlamento dei contratti di programma e dei contratti di servizio delle Ferrovie dello Stato italiane S.p.A. (FS S.p.A.), il quale stabilisce che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti debba trasmettere al Parlamento, per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, i contratti di programma, i contratti di servizio ed i relativi aggiornamenti, corredati del parere, ove previsto, del soppresso CIPET;

Visto l'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che ha disciplinato le funzioni dei Comitati soppressi ai sensi dell'art. 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, tra i quali e' ricompreso il CIPET;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che - tra l'altro - all'art. 1 istituisce presso questo Comitato il "Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici" (MIP), funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo Comitato;

Visto il decreto dell'allora Ministro dei trasporti e della navigazione 31 ottobre 2000, n. 138T, che disciplina i rapporti tra lo Stato e il concessionario della rete ferroviaria;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. "legge obiettivo"), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un Programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto Programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 - oltre ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel Programma approvato da questo Comitato - reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" che, all'art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice unico di progetto (CUP);

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante l'attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria, che - nel quadro di un piu' ampio regolamento dei rapporti tra lo Stato e il gestore della rete ferroviaria - stabilisce: - all'art. 14, che i rapporti tra la Rete ferroviaria italiana S.p.A. (RFI S.p.A.) e lo Stato sono disciplinati da un atto di concessione e da un contratto di programma, e che tale contratto e' stipulato per un periodo minimo di tre anni, nei limiti delle risorse annualmente iscritte nel bilancio dello Stato;

- all'art. 15, che il Gestore dell'infrastruttura debba dotarsi di un sistema di contabilita' regolatoria che evidenzi meccanismi di imputazione dei costi connessi a tutti i processi industriali concernenti la sua attivita' e che i risultati derivanti dal sistema di contabilita' siano comunicati annualmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, corredati di tutte le informazioni necessarie alla valutazione dell'efficienza della spesa;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ("Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e s.m.i., e visti in particolare: - la parte II, titolo III, capo IV, concernente "Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi" e specificamente l'art. 163, che attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la responsabilita' dell'istruttoria sulle infrastrutture strategiche, anche avvalendosi di apposita "Struttura tecnica di missione", alla quale e' demandata la responsabilita' di assicurare la coerenza tra i contenuti della Relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

- l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente la "Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale", come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale le funzioni della Segreteria del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sono state trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), che ha previsto la possibilita' che con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano individuati specifici progetti prioritari la cui realizzazione possa essere avviata per btti costruttivi non funzionali, e visti in particolare: - il comma 232, che: - individua, quali requisiti dei citati progetti, l'inclusione nei corridoi europei TEN-T e nel Programma delle infrastrutture strategiche, un costo superiore a 2 miliardi di euro, un tempo di realizzazione superiore a quattro anni dall'approvazione del progetto definitivo, l'impossibilita' di essere suddivisi in lotti funzionali d'importo inferiore a 1 miliardo di euro;

- subordina l'autorizzazione del CIPE all'avvio dei lotti costruttivi non funzionali a una serie di condizioni, quali il contenimento entro 10 miliardi di euro dell'importo complessivo residuo da finanziare relativo all'insieme dei progetti prioritari individuati;

l'integrale finanziamento del lotto costruttivo autorizzato;

l'esistenza, alla data di autorizzazione del citato primo lotto, di una copertura finanziaria, con risorse pubbliche o private nazionali o della UE, che costituisca almeno il 20 per cento del costo complessivo dell'opera o almeno il 10 per cento del medesimo costo complessivo in casi di particolare interesse strategico e previa adozione, in tal caso, di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

l'esistenza di una relazione a corredo del progetto definitivo dell'intera opera che indichi le fasi di realizzazione dell'intera opera per lotti costruttivi nonche' il cronoprogramma dei lavori per ciascuno dei lotti e i connessi fabbisogni finanziari annuali;

l'aggiornamento, per i lotti costruttivi successivi al primo, di tutti gli elementi della stessa relazione;

l'acquisizione, da parte del contraente generale o dell'affidatario dei lavori, dell'impegno di rinunciare a qualunque pretesa risarcitoria, eventualmente sorta in relazione alle opere individuate con i succitati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' a qualunque pretesa, anche futura, connessa all'eventuale mancato o ritardato finanziamento dell'intera opera o di lotti successivi;

- precisa che dalle determinazioni assunte dal CIPE non devono derivare, in ogni caso, nuovi obblighi contrattuali nei confronti di terzi a carico del Soggetto aggiudicatore dell'opera per i quali non sussista l'integrale copertura finanziaria;

- il comma 233, il quale stabilisce che con l'autorizzazione del primo lotto costruttivo, il CIPE assume l'impegno programmatico di finanziare l'intera opera ovvero di corrispondere l'intero contributo finanziato e successivamente deve assegnare, in via prioritaria, le risorse che si rendono disponibili in favore dei progetti di cui al comma 232, per il finanziamento dei successivi lotti costruttivi fino al completamento delle opere, tenuto conto del cronoprogramma;

- il comma 234, il quale stabilisce che l'Allegato infrastrutture al Documento di programmazione economico-finanziaria (ora divenuto Decisione di finanza pubblica) dia distinta evidenza degli interventi di cui ai commi 232 e 233, per il cui completamento il CIPE deve assegnare le risorse secondo quanto previsto...

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