DECRETO LEGISLATIVO 8 luglio 2003, n. 188 - Attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria

Coming into Force22 Ottobre 2003
End of Effective Date24 Luglio 2015
Enactment Date08 Luglio 2003
Published date24 Luglio 2003
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2003/07/24/003G0205/CONSOLIDATED/20150724
Official Gazette PublicationGU n.170 del 24-07-2003 - Suppl. Ordinario n. 118
Disposizioni generali
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 5, e l'allegato B;

Viste le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/12/CE, del 26 febbraio 2001, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, 2001/13/CE, del 26 febbraio 2001, relativa alle licenze alle imprese ferroviarie, e 2001/14/CE, del 20 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacita' di infrastruttura ferroviaria, alla imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza;

Visto l'articolo 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2003;

Acquisito il parere della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2003;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. O g g e t t o

  1. Il presente decreto disciplina:

    1. l'utilizzo e la gestione dell'infrastruttura ferroviaria adibita a servizi di trasporto ferroviario nazionali e internazionali, nonche' i principi e le procedure da applicare nella determinazione e nella imposizione dei diritti dovuti per il suo utilizzo;

    2. l'attivita' di trasporto per ferrovia effettuata da imprese ferroviarie operanti in Italia e i criteri relativi al rilascio, alla proroga ed alla modifica delle licenze per la prestazione di servizi di trasporto ferroviario da parte delle imprese ferroviarie e delle associazioni internazionali di imprese ferroviarie;

    3. il diritto di accesso all'infrastruttura ferroviaria per le associazioni internazionali di imprese ferroviarie e per le imprese ferroviarie;

    4. i principi e le procedure da seguire nella ripartizione del1a capacita' di infrastruttura ferroviaria e nella riscossione dei diritti dovuti per l'utilizzo della infrastruttura.

  2. Il presente decreto non si applica:

    1. alle reti ferroviarie locali e regionali isolate, adibite al trasporto passeggeri;

    2. alle reti ferroviarie adibite unicamente alla prestazione di servizi passeggeri urbani e suburbani;

    3. alle reti ferroviarie regionali adibite unicamente alla prestazione di servizi merci regionali da parte di un'impresa ferroviaria la cui attivita' si limita all'esercizio di servizi di trasporto di interesse regionale, locale e interregionale di interesse locale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, finche' non vi siano richieste di utilizzo della capacita' della rete da parte di un altro richiedente;

    4. alle infrastrutture ferroviarie private adibite unicamente al trasporto merci effettuato dal proprietario delle stesse infrastrutture.

  3. Le reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto e per le quali sono attribuite le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione, sono regolate, con particolare riferimento a quanto attiene all'utilizzo ed alla gestione di tali infrastrutture, all'attivita' di trasporto per ferrovia, al diritto di accesso all'infrastruttura ed alle attivita' di ripartizione ed assegnazione della capacita' di infrastruttura, sulla base dei principi delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE e dal presente decreto, nonche' dal decreto legislativo n. 422/1997 e successive modificazioni.

  4. Per le reti di cui al comma 3 le funzioni dell'organismo di regolazione di cui all'articolo 37 sono svolte dalle regioni interessate o da apposito organismo individuato dalle stesse sulla base dei principi stabiliti dalla direttiva 2001/14/CE e dal presente decreto.

  5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate: le reti ferroviarie di cui al comma 3, i criteri relativi alla determinazione dei canoni di accesso ed all'assegnazione della capacita' di infrastruttura da adottarsi riguardo alle predette reti, i criteri relativi alla gestione delle licenze, le modalita' di coordinamento delle funzioni dello Stato e delle regioni, con particolare riguardo alle questioni inerenti alla sicurezza della circolazione ferroviaria, nonche' i criteri di applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettera c).

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 LUGLIO 2015, N. 112

Art 2.

Principi

  1. Le attivita' disciplinate dal presente decreto sono uniformate ai seguenti principi:

  1. autonomia e indipendenza gestionale, amministrativa e contabile delle imprese ferroviarie;

  2. possibilita' di risanamento della struttura finanziaria delle imprese di settore;

  3. separazione contabile o costituzione di imprese separate per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria e per l'esercizio

    dell'attivita' di trasporto a mezzo ferrovia;

  4. liberta' di accesso al mercato dei trasporti di passeggeri e di merci per ferrovia da parte delle associazioni internazionali di

    imprese ferroviarie e delle imprese ferroviarie, in conformita'

    alle prescrizioni contenute nelle direttive comunitarie e negli

    articoli 49 e seguenti del Trattato CE, a condizioni eque, non

    discriminatorie e tali da garantire lo sviluppo della concorrenza

    nel settore ferroviario.

    2 Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art 2.

Principi

  1. Le attivita' disciplinate dal presente decreto sono uniformate ai seguenti principi:

    1. autonomia e indipendenza gestionale, amministrativa e contabile delle imprese ferroviarie;

    2. possibilita' di risanamento della struttura finanziaria delle imprese di settore;

    3. separazione contabile o costituzione di imprese separate per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria e per l'esercizio dell'attivita' di trasporto a mezzo ferrovia;

    4. liberta' di accesso al mercato dei trasporti di passeggeri e di merci per ferrovia da parte delle associazioni internazionali di imprese ferroviarie e delle imprese ferroviarie, in conformita' alle prescrizioni contenute nelle direttive comunitarie e negli articoli 49 e seguenti del Trattato CE, a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti e tali da garantire lo sviluppo della concorrenza nel settore ferroviario.

  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 LUGLIO 2015, N. 112

Art 3.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) "assegnazione di capacita", il processo attraverso il quale vengono esaminate le richieste e definita l'assegnazione della capacita' di una determinata infrastruttura ferroviaria;

b) "richiedente", un'impresa ferroviaria titolare di licenza e/o un'associazione internazionale di imprese ferroviarie, ciascuna in possesso di licenza, nonche' una persona fisica o giuridica con un interesse di pubblico servizio o commerciale ad acquisire capacita' di infrastruttura ai fini dell'effettuazione di un servizio di trasporto ferroviario, che stipula apposito "accordo quadro" con il gestore dell'infrastruttura e che non esercita attivita' di intermediazione commerciale sulla capacita' acquisita con lo stesso accordo quadro; sono altresi' richiedenti le regioni e le province autonome limitatamente ai servizi di propria competenza;

c) "infrastruttura saturata", una sezione della rete infrastrutturale ferroviaria dove, anche dopo il coordinamento delle diverse richieste di assegnazione di capacita', non e' possibile soddisfare pienamente la domanda, anche se solo in determinati periodi temporali di esercizio;

d) "piano di potenziamento della capacita", una misura o una serie di misure con un calendario di attuazione volte a rimediare alle limitazioni di capacita' che portano a dichiarare una sezione dell'infrastruttura "infrastruttura saturata";

e) "coordinamento", la procedura in base alla quale il gestore dell'infrastruttura e i richiedenti cercano di risolvere situazioni in cui esistono richieste di capacita' di infrastruttura confliggenti;

f) "accordo quadro", un accordo di carattere generale giuridicamente vincolante di diritto pubblico o privato, che definisce i diritti e gli obblighi di un richiedente e del gestore dell'infrastruttura in relazione alla capacita' di infrastruttura da assegnare e ai diritti da riscuotere per un periodo superiore alla vigenza di un orario di servizio;

g) "impresa ferroviaria"...

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