LEGGE 24 febbraio 2009, n. 12 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali

Coming into Force27 Febbraio 2009
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2009/02/26/009G0020/CONSOLIDATED/20100508
Published date26 Febbraio 2009
Enactment Date24 Febbraio 2009
Official Gazette PublicationGU n.47 del 26-02-2009
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 24 febbraio 2009

NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del

Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro degli affari

esteri

La Russa, Ministro della difesa

Maroni, Ministro dell'interno

Alfano, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e

delle finanze Visto, il Guardasigilli: Alfano

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2008, N. 209

All'articolo 1 e' premesso il seguente:

"Art. 01. - (Interventi di cooperazione allo sviluppo). - 1. Per la realizzazione delle attivita' e delle iniziative di cooperazione in Afghanistan, Iraq, Libano, Sudan e Somalia, volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati nei Paesi limitrofi nonche' il sostegno alla ricostruzione civile, e' autorizzata, fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 45.000.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati nella Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203. Le somme di cui al presente comma non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio successivo.

  1. Per le finalita' e nei limiti temporali di cui al presente articolo e all'articolo 2, il Ministero degli affari esteri e' autorizzato, nei casi di necessita' e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello Stato, assegnando priorita' assoluta all'impiego di risorse locali sia umane sia materiali.

  2. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 e per le finalita' e nei limiti temporali di cui al presente articolo e all'articolo 2, il Ministero degli affari esteri, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, per esigenze cui non e' possibile provvedere con il personale in servizio, puo' conferire incarichi temporanei ad enti e organismi specializzati nonche' a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalita'. Gli incarichi di cui al presente comma sono affidati, nel rispetto del...

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