Ripubblicazione del testo del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 7 gennaio 2000), coordinato con la legge di conversione 7 marzo 2000, n. 44 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 55 del 7 marzo 2000), recante: "Disposizioni urgenti per prorogare la partecipazione militare italiana a mis...

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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 7 g ennaio 2000, n. 1 Ripubblicazione del testo del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1 (in Gazzetta Ufficiale -

serie generale - n. 4 del 7 gennaio 2000), coordinato con la legge di conversione 7 marzo 2 000, n. 44 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 55 del 7 marzo 2000), recante:

"Disposizioni urgenti per prorogare la partecipazione militare italiana a missioni i nternazionali di pace", corredato delle relative note.

Avvertenza

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia a i sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione d elle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle p ubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n . 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di f acilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche a pportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte n elle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui r iportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina d ell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le m odifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a q uello della sua pubblicazione.

Art. 1.

(Soppresso) Art. 2.

Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace 1 . I termini previsti dalle vigenti disposizioni relative alla partecipazione di personale m ilitare alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, a Hebron ed in Kosovo sono prorogati fino al 3 0 giugno 2000.

  1. E' altresi' autorizzata fino alla stessa data del 30 giugno 2000 la partecipazione del p ersonale dei ruoli del Ministero dell'interno alle operazioni in Macedonia ed in Kosovo, i vi impegnato a decorrere dall'11 agosto 1999.

  2. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 ottobre 1999, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1999, n. 487, relativo alla p artecipazione di personale militare alla missione di pace a Timor Est, e' prorogato fino a l 31 marzo 2000.

  3. A decorrere dal 1o gennaio 2000 al personale di cui ai commi 1, 2 e 3 l'indennita' di m issione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e' corrisposta nella misura del n ovanta per cento per tutta la durata del periodo.

  4. Salvo quanto disposto dal comma 4, al personale di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano l e seguenti disposizioni a ) l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con m odificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, al personale militare che partecipa a lle operazioni in Macedonia ed in Albania, nonche' al personale di cui al comma 2; b ) gli articoli 3-bis, commi 3 e 4, 3-quater, commi 2 e 3, 3-quinquies, comma 2, 3-sexies, c omma 2, e 3-septies del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con m odificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, al personale militare che partecipa alle m issioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania ed a Hebron; c ) l'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, c on modificazioni, dalla legge 2 agosto 1 999, n. 269, al personale militare che partecipa alle operazioni in Kosovo ed in M acedonia, nonche' al personale di cui al comma 2; d ) l'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 25 ottobre 1999, n. 371, convertito, c on modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1999, n. 487, al personale militare che p artecipa alla missione di pace a Timor Est.

  5. Il Ministero della difesa e' autorizzato, in caso di necessita' ed urgenza, anche in d eroga alle vigenti disposizioni di contabilita' g enerale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia entro un l imite complessivo di 5 miliardi, in relazione alle esigenze di acquisizione di un campo d i prefabbricati per le necessita' alloggiative della componente del Corpo dei carabinieri o perante in Kosovo (MSU).

    6-bis). Per il completamento dei programmi italiani...

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