LEGGE 10 ottobre 2005, n. 207 - Conferimento della Croce d'onore alle vittime di atti di terrorismo o di atti ostili impegnate in operazioni militari e civili all'estero

Coming into Force14 Ottobre 2005
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2005/10/13/005G0234/ORIGINAL
Published date13 Ottobre 2005
Enactment Date10 Ottobre 2005
Official Gazette PublicationGU n.239 del 13-10-2005
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

Istituzione della Croce d'onore

  1. E' istituita la Croce d'onore per il personale militare e civile delle amministrazioni dello Stato, nonche' per il personale funzionalmente dipendente dal Ministero della difesa, compreso il personale della Croce Rossa italiana, che si trovi nelle condizioni di cui al comma 4.

  2. La Croce d'onore e' attribuita con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro competente.

  3. La Croce d'onore ha le caratteristiche indicate nell'allegato 1.

  4. La Croce d'onore e' attribuita al personale che sia deceduto ovvero abbia subito una invalidita' permanente pari o superiore all'80 per cento della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di atti di terrorismo o di atti comunque ostili commessi in suo danno all'estero durante lo svolgimento di operazioni militari e civili autorizzate dal Parlamento, tranne che nell'ipotesi di cui all'articolo 78 della Costituzione.

  5. Per l'accertamento del decesso ovvero dell'invalidita' permanente di cui al comma 4 si applica l'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510.

  6. Nel caso di conferimento alla memoria, la Croce d'onore e' attribuita al coniuge superstite o, in mancanza, ai figli, ai genitori, ai fratelli e alle sorelle, ovvero, in assenza dei parenti sopra indicati, al comune di residenza dell'insignito.

  7. Il conferimento della Croce d'onore non pregiudica la concessione di altre o diverse ricompense riferite allo stesso fatto.

  8. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di 7.000 euro a decorrere dall'anno 2005.

  9. All'onere di cui al comma 8 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

  10. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art 2.

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