LEGGE 29 dicembre 2009, n. 197 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. (09G0204)

Coming into Force01 Gennaio 2010
Enactment Date29 Dicembre 2009
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2009/12/31/009G0204/CONSOLIDATED/20100508
Published date31 Dicembre 2009
Official Gazette PublicationGU n.303 del 31-12-2009
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 29 dicembre 2009 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro degli affari esteri La Russa, Ministro della difesa Maroni, Ministro dell'interno Alfano, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Alfano

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 4 NOVEMBRE 2009, N. 152

All'articolo 1:

al comma 10, il secondo periodo e' soppresso;

al comma 11 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 192.087, si provvede quanto a euro 134.943 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 del presente articolo e quanto a euro 67.144 mediante parziale utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 14 dell'articolo 1 della legge n. 108 del 2009".

All'articolo 3:

al comma 2, al primo periodo, le parole da: "dell'interessato" fino a: "dati personali" sono sostituite dalle seguenti: "dell'interessato al trattamento dei dati personali" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del Ministro della difesa, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalita' di caricamento dei dati nella tessera, i livelli e le modalita' di accesso selettivo ai dati, nonche' le specifiche misure volte a garantire la sicurezza dei dati";

dopo il comma 3, e' inserito il seguente:

"3-bis. All'articolo 1 della legge 27 febbraio 1989, n. 79, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. Al personale militare iscritto nel ruolo d'onore, decorato al valor militare o al valor civile o con la croce d'onore di cui alla legge 10 ottobre 2005, n. 207, ovvero comunque iscritto in seguito ad eventi traumatici verificatisi in servizio e per causa di servizio, anche in Patria, che ne hanno determinato l'invalidita' permanente pari o superiore all'80 per cento della capacita' lavorativa, e' attribuito il diritto, a domanda, di permanere o essere richiamato in servizio, fino ai limiti di eta' previsti per i gradi e i ruoli del servizio permanente. Dall'applicazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato"";

dopo il...

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