DECRETO-LEGGE 15 maggio 2012, n. 58 - Ripubblicazione del testo del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 58 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 112 del 15 maggio 2012), convertito, senza modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 99 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: 'Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione ...

Avvertenza:

Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.

Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art. 1

Partecipazione italiana alla missione UNSMIS

  1. E' autorizzata, a decorrere dal 14 maggio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 826.686 per la partecipazione di personale militare alla missione di osservatori militari delle Nazioni Unite, denominata United Nations Supervision Mission in Syria (UNSMIS), di cui alla risoluzione 2043 (2012), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 21 aprile 2012.

  2. Al personale che partecipa alla missione di cui al comma 1 si applicano:

    1. l'articolo 3, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108; l'indennita' di missione e' corrisposta nella misura intera incrementata del trenta per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman;

    2. l'articolo 5, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e l'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

    Riferimenti normativi

    - Il testo dell'articolo 3, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, recante "Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 181 del 6 agosto 2009, e' il seguente:

    "Art. 3. (Disposizioni in materia di personale)

  3. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale per fine missione, al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui alla presente legge e' corrisposta, al netto delle ritenute, per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennita' di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure di seguito indicate, detraendo eventuali indennita' e contributi corrisposti allo stesso titolo agli interessati direttamente dagli organismi internazionali:

    1. nella...

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